Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 649 | Data di udienza: 7 Febbraio 2018

* VIA, VAS E AIA – Valutazione di impatto ambientale – Grandi opere avviate alla daa di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 – Richiamo all’art. 182 del d.lgs. n. 163/2006 – Distinte procedure – Infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a VIA statale o regionale – Competenza del CIPE – Ambito di competenza dello Stato o della Regione – Rinvio dinamico agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2018
Numero: 649
Data di udienza: 7 Febbraio 2018
Presidente: Mastrantuono
Estensore: Nappi


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Valutazione di impatto ambientale – Grandi opere avviate alla daa di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 – Richiamo all’art. 182 del d.lgs. n. 163/2006 – Distinte procedure – Infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a VIA statale o regionale – Competenza del CIPE – Ambito di competenza dello Stato o della Regione – Rinvio dinamico agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 ottobre 2018, n. 649


VIA, VAS E AIA – Valutazione di impatto ambientale – Grandi opere avviate alla daa di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 – Richiamo all’art. 182 del d.lgs. n. 163/2006 – Distinte procedure – Infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a VIA statale o regionale – Competenza del CIPE – Ambito di competenza dello Stato o della Regione – Rinvio dinamico agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 182 del d.lgs. n. 163/2006, richiamato dall’art. 216, n. 27 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento alle procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice degli appalti, si riferisce specificamente a due distinte procedure, di cui la prima concerne le infrastrutture e gli insediamenti produttivi soggetti a VIA statale, e la seconda è relativa alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a VIA regionale, e riguarda opere che non richiedono l’autorizzazione statale e non hanno dimensione ultraregionale o internazionale. In entrambi i casi, la competenza all’adozione del provvedimento è del CIPE, mentre ciò che differisce è il soggetto che svolge le valutazioni sulla compatibilità ambientale, da individuarsi rispettivamente nell’Autorità statale o nell’Ente regionale interessato.  Ai fini dell’individuazione del rispettivo ambito di competenza, deve essere valorizzato il rinvio di cui all’art. 182, n. 1, alle «disposizioni vigenti relative alla VIA statale», trovando quindi applicazione le previsioni di cui agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L’espresso riferimento alle “disposizioni vigenti” contenuto in tale inciso rende il rinvio di carattere dinamico, conseguendone l’effetto di dare rilevanza alle successive innovazioni o modificazioni delle disposizioni richiamate dalla norma rinviante.


Pres. f.f. Mastrantuono, Est. Nappi – Regione Basilicata (avv. Possidente) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 6 ottobre 2018, n. 649

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 6 ottobre 2018, n. 649


Pubblicato il 06/10/2018

N. 00649/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 18 del 2018, proposto da
– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4, p.e.c. anpossid@cert.regione.basilicata.it;


contro

– Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46, p.e.c.: potenza@mailcert.avvocaturastato.it;

nei confronti

– Total E&P Italia s.p.a. non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 20568 del 13 settembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Referendario avv. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio avente numero di registro generale 11358 del 2017, la Regione Basilicata è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, recante la comunicazione di procedibilità e comunicazione del responsabile del procedimento riferite alla procedura di VIA speciale, ex art. 167, n. 5, e art. 183 del d.lgs. 163 del 2006, ss.mm.ii., per quanto applicabile ai sensi del d.lgs n. 50 del 2016, sul progetto definitivo di “realizzazione baie di carico auto-cisterne per trasferimento greggio stabilizzato dal Centro Oli Tempa Rossa e posa di due condotte interrato di collegamento in Comune di Corleto Perticara (PZ)”.

1.1. In punto di fatto, la deducente ha esposto quanto segue:

– con nota del 27 ottobre 2010, la Società Total E&P Italia s.p.a., di seguito anche “Total”, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006, il “progetto interregionale Tempa Rossa finalizzato allo sviluppo del giacimento di idrocarburi ricadente nella concessione di coltivazione mineraria denominata Gorgoglione”;

– il progetto in questione è annoverato dalla legge n. 443 del 2001 tra le infrastrutture strategiche per cui è stato sottoposto anche alle procedure di autorizzazione ambientale, in particolare alla VIA;

– con deliberazione di Giunta Regionale n. 1888 del 19 dicembre 2011, la Regione Basilicata ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciando l’autorizzazione integrata ambientale e l’autorizzazione paesaggistica in relazione al progetto interregionale in questione;

– la Total, con nota dell’1 agosto 2017 ha chiesto lo svolgimento della procedura di “VIA speciale” di cui agli artt. 166, 167, n. 5, 169 e 183 del d.lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii., per quanto applicabile ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016, sulla variante indicata dal predetto progetto definitivo, rispetto all’opera a suo tempo approvata dal CIPE con deliberazione n. 18 del 23 marzo 2012;

– il progetto, dunque, è stato presentato ed approvato in base alla disciplina prevista dalle norme all’epoca vigenti, ovvero il d.lgs. n. 163 del 2006;

– il sopravvenuto d.lgs. n. 50 del 2016, all’art. 216, n. 27, ha poi disposto che «le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti»;

– ne deriverebbe l’applicabilità al caso di specie della competenza dell’Ente regionale ricorrente.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’autorità emanante, la violazione di legge (art. 216, n. 27, d.lgs. 50 del 2016; artt.182, 183, 184 e 185 d.lgs. n. 163 del 2006; legge n. 443 del 2001), nonché la violazione degli artt. 9, 117, n. 3, e 118 Cost..

2. L’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza n. 12430/2017, depositata il 15 dicembre 2017, ha dichiarato la competenza territoriale del TAR per la Basilicata.

3. L’Ente regionale ha ritualmente riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 15, n. 4, cod. proc. amm..

4. L’Amministrazione statale intimata si è costituita con giudizio con comparsa di stile.

5. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Collegio ha dato avviso alle parti dell’intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, all’art. 216, n. 27, dispone che «Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti».

6.1.1. Gli articoli così richiamati fanno parte della Sezione II del Titolo III del previgente codice dei contratti pubblici, dedicata alle “procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere”. L’art. 182, al n. 1, recita: «La presente sezione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997».

6.1.2. Il n. 4 del medesimo art. 182 prevede che «per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall’articolo 165».

6.1.3. L’art. 182, dunque, si riferisce specificamente a due distinte procedure, di cui la prima concerne le infrastrutture e gli insediamenti produttivi soggetti a VIA statale, e la seconda è relativa alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a VIA regionale, e riguarda opere che non richiedono l’autorizzazione statale e non hanno dimensione ultraregionale o internazionale. In entrambi i casi, tuttavia, la competenza all’adozione del provvedimento è del CIPE, mentre ciò che differisce è il soggetto che svolge le valutazioni sulla compatibilità ambientale, da individuarsi rispettivamente nell’Autorità statale o nell’Ente regionale interessato.

6.2. Ai fini dell’individuazione del rispettivo ambito di competenza, ritiene il Collegio che debba essere valorizzato il rinvio di cui all’art. 182, n. 1, alle «disposizioni vigenti relative alla VIA statale», trovando quindi applicazione le previsioni di cui agli allegati II e III alla parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

6.2.1. Sul punto, va precisato che l’espresso riferimento alle “disposizioni vigenti” contenuto in tale inciso rende il rinvio di carattere formale o dinamico, conseguendone l’effetto di dare rilevanza alle successive innovazioni o modificazioni delle disposizioni richiamate dalla norma rinviante.

6.2.2. Nel caso di specie, posto che non è in contestazione il fatto che la Total abbia presentato l’istanza di cui è questione in data 1 agosto 2017, occorre fare riferimento alle innovazioni introdotte in materia dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”. Infatti, ai sensi dell’art. 23, le disposizioni del citato decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017.

6.2.3. In particolare, per quanto qui rileva, il d.lgs. n. 104 del 2017 ha novellato il d.lgs. n. 152 del 2006, mediante introduzione dell’art. 7-bis, rubricato “competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA”, nonché modificando gli allegati II e III della parte seconda del decreto.

6.2.4. Ai sensi dell’art. 7-bis, n. 2, «sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto». Il cennato allegato II, come modificato dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, fissa la competenza statale, tra l’altro, in materia di «7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare; 7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 metri cubi al giorno per il gas naturale».

6.2.5. Ne consegue che, allo stato attuale del quadro di riferimento testé delineato la fonte disciplinare di riferimento è costituita dall’art. 182, n. 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, cui rinvia l’art. 183 del medesimo decreto.

6.3. Non sfugge al Collegio il fatto che il progetto definitivo per lo sviluppo del progetto del giacimento di idrocarburi denominato «Tempa Rossa» è stato approvato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 122 del 26 maggio 2012.

In tale deliberazione, il CIPE ha preso atto di come il 27 ottobre 2010 il soggetto aggiudicatore abbia trasmesso il progetto definitivo dell’intervento, tra l’altro, «alla Regione Basilicata, competente per la valutazione degli aspetti ambientali dell’opera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 7, e successive modificazioni e integrazioni», nonché di come con deliberazione di Giunta 19 dicembre 2011, n. 1888, la Regione Basilicata abbia rilasciato per l’intervento in esame, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, art. 18, un nuovo giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione paesaggistica».

6.3.1. Nondimeno, il mutato assetto normativo come innanzi delineato non può che condurre a un differente approdo in ordine alla variante di cui è questione, con riguardo ai profili ambientali, in considerazione dell’assetto di competenze descritto dall’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

6.4. Alcun contrasto del provvedimento impugnato è dato ravvisare, infine, con riguardo agli artt. 117 e 118 della Costituzione, essendosi realizzata, in tesi, un’interferenza dello Stato nelle procedure e funzioni che la legge stessa riserva alle Regioni, con un effetto dichiaratamente lesivo delle attribuzioni costituzionali di queste ultime. Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, infatti, la disciplina della valutazione di impatto ambientale rientra in modo univoco nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018, con l’intervento dei magistrati:

Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Pasquale Mastrantuono
        
        
IL SEGRETARIO

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