Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 144 | Data di udienza: 23 Novembre 2016

* RIFIUTI – Regione Basilicata – Carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento RSU – Destinazione dei rifiuti all’interno del territorio regionale in deroga alla pianificazione di settore – Art. 42, c. 4, l.r. Basilicata n. 26/2014 – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006 – Principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi – Eccezione: situazioni di emergenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Basilicata
Città: Potenza
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2017
Numero: 144
Data di udienza: 23 Novembre 2016
Presidente: Quiligotti
Estensore: Mastrantuono


Premassima

* RIFIUTI – Regione Basilicata – Carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento RSU – Destinazione dei rifiuti all’interno del territorio regionale in deroga alla pianificazione di settore – Art. 42, c. 4, l.r. Basilicata n. 26/2014 – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006 – Principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi – Eccezione: situazioni di emergenza.



Massima

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^- 8 febbraio 2017, n. 144


RIFIUTI – Regione Basilicata – Carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento RSU – Destinazione dei rifiuti all’interno del territorio regionale in deroga alla pianificazione di settore – Art. 42, c. 4, l.r. Basilicata n. 26/2014.

L’art. 42, c. 4, della L.R. Basilicata n. 26/2014, prevede la possibilità di destinare i flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore, secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali (nella specie, erano state chiuse due discariche per l’avvio dei procedimenti di contaminazione ex artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006)
 

RIFIUTI – Art. 182 d.lgs. n. 152/2006 – Principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi – Eccezione: situazioni di emergenza.

L’art. 182, c. 3, del D.Lg.vo n. 152/2006, vieta lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedono, con l’eccezione, prevista dal successivo comma 3 bis dello stesso art. 182, delle “situazioni di emergenza causate da calamità naturali, per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della L. n. 225/1992”, che possono essere fronteggiate con appositi provvedimenti contingibili e urgenti del Presidente della Regione (cd. principio di autosufficienza di ogni singola Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi).

Pres. f.f. Quiligotti, Est. Mastrantuono – Comune di Sant’Arcangelo (avv. Nicodemo) c. Provincia di Potenza (avv.ti Luglio e Sabina), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR BASILICATA, Sez. 1^- 8 febbraio 2017, n. 144

SENTENZA

 

TAR BASILICATA, Sez. 1^- 8 febbraio 2017, n. 144

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00144/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2016, proposto dal Comune di Sant’Arcangelo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;


contro

-Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuela Luglio e Nicola Sabina, come da mandato in calce al controricorso di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Piazza delle Regioni presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
-Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Val d’Agri S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della Determinazione n. 2189 del 19.1.2016, nella parte in cui il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha disposto dal 21.1.2016 al 30.6.2016 il conferimento presso la discarica di Sant’Arcangelo, sita nella Località Frontoni, dei rifiuti urbani dei Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, Castelsaraceno, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, San Severino Lucano, Trecchina e Viggianello “fino a quando gli impianti di Moliterno e Lauria non avranno ripreso l’esercizio”, non prevedendo “un corrispettivo come indennizzo/risarcimento per i danni arrecati al Comune di Sant’Arcangelo”;

nonché per la condanna

della Provincia di Potenza al risarcimento dei danni derivati al Comune di Sant’Arcangelo per l’impatto ambientale provocato dall’incremento dei flussi di rifiuti verso la discarica di Sant’Arcangelo e per la riduzione dei tempi di saturazione della discarica, da accertare mediante nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio, quantificati con la Relazione tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo, ing. Rosanna Masini, del 12.10.2016 in complessivi € 698.431,00 (precisamente € 110.000,00 per minori introiti relativi ai canoni di locazione dell’impianto e € 588.431,00 per il conferimento dei rifiuti comunali presso altre discariche);

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Potenza e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Giovanni Francesco Nicodemo e Nicola Sabina e l’avv. dello Stato Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel 2002 la Provincia di Potenza adottava l’atto di pianificazione provinciale dei flussi dei rifiuti urbani, prevedendo che:

1) i Comuni di Armento, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Fardella, Francavilla sul Sinni, Gallicchio, Guardia Perticara, Missanello, Noepoli, Roccanova, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Sant’Arcangelo, Senise, Teana e Terranova del Pollino dovevano conferire i rifiuti presso la discarica di Sant’Arcangelo;

2) i Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano dovevano conferire i rifiuti presso la discarica di Moliterno;

3) i Comuni di Castelsaraceno, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, San Severino Lucano, Trecchina e Viggianello dovevano conferire i rifiuti presso la discarica di Lauria.

Nel 2012 il Comune di Sant’Arcangelo subentrava alla Comunità Montana Medio Agri nella proprietà della discarica, sita nella Località Frontoni, in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui gestione veniva affidata alla Val d’Agri S.p.A., che realizzava l’aumento volumetrico e con Del. G.R. n. 857 del 12.7.2013 otteneva l’aggiornamento della predetta A.I.A..

Successivamente, la Provincia di Potenza stabiliva con reiterate determinazioni che, per l’indisponibilità delle discariche di Moliterno e Lauria, i suddetti Comuni, che avrebbero dovuto conferire i rifiuti presso tali impianti, li dovevano smaltire presso la discarica di Sant’Arcangelo.

Con la determinazione n. 724 del 12.1.2015 la Provincia prevedeva che anche il Comune di Laurenzana doveva conferire i rifiuti urbani presso la discarica di Sant’Arcangelo.

Il Sindaco di Sant’Arcangelo nella riunione dell’Osservatorio Regionale Rifiuti del 2.9.2015 affermava l’assoluta e piena contrarietà all’aumento delle quantità di rifiuti da conferire presso la piattaforma di Sant’Arcangelo e, nella successiva riunione del 13.1.2016, dopo aver riconosciuto che si erano registrati dei “miglioramenti in termini di impatto odorigeno”, riteneva necessario che fosse “riconosciuto agli abitanti di Sant’Arcangelo un indennizzo per il disagio ambientale sopportato”.

Con la determinazione n. 2189 del 19.1.2016 il Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza reiterava dal 21.1.2016 al 30.6.2016 il conferimento presso la discarica di Sant’Arcangelo dei rifiuti urbani dei suindicati Comuni.

Il Comune di Sant’Arcangelo con il presente ricorso, notificato il 16/17.3.2016 e depositato il 30.3.2016, ha impugnato la predetta determinazione n. 2189 del 19.1.2016, nella parte in cui contemplava il conferimento nella propria discarica dei rifiuti urbani dei Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, Castelsaraceno, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, San Severino Lucano, Trecchina e Viggianello “fino a quando gli impianti di Moliterno e Lauria non avranno ripreso l’esercizio”, deducendo:

1) la violazione dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 26/2014, in quanto la Provincia di Potenza aveva trasformato da temporaneo in definitivo il conferimento dei rifiuti urbani dei suindicati Comuni presso la discarica di Sant’Arcangelo, mentre la Regione Basilicata non aveva attivato i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Moliterno e Lauria per la piena operatività degli impianti siti in tali Comuni;

2) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 42 della L.R. n. 26/2014, 197 del D.Lg.vo n. 152/2006 e 20 del D.Lg.vo n. 267/2000, nonché l’incompetenza, in quanto, poiché la Provincia aveva previsto che i citati Comuni potevano smaltire i loro rifiuti urbani a tempo indeterminato, doveva ritenersi che il provvedimento impugnato assumeva la configurazione di un atto di programmazione, che rientrava nelle funzioni degli organi politici, previa acquisizione dei prescritti pareri, verifiche e autorizzazioni necessarie;

3) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, per l’omessa verifica da parte della Provincia di Potenza del danno ambientale, derivante al Comune di Sant’Arcangelo per l’incremento dei flussi di rifiuti presso la discarica di cui è causa.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo l’estromissione dal giudizio per la carenza di legittimazione passiva.

Si è pure costituita in giudizio la Provincia di Potenza, la quale ha eccepito la carenza di legittimazione a ricorrere del Comune di Sant’Arcangelo e ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.

All’Udienza Pubblica del 23.11.2016 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la legittimazione a ricorrere del Comune di Sant’Arcangelo, sia perché proprietario della discarica di cui è causa, sia perché, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lg.vo n. 267/2000, rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi interessi, tra i quali risulta compreso anche quello di ottenere un minore afflusso di rifiuti presso la discarica, sita nel proprio territorio.

Sempre in via preliminare, va accolta la domanda del Ministero dell’Ambiente, finalizzata all’estromissione dal giudizio, in quanto tale Ministero non ha partecipato al procedimento, conclusosi con l’emanazione dell’impugnata determinazione n. 2189 del 19.1.2016.

Nel merito, il ricorso risulta infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R. n. 26/2014, il quale statuisce che “sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore”, specificando che, “qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza”.

Come verificatosi nella specie, in quanto le discariche di Moliterno e Lauria sono state chiuse per l’avvio dei procedimenti di contaminazione ex artt. 242 e ss. Del D.Lg.vo n. 152/2006, tuttora in corso, e la discarica di Lauria è stata anche commissariata dalla Regione ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 26/2014 e i rifiuti urbani dell’intera Provincia di Potenza dovevano essere smaltiti nelle uniche discariche attive di Atella, Venosa e Sant’Arcangelo.

Al riguardo, va anche evidenziato l’espresso divieto, sancito dall’art. 182, comma 3, del D.Lg.vo n. 152/2006, di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedono”, con l’ulteriore eccezione, prevista dal successivo comma 3 bis dello stesso art. 182 del D.Lg.vo n. 152/2006, delle “situazioni di emergenza causate da calamità naturali, per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della L. n. 225/1992”, che possono essere fronteggiate con appositi provvedimenti contingibili e urgenti del Presidente della Regione (cd. principio di autosufficienza di ogni singola Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi).

Inoltre, non risulta condivisibile la tesi del Comune ricorrente, secondo cui la decisione, di conferire i rifiuti urbani dei Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, Castelsaraceno, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Episcopia, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Rotonda, San Severino Lucano, Trecchina e Viggianello nella discarica di Sant’Arcangelo “fino a quando gli impianti di Moliterno e Lauria non avranno ripreso l’esercizio”, doveva ritenersi di carattere definitivo, per cui il provvedimento impugnato doveva essere qualificato con un atto di programmazione di competenza degli organi politici, sia perché tale provvedimento delimita espressamente la sua efficacia dal 21.1.2016 al 30.6.2016, sia perché il predetto obbligo di smaltimento, riferito ai Comuni che, in base all’atto di pianificazione provinciale del 2002 avrebbero dovuto conferire i rifiuti presso le discariche di Moliterno e Lauria, è sempre di carattere temporaneo, in quanto in seguito alla conclusione dei procedimenti di contaminazione ex artt. 242 e ss. Del D.Lg.vo n. 152/2006, tali discariche potranno riprendere la loro attività.

Va rilevato, altresì, che non sussiste anche il dedotto vizio dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto la Provincia di Potenza aveva accertato che il conferimento dei rifiuti urbani di tutti i Comuni sopra indicati ammontava a una media di 81 tonnellate al giorno, inferiore al limite massimo giornaliero di 86 tonnellate della capacità della discarica in questione, prescritto dal punto 10.3.23 dell’aggiornamento dell’A.I.A., autorizzato con la Del. G.R. n. 857 del 12.7.2013.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame, anche con riferimento alla pretesa del Comune ricorrente a un indennizzo per il disagio sopportato, non previsto dall’ordinamento giuridico e che può essere ottenuto soltanto con la stipula di appositi accordi tra Enti Locali.

Conseguentemente, va dichiarata infondata la connessa domanda di risarcimento danni, attesocché, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Comunque, va ribadito sia che, nelle controversie relative alle domande risarcitorie, trova applicazione il generale principio dell’onere della prova, secondo cui il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del suo risarcimento deve fornire la prova del danno subito in ordine all’an e al quantum, mentre con la Relazione tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Arcangelo, Ing. Rosanna Masini, del 12.10.2016 vengono ipotizzati soltanto danni futuri ancora non verificatisi, sia che, alla totale carenza probatoria, non può supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, la quale ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 5864 del 29.9.2009 e T.A.R. Basilicata, n. 414 del 21.7.2011).

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Referendario

L’ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono
        
IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti
        
        
IL SEGRETARIO

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