Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 438 | Data di udienza: 22 Marzo 2017

* VIA, VAS E AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – Riesame contemplato dall’art. 29-octies, n. 4, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – Attivazione d’ufficio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2017
Numero: 438
Data di udienza: 22 Marzo 2017
Presidente: Caruso
Estensore: Nappi


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – Riesame contemplato dall’art. 29-octies, n. 4, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – Attivazione d’ufficio.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 7 giugno 2017, n.  438


VIA, VAS E AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – Riesame contemplato dall’art. 29-octies, n. 4, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – Attivazione d’ufficio.

Il riesame contemplato dal n. 4, lett. a) dell’art. 29-octies del codice dell’ambiente, a differenza del rinnovo disciplinato dai numeri precedenti dell’art. 29-octies medesimo, non dipende da un’iniziativa di parte, essendo contemplata l’attivazione d’ufficio dell’autorità competente, al fine di meglio adeguare le sole prescrizioni che, all’esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell’ambiente.

Pres. Caruso, Est. Nappi – R. s.r.l. (avv.ti Montanaro, Peyrano Pedussia e Petrone) c. Regione Basilicata (avv. Possidenti), Comuni di Melfi (avv.ti Araneo e Tartaglia) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^ - 7 giugno 2017, n. 438

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^ – 7 giugno 2017, n.  438

Pubblicato il 07/06/2017

N. 00438/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 177 del 2016, proposto da:
– Rendina Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro, Angiola Peyrano Pedussia, Luigi Petrone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 2;

contro

– Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto l’Ufficio legale della Regione Basilicata, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4;
– Provincia di Potenza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Basilicata, Azienda Sanitaria Locale Potenza, non costituiti in giudizio;
– Comune di Melfi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Araneo, Nicola Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Lapolla, in Potenza, alla via Ciccotti n. 10;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota della Regione Basilicata, prot. n. 0022374/ 19AB del 9 febbraio 2016, inviata in pari data, avente ad oggetto: “D.L. vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. -Parte II, art. 29-nonies Installazione denominata “Impianto Termovalorizzatore di Melfi” sita sulla Strada Vicinale Montelungo, nella Zona Industriale S. Nicola nel Comune di Melfi (PZ), autorizzata A.I.A. con D.G.R. n. 428/2014. Comunicazione”, che ha disposto il riesame dell’AIA di cui è titolare la Società;

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare, il verbale della Conferenza di Servizi del 30 settembre 2015, richiamato nella suddetta nota regionale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e del Comune di Melfi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2016, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto spedito per la notificazione in data 10 marzo 2016, depositato il successivo 31 di marzo, la Rendina Ambiente è insorta avverso gli atti in epigrafe, relativi all’invito «a presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, una domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 428/2014, corredata dalla documentazione tecnica prevista dall’art. 29-ter, comma 1, del D.Lvo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.)».

1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:

– la ricorrente è proprietaria e gestore dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali, sito nell’area industriale di San Nicola in Comune di Melfi, la cui attività è da tempo autorizzata in forza di determinazione dirigenziale n. 3065 in data 14 ottobre 2010;

– l’impianto ha conseguito l’autorizzazione integrata ambientale – A.I.A., rilasciata alla Fenice Ambiente s.r.l., ora Rendina Ambiente s.r.l., con D.G.R. n. 428 del 14 aprile 2014;

– in data 30 settembre 2015 si è svolta la conferenza di servizi per il rilascio dei pareri relativi al riconoscimento della qualifica di R1 (recupero energetico) per la linea forno a griglia dell’impianto di cui è questione, nel corso della quale il rappresentante dell’A.R.P.A.B. e il sindaco del Comune di Melfi hanno rappresentato la necessità di disporre il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui all’art. 29-octies, n. 4, del d.lgs. n. 152/2006;

– con l’impugnata nota, quindi, la Regione Basilicata ha invitato la Società «a presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, una domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 428/2014, corredata dalla documentazione tecnica prevista dall’art. 29-ter, comma 1, del D.Lvo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.)».

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione di legge: artt. 29-octies, comma 4, 29-ter comma 1, D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.; art. 3 L. 241/1990 e s.m.i..- Eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione.- Vizio del procedimento.- Illogicità e ingiustizia manifesta;

II. Violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 29-octies, comma 4, 29-ter comma 1, 29-quater, 3-sexies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; art. 35 comma 5 D.L. 133/2014, conv. con mod. nella L. 164/2014; artt. 3, 7, 10, 14 ss. L. 241/1990 e s.m.i.; L. 108/2001. – Eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. – Vizio del procedimento .- Illogicità e ingiustizia manifesta.- Sviamento;

III. Violazione di legge: artt. 29-octies, comma 4, 29-ter comma 1, D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.; art. 3 L. 241/1990 e s.m.i..- Eccesso di potere per errore e difetto assoluto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione.- Vizio del procedimento. Illogicità e ingiustizia manifesta;

IV. Violazione di legge: artt. 29- octies, comma 4, 29-ter comma 1, D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.; art. 3 L. 241/1990 e s.m.i..- Eccesso di potere per errore e difetto assoluto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione sotto altro profilo.- Vizio del procedimento.- Illogicità e ingiustizia manifesta;

V. Violazione di legge: artt. 29-octies, comma 4, 29-ter comma 1, D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.; art. 3 L. 241/1990 e s.m.i..- Eccesso di potere per errore e difetto assoluto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione sotto altro profilo.- Vizio del procedimento.- Illogicità e ingiustizia manifesta;

VI. Violazione di legge: artt. 29-octies, comma 4, 29-ter comma 1, D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.; art. 3 L. 241/1990 e s.m.i…- Eccesso di potere per errore e difetto assoluto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione sotto altro profilo.- Vizio del procedimento. Illogicità e ingiustizia manifesta;

VII. Violazione ed erronea applicazione di legge: artt. 29-octies, comma 4, 29-ter comma 1, D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.; art. 35, comma 5 D.L. 133/2014, conv. con mod. nella L. 164/2014; artt. 3, 7, 10, 14 ss. L. 241/1990 e s.m.i..-Eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione sotto altro profilo.- Vizio del procedimento.- Illogicità e ingiustizia manifesta.

2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.

2.1. Il Comune di Melfi, pure costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2016 la ricorrente ha rinunciato all’incidentale istanza cautelare.

4. Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2016 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio procede in primo luogo alla disamina dell’eccezione sollevata in rito dal Comune di Melfi, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, essendo «la nota gravata mera comunicazione, invero atto endoprocedimentale non avente autonoma efficacia lesiva».

1.1. L’eccezione non ha pregio. L’atto impugnato fa obbligo alla società ricorrente di richiedere, nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento, “il riesame, con valenza di rinnovo”, dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla d.g.r. n. 428 del 2014, così implicando la revisione della medesima autorizzazione ben prima della sua scadenza. Tale nota, quindi, predicando l’efficacia e i contenuti di un titolo autorizzatorio già concesso, assume immediata e autonoma valenza lesiva.

2. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

2.1. Col primo motivo, si è lamentata la violazione dell’art. 29-octies del decreto n. 152 del 2006, in quanto in alcuna parte dei provvedimenti impugnati emergerebbe «l’avvenuto accertamento di una presunta situazione di inquinamento provocato dall’impianto in questione, tale da rendere necessario il riesame dell’autorizzazione». Sarebbe poi del tutto carente la motivazione anche in relazione alla necessità di disporre il riesame.

2.1.1. La censura coglie nel segno. Ritiene il Collegio che l’amministrazione competente debba procedere al riesame dell’A.I.A. in presenza delle circostanze esattamente individuate dal n. 4, lett. a) dell’art. 29-octies del codice dell’ambiente. Nello specifico, nell’impugnata nota regionale non risulta essere stato accertato un inquinamento dell’impianto tale da imporre una modificazione dei valori limite precedentemente fissati. A ben vedere, quindi, la contestata nota regionale risulta viziata da una motivazione insufficiente, costituita da un generico richiamo ai contenuti del verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 30 settembre 2015, peraltro vertente sul differente argomento del riconoscimento della qualifica R1 (recupero energetico) dell’impianto in questione, non specificando in che modo si sarebbe concretato il presupposto di cui al ripetuto n. 4, lett. a) dell’art. 29-octies, tale da rendere necessaria la procedura di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2014. Non sono stati, in particolare, in alcun modo chiarite le ricadute delle segnalate osservazioni del rappresentante dell’A.R.P.A.B. in seno alla predetta conferenza sulla revisione dei valori limite di emissioni fissati dall’autorizzazione.

2.1.2. Per altro verso, come pure lamentato dalla ricorrente, il riesame contemplato da tale disposizione, a differenza del rinnovo disciplinato dai numeri precedenti dell’art. 29-octies, non dipende affatto da un’iniziativa di parte, essendo contemplata l’attivazione d’ufficio dell’autorità competente, al fine di meglio adeguare le sole prescrizioni che, all’esito delle necessarie attività di verifica, non risultino più idonee a garantire la tutela dell’ambiente, sicché l’atto impugnato non avrebbe comunque potuto imporre la “presentazione di domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 428/2014”, ai sensi dell’art. 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, relativo al rilascio di nuova autorizzazione integrata ambientale.

2.2. Va poi condivisa l’ulteriore doglianza, formulata nel secondo motivo di ricorso, relativa all’obliterazione, da parte dell’Amministrazione regionale intimata, della fase di comunicazione di avvio e di svolgimento del contraddittorio procedimentale, di speciale rilievo in tale ambito, come emerge dagli apporti tecnici dei periti di parte versati in atti nel presente giudizio, volti a confutare le ragioni poste alla base del disposto riesame, che ben avrebbero potuto essere esaminati nella fase partecipative anteriore all’emanazione dell’atto impugnato.

3. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata nota della Regione Basilicata, prot. n. 0022374/ 19AB del 9 febbraio 2016, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata.

4. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 7 dicembre 2016 e 22 marzo 2017, con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Benedetto Nappi
        
IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso
        
        

IL SEGRETARIO

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