* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variazione essenziale (art. 32, c. 1 d.P.R n. 380/2001) – Variante (art. 22, c. 2 d.P.R. n. 380/2001) – Differenza – Profilo temporale della normativa operante – Modifiche integranti variazione essenziale – Fattispecie: ridimensionamento del fabbricato.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2018
Numero: 1082
Data di udienza: 12 Aprile 2018
Presidente: Durante
Estensore: Raganella
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variazione essenziale (art. 32, c. 1 d.P.R n. 380/2001) – Variante (art. 22, c. 2 d.P.R. n. 380/2001) – Differenza – Profilo temporale della normativa operante – Modifiche integranti variazione essenziale – Fattispecie: ridimensionamento del fabbricato.
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 22 maggio 2018, n. 1082
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variazione essenziale (art. 32, c. 1 d.P.R n. 380/2001) – Variante (art. 22, c. 2 d.P.R. n. 380/2001) – Differenza – Profilo temporale della normativa operante – Modifiche integranti variazione essenziale – Fattispecie: ridimensionamento del fabbricato.
Il concetto di variazione essenziale (art. 32, c. 1 TUE), che attiene alla modalità di esecuzione delle opere, va distinto dalle "varianti" che invece riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo (art. 22, comma 2, del TUE). Mentre le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire, le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante. In particolare, gli elementi da prendere in considerazione al fine di ritenere la sussistenza di una variante essenziale sono le modifiche di rilievo apportate all’originario progetto e relative alla superficie coperta, al perimetro, al numero dei piani, alla volumetria, alla distanza dalle proprietà limitrofe, nonché alle caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato. Ne consegue che integra variante essenziale, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, l’autorizzazione di modifiche consistenti nel ridimensionamento del fabbricato, con diminuzione della volumetria distribuita su maggior superficie e nella diminuzione dell’altezza, oltreché nella variazione delle caratteristiche esterne del fabbricato.
Pres. Durante, Est. Raganella – L.A e altri (avv. Raffaelli) c. Comune di Trebisacce (avv. Lastella)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ - 22 maggio 2018, n. 1082SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 2^ – 22 maggio 2018, n. 1082
Pubblicato il 22/05/2018
N. 01082/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Leonardo Altieri, Giorgio Bellino, Caterina De Stefano, Carmela Fama, rappresentati e difesi dall’avvocato Natalina Raffaelli, con domicilio legale ex art. 25 co 1 bis c.p.a;
contro
Comune di Trebisacce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Lastella, con domicilio legale ex art. 25 co 1 bis c.p.a;
nei confronti
Franca Caterina Amerise, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Spataro, con domicilio legale ex art. 25 co 1 bis c.p.a;
per l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del permesso di costruire n.2246 del 16.12.2016 rilasciato dal Comune di Trebisacce alla sig.ra Amerise Franca Caterina in relazione alla Pratica Edilizia n. 8/2014 per “Variante al PdC n. 2164/2012 – Nuova costruzione fabbricato in c.a. a n.3 piani, destinati a civile abitazione, oltre seminterrato destinato a garages, sistemazione esterna ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previsti dal piano attuativo, da eseguirsi in “viale della Libertà”, – vigente variante generale PRG zona “B2” in PRU approvato e convenzionato”, nonché per quanto di rilevanza del PdC n.2164/2012 e di ogni altro atto comunque connesso presupposto e/o conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento previa sospensione della loro esecutività, del permesso di costruire n.2246 del 16.12.2016 rilasciato dal Comune di Trebisacce alla sig.ra Amerise Franca Caterina in relazione alla Pratica Edilizia n. 8/2014 per “Variante al PdC n. 2164/2012 – Nuova costruzione fabbricato in c.a. a n.3 piani, destinati a civile abitazione, oltre seminterrato destinato a garages, sistemazione esterna ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previsti dal piano attuativo, da eseguirsi in “viale della Libertà”, – vigente variante generale PRG zona “B2” in PRU approvato e convenzionato”, nonché per quanto di rilevanza del PdC n.2164/2012 e di ogni altro atto comunque connesso presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trebisacce e di Franca Caterina Amerise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n.2246 del 16.12.2016 rilasciato dal Comune di Trebisacce alla sig.ra Amerise Franca Caterina in relazione alla Pratica Edilizia n. 8/2014 per “Variante al PdC n. 2164/2012 – Nuova costruzione fabbricato in c.a. a n.3 piani, destinati a civile abitazione, oltre seminterrato destinato a garages, sistemazione esterna ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previsti dal piano attuativo, da eseguirsi in “viale della Libertà”, – vigente variante generale PRG zona “B2” in PRU approvato e convenzionato”, nonché per quanto di rilevanza del PdC n.2164/2012 e di ogni altro atto comunque connesso presupposto e/o conseguente.
Hanno resistito in giudizio il Comune di Trebisacce e la sig.ra Amerise Franca Caterina.
Con ordinanza collegiale n. 1101/2017 veniva disposto che RFI chiarisse se le varianti/modifiche al progetto successive all’autorizzazione rilasciata in data 31.3.2016 con prot. 2016/0000300, necessitavano di una nuova e ulteriore autorizzazione.
All’udienza pubblica del 12 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 32 d.p.r.n.380/2001 e della normativa regionale– Eccesso di potere – Falsità dei presupposti di fatto – Carenza di istruttoria – Falsa ed erronea rappresentazione di fatto – Perplessità –Contraddittorietà del comportamento della P.A. poiché il Comune di Trebisacce avrebbe erroneamente e illegittimamente ricondotto le modifiche apportate al progetto originariamente approvato con PdC n. 2164/2012 a variante in corso d’opera, con la conseguenza di mantenere in posizione di sostanziale collegamento il nuovo progetto con quello precedente. Le varianti proposte e assentite col Permesso di Costruire n.2246/2016 del 16.12.2016, invece, devono essere qualificate come “varianti essenziali”. Ciò comporta che l’intervento assentito non può essere qualificato come variante in corso d’opera e che l’istanza inoltrata dalla Ditta Amerise deve essere considerata quale richiesta di un nuovo e autonomo permesso di costruire.
La censura è fondata.
Indici ermeneutici sulla nozione di variante essenziale possono trarsi innanzitutto dall’art 32 DPR 380/2001.
La determinazione dei casi di variazione essenziale, infatti, è affidata alle regioni nel rispetto di alcuni criteri di massima. In particolare, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del TUE, sussiste variazione essenziale esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; d) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite; e) la violazione della normativa edilizia antisismica.
Il concetto di variazione essenziale, che attiene alla modalità di esecuzione delle opere, va distinto dalle "varianti" che invece riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo (art. 22, comma 2, del TUE).
Mentre le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire, le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 30/03/2017, n. 1484 ;TAR. Catania, (Sicilia), sez. II, 11/10/2016, n. 2545; T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 01/02/2016, (ud. 13/01/2016, dep.01/02/2016), n. 150).
In particolare, gli elementi da prendere in considerazione al fine di ritenere la sussistenza di una variante essenziale sono le modifiche di rilievo apportate all’originario progetto e relative alla superficie coperta, al perimetro, al numero dei piani, alla volumetria, alla distanza dalle proprietà limitrofe, nonché alle caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato.
Ciò premesso, il Collegio ritiene integra nuovo permesso e non mera variante l’autorizzazione di modifiche consistenti nella diminuzione della volumetria distribuita su maggior superficie e nella diminuzione dell’altezza oltreché nella variazione delle caratteristiche esterne del fabbricato (Cons. Stato, 7 maggio 1991 n.772).
Nel caso in esame il progetto in variante prevede il “ridimensionamento” della capacità volumetrica del lotto e il “ridimensionamento “ del fabbricato sia in termini di superficie sia in termini di cubatura rispetto al PDC originario.
Tali modifiche, dunque, hanno comportato una diversa sagoma, diversa volumetria, diversa altezza, diversa area di sedime, diversa sistemazione degli spazi esterni e quindi la realizzazione di un quid novi rispetto all’edificio originariamente assentito.
Ne consegue che, trattandosi di varianti essenziali, caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
Il Comune, dunque, avrebbe dovuto procedere ad una rinnovazione dell’istruttoria sulla scorta delle disposizioni urbanistiche e tecnico-edilizie vigenti all’epoca di realizzazione della variante.
La natura assorbente del motivo accolto si ritiene che possa esimere il Collegio dallo scrutinare gli altri motivi di gravame fatto salvo il secondo.
Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto: Violazione e falsa applicazione del d.p.r. n.380/2001 e del d.p.r. n.753/1980 – Eccesso di potere- Falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa motivazione – Contraddittorietà e illogicità – Perplessità dell’Amministrazione. Le RFI hanno rilasciato autorizzazione in deroga con imposizione di una distanza di rispetto di ml 10,00 dalla rotaia più vicina e a 5 ml dal confine con la proprietà delle RFI. La variante in progetto, datata 28.7.2016, è stata oggetto di ulteriori modifiche in data 22.12.2016 (traslazione di cm) quindi in epoca successiva al rilascio del p.c.: secondo i ricorrenti, la ditta avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta di autorizzazione a RFI onde consentirle di valutare la sussistenza delle condizioni per concedere la deroga.
La censura è infondata.
La RFI, con nota del 19 settembre 2017, su precisa richiesta istruttoria del Tribunale, esaminata la documentazione, ha ritenuto irrilevanti la natura e l’entità delle modifiche ai fini dell’obbligo di presentare una nuova istanza e che queste, comunque, non avrebbero determinato il rilascio di una nuova autorizzazione in deroga con contenuti e prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quella precedentemente rilasciata.
La censura pertanto deve essere respinta.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto in parte.
In considerazione dell’accoglimento parziale della domanda, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’ effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
Arturo Levato, Referendario
L’ESTENSORE
Emiliano Raganella
IL PRESIDENTE
Nicola Durante
IL SEGRETARIO