* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del titolo edilizio – Successiva contestazione dei presupposti per l’acquisto del titolo di proprietà sul fondo – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Annullamento del titolo edilizio – Illegittimità – Ragioni.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2018
Numero: 2153
Data di udienza: 12 Dicembre 2018
Presidente: Durante
Estensore: Giancaspro
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del titolo edilizio – Successiva contestazione dei presupposti per l’acquisto del titolo di proprietà sul fondo – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Annullamento del titolo edilizio – Illegittimità – Ragioni.
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 18 dicembre 2018, n. 2153
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del titolo edilizio – Successiva contestazione dei presupposti per l’acquisto del titolo di proprietà sul fondo – Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 – Annullamento del titolo edilizio – Illegittimità – Ragioni.
Il fatto che il comune, successivamente al rilascio del titolo edilizio, abbia ritenuto di contestare il perfezionamento dei presupposti per l’acquisito a titolo originario in capo al dante causa del ricorrente (che, nella specie, aveva acquisito la titolarità del fondo in virtù di usucapione non accertata giudizialmente) – e la conseguente carenza della posizione legittimante richiesta dall’art. 11 DPR 380/2001 -, non giustifica, sul piano pubblicistico e dei relativi poteri istruttori di controllo, l’annullamento del titolo edilizio : l’art. 11 consente -testualmente- il rilascio del p.d.c. “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo” (cfr. 1° comma), con la precisazione che “esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio” (cfr. comma 2°) e che “non comporta limitazioni dei diritti dei terzi” (cfr. comma 3°). Evidente, pertanto, sia l’attenzione del legislatore alle possibili interferenze tra titolo edilizio autorizzatorio e diritti di stampo privatistico sui beni oggetto della richiesta di titolo autorizzatorio stesso, sia l’opzione per una soluzione che non aggravi oltremodo i compiti istruttori rimessi all’amministrazione, giacché la previsione dei possibili conflitti viene risolta con l’affermazione di una generica prevalenza dei diritti dei terzi, da far valere –evidentemente- nelle sedi giurisdizionali competenti. Ogni ulteriore questione o indagine in merito al titolo stesso appare pertanto ultronea e ingiustificata, spettando al giudice ordinario eventualmente adito dagli interessati delibare in merito alla diversa questione della “validità” del titolo stesso (TAR Bari, Sez. III, 21.05.2008 n. 1205).
Pres. Durante, Est. Giancaspro – F.R. (avv. Cretella) c. Comune di Crotone (avv. Bilotti)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ - 18 dicembre 2018, n. 2153SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 18 dicembre 2018, n. 2153
Pubblicato il 18/12/2018
N. 02153/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2017, proposto da
Fabio Riolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Cretella, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bilotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Giovannella Cilento non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dell’ordinanza dirigenziale n. 14 del 02.02.2017 con la quale è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 135/NC del 27.11.2012 relativo all’ampliamento dell’immobile di proprietà del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ing. Fabio Riolo ha agito dinanzi a questo TAR “per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 14 del 02.02.2017 a firma del dirigente ad interim del settore n. IV del Comune di Crotone, notificata in data 27.02.2017, con la quale è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 135/NC del 27.11.2012 relativo all’ampliamento dell’immobile di proprietà del ricorrente”.
2. Nelle premesse del ricorso l’ing. Riolo ha riferito:
– di aver acquisito la proprietà dell’area interessata dal p.d.c. n. 135/2012 in forza della donazione disposta in suo favore dal proprio genitore Riolo Sergio con atto notarile rep. n. 3819 del 27.07.2012, recante il trasferimento dell’appartamento sito nel comune di Crotone alla via Osservanza n. 3, piano terra, con annessa corte, con la precisazione che il donante “dichiara … che la corte annessa al fabbricato è di sua proprietà per averla posseduta in modo continuo, indisturbato e ultraventennale, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1158 del codice civile a titolo di usucapione, ma non giudizialmente accertata”;
– di aver presentato istanza in data 2.10.2012, affinché il permesso di costruire per l’ampliamento del predetto fabbricato, già oggetto di richiesta da parte del proprio dante causa in data 13.06.2011, venisse rilasciato in suo favore, a tal fine facendo valere il predetto atto di donazione quale titolo fondante la propria legittimazione alla edificazione (anche) sulla corte annessa al fabbricato;
– che dopo l’ultimazione dei lavori, a seguito di esposto da parte di alcuni cittadini, il comune di Crotone, con nota prot. n. 42931 del 19.08.2016, comunicava l’avvio del procedimento volto all’annullamento del permesso di costruire, assumendo di essere pieno proprietario della corte annessa al fabbricato in forza di “atto pubblico per Notaio Mario Frisenda del 19.11.1974 da parte della STEI s.p.a.”;
– che, nonostante le controdeduzioni formulate dall’ing. Riolo in data 25.11.2016, il comune adottava l’ordinanza dirigenziale n. 14 del 02.02.2017, con cui veniva disposto l’annullamento del permesso di costruire, sull’assunto che “manca il presupposto fondamentale per richiedere il permesso di costruire e cioè la proprietà del terreno … le controdeduzioni trasmesse dal sig. Riolo Fabio in data 25.11.2016 prot. n. 619992 si ritengono non suffragate da alcun elemento giuridico pregnante che ne giustifichi l’accoglimento in fatto e in diritto … l’esistenza dell’interesse pubblico, specifica e concreta, giustifica il ricorso dell’autotutela in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico su quello antagonista del privato”.
3. A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
– violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990, sotto il profilo della violazione del termine per l’esercizio del potere di autotutela e della omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico;
– violazione del legittimo affidamento in ordine alla legittimità del titolo edilizio;
– violazione del principio di proporzionalità;
– omessa motivazione in ordine alle deduzioni partecipative dell’ing. Riolo;
– l’atto di donazione prodotto dall’ing. Riolo è idoneo a giustificare il rilascio del permesso di costruire, a prescindere dalle diverse risultanze dell’istruttoria compiuta dal comune, dal momento che “la sentenza di usucapione si limita a “dichiarare” l’intervenuto acquisto a titolo originario e quindi non ha efficacia “costitutiva”.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, che ha depositato memoria con cui ha replicato alle censure articolate dal ricorrente.
5. Nella udienza pubblica del 12.12.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
6.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione non è nullo ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., Sez. 2, n. 2485 del 05/02/2007), ciò in quanto l’acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass., Sez. 2, n. 2717 del 29/04/1982; Sez. 3, n. 8650 del 21/10/1994)” (Cass. Civ., Sez. II, 29.03.2018 n. 7853).
Ciò significa che il ricorrente poteva validamente far riferimento all’atto pubblico di donazione del 27.07.2012, recante il trasferimento in suo favore della proprietà del fabbricato e dell’annessa corte, nel presupposto, ivi espressamente dichiarato, che la proprietà della detta corte fosse stata acquisita dal suo dante causa in forza di usucapione, anche se non accertata giudizialmente.
6.2. Il fatto che il comune di Crotone abbia successivamente ritenuto di contestare il perfezionamento dei presupposti per l’acquisito a titolo originario in capo al dante causa del ricorrente – e la conseguente carenza della posizione legittimante richiesta dall’art. 11 DPR 380/2001 -, assumendo la proprietà esclusiva del bene immobile in capo alla stessa amministrazione comunale, non giustifica, sul piano pubblicistico e dei relativi poteri istruttori di controllo, l’annullamento del titolo edilizio (peraltro a distanza di oltre quattro anni dal suo rilascio ed a lavori già ultimati), ma vale a radicare una pretesa petitoria, che può essere fatta valere dinanzi al Giudice ordinario: “4.3. – Veniamo ora al punto centrale della questione sottoposta all’attenzione del Collegio: la possibilità per l’amministrazione comunale di sindacare la “validità” del titolo di proprietà esibito per verificare la legittimazione soggettiva del richiedente il permesso di costruire, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.P.R. n.380/01. Si rammenta infatti che il diniego censurato è incentrato sulla presunta inidoneità del titolo stesso al trasferimento della proprietà del fondo in parola, sul presupposto che il dante causa dell’odierno ricorrente ne abbia acquisito la titolarità in virtù di usucapione non accertata giudizialmente. 4.3.1. – La problematica non può che essere affrontata prendendo le mosse dall’art.11 appena richiamato. La norma consente -testualmente- il rilascio del p.d.c. “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo” (cfr. 1° comma), con la precisazione che “esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio” (cfr. comma 2°) e che “non comporta limitazioni dei diritti dei terzi” (cfr. comma 3°). Evidente, pertanto, sia l’attenzione del legislatore alle possibili interferenze tra titolo edilizio autorizzatorio e diritti di stampo privatistico sui beni oggetto della richiesta di titolo autorizzatorio stesso, sia l’opzione per una soluzione che non aggravi oltremodo i compiti istruttori rimessi all’amministrazione, giacché la previsione dei possibili conflitti viene risolta con l’affermazione di una generica prevalenza dei diritti dei terzi, da far valere –evidentemente- nelle sedi giurisdizionali competenti … 4.3.2. – Nella fattispecie, l’odierno ricorrente ha esibito regolare titolo di proprietà. Ogni ulteriore questione o indagine in merito al titolo stesso appare pertanto ultronea e ingiustificata, spettando al giudice ordinario eventualmente adito dagli interessati delibare in merito alla diversa questione della “validità” del titolo stesso; salvo a determinare un’illegittima interferenza di competenze tra potere giudiziario ed esecutivo secondo le condivisibili contestazioni mosse dal ricorrente” (TAR Bari, Sez. III, 21.05.2008 n. 1205).
Sotto tale profilo il ricorso merita di essere accolto, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura, stante il pieno soddisfacimento della posizione sostanziale oggetto di tutela.
7. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza dirigenziale n. 14 del 02.02.2017.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Roberta Mazzulla, Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Silvio Giancaspro
IL PRESIDENTE
Nicola Durante
IL SEGRETARIO