* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piani di lottizzazione – Approvazione – Competenza di Giunta e Consiglio – Diniego di approvazione – Competenze dirigenziali – Limiti – Osservazioni endoprocedimentali.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2017
Numero: 570
Data di udienza: 22 Marzo 2017
Presidente: Salamone
Estensore: Tallaro
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piani di lottizzazione – Approvazione – Competenza di Giunta e Consiglio – Diniego di approvazione – Competenze dirigenziali – Limiti – Osservazioni endoprocedimentali.
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 4 aprile 2017, n. 570
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piani di lottizzazione – Approvazione – Competenza di Giunta e Consiglio – Diniego di approvazione – Competenze dirigenziali – Limiti – Osservazioni endoprocedimentali.
La Giunta comunale è competente all’approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888). Allorché la legge attribuisca a un organo il potere di emanare un determinato provvedimento, gli conferisce evidentemente anche il potere di negare l’adozione del provvedimento in questione: un atto che costituisca in sostanza diniego di approvazione di un piano di lottizzazione deve quindi essere adottato dal Consiglio Comunale e non già da dirigenti dell’amministrazione. Questo non comporta che gli uffici dell’amministrazione (e segnatamente i dirigenti degli enti locali) non possono indicare, per mezzo di atti endoprocedimentali, eventuali aspetti dei piani di lottizzazione che possono condurre al diniego di approvazione degli stessi, ovvero richiedere integrazioni documentali. Tuttavia, a fronte della volontà del privato di insistere per la conclusione del procedimento relativo al progetto così come presentato, i medesimi uffici, pur con le osservazioni di propria competenza, non possono che rimettere ogni decisione al Consiglio comunale, unico organo competente a deliberare con carattere di definitività in materia di pianificazione urbanistica.
Pres. Salamone, Est. Tallaro – D.A. (avv. Morcavallo) c. Comune di Rossano (avv. Caruso)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 4 aprile 2017, n. 570SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 4 aprile 2017, n. 570
Pubblicato il 04/04/2017
N. 00570/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2016, proposto da:
Domenico Abastante, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
contro
Comune di Rossano, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigina Maria Caruso, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;
per l’annullamento
– della nota del Dirigente del Settore 4 Territorio ambiente del Comune di Rossano del 10 novembre 2015, prot. n. 28603, di archiviazione del proposto piano di lottizzazione in località Torre Pinta – Galderate;
– nell’occorrenza, delle note del 17 settembre 2015, n. 27686 e del 19 novembre 2014, n. 34466;
– nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
e per il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rossano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Domenico Abastante ha presentato al Comune di Rossano, in data 18 ottobre 2007, il piano di lottizzazione di un fondo di sua proprietà, sito in località Torre Pinta – Galderate, per il quale era già stato approvato lo studio planivolumetrico presentato unitamente ai proprietari del fondo confinante.
All’esito di un iter lungo e travagliato, l’amministrazione ha trasmesso all’istante la nota del Dirigente del Settore 4 Territorio ambiente del Comune di Rossano del 10 novembre 2015, prot. n. 28603, con la quale costui è stato invitato a produrre entro 30 giorni la documentazione già richiesta con note del 17 settembre 2015, n. 27686 e del 19 novembre 2014, n. 34466, pena l’archiviazione della pratica.
2. – Domenico Abastante è insorto avverso tale provvedimento, impugnandolo d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale e chiedendone l’annullamento.
Ha resistito il Comune di Rossano.
3. – Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 22 marzo 2017.
4. – L’amministrazione intimata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rivolto avverso un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.
4.1. – In realtà, la giurisprudenza amministrativa è stata chiara nel ritenere che anche gli atti endoprocedimentali possono essere oggetto di autonoma impugnativa.
Così, è stato affermato (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2518) che ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un definitivo arresto procedimentale è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di situazioni giuridiche esterne, atteso che gli interessi pretensivi non potrebbero essere altrimenti tutelati se non azionando l’interesse strumentale all’eliminazione dell’atto o comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento.
Allo stesso modo, si ritiene pacifico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4071) il carattere immediatamente lesivo dell’atto soprassessorio, quando quest’ultimo — rinviando il soddisfacimento dell’interesse pretensivo ad un accadimento futuro, sfornito di data certa — si presenti sostanzialmente come atto interruttivo del procedimento, equivalente ad un diniego immotivato e, per ciò stesso, illegittimo. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo ove l’atto abbia effettivamente natura interlocutoria.
4.2. – La nota oggetto di impugnativa ha come effetto, decorso inutilmente il termine assegnato per la produzione della documentazione richiesta, l’automatica archiviazione del procedimento.
Ora, tanto che si ritenga che l’archiviazione abbia carattere di definitività, tanto che si interpreti l’archiviazione come stato di quiescenza del procedimento, con la possibilità di riattivarlo in caso di sopravvenienze, è certamente da affermare, alla luce della giurisprudenza supra illustrata, la sua autonoma impugnabilità.
5. – Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta l’incompetenza del dirigente, trattandosi di atti di competenza del Consiglio Comunale.
La censura è fondata.
5.1. – La ripartizione della competenza sull’approvazione dei piani di lottizzazione è chiaro: la Giunta comunale è competente all’approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l’esigenza di modifica di quest’ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888).
5.2. – In giurisprudenza si è però affermato che l’atto del dirigente con cui si rigetta la domanda di approvazione di piano di lottizzazione va correttamente qualificato quale atto endoprocedimentale del più complesso procedimento necessario all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo rappresentato dal piano di lottizzazione, atto rientrante nelle attribuzioni dirigenziali (TAR Campania – Napoli, Sez. III, 5 ottobre 2009, n. 5150; TAR Molise, 4 novembre 2010, n. 1501).
5.3. – Questo Tribunale, in continuità con la propria giurisprudenza (cfr. la sentenza di questa Sezione del 25 ottobre 2004, n. 1979) non condivide, però, l’appena illustrata ricostruzione.
Infatti, allorché la legge attribuisca a un organo il potere di emanare un determinato provvedimento, gli conferisce evidentemente anche il potere di negare l’adozione del provvedimento in questione.
Allorché il dirigente determini, con un atto endoprocedimentale, l’arresto del procedimento, egli sottrae all’organo designato dalla legge (la Giunta, salvi i casi in cui subentri la competenza del Consiglio comunale) il potere di decidere, anche negativamente, sull’istanza di approvazione del piano di lottizzazione.
5.4. – In questi termini si è pronunciato di recente anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2012, n. 5055), per il quale un atto che costituisca in sostanza diniego di approvazione di un piano di lottizzazione deve essere adottato dal Consiglio Comunale e non già da dirigenti dell’amministrazione (le cui competenze – come previste dall’art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Questo non comporta che gli uffici dell’amministrazione (e segnatamente i dirigenti degli enti locali) non possono indicare, per mezzo di atti endoprocedimentali, eventuali aspetti dei piani di lottizzazione che possono condurre al diniego di approvazione degli stessi, ovvero richiedere integrazioni documentali. Tuttavia, a fronte della volontà del privato di insistere per la conclusione del procedimento relativo al progetto così come presentato, i medesimi uffici, pur con le osservazioni di propria competenza, non possono che rimettere ogni decisione al Consiglio comunale, unico organo competente a deliberare con carattere di definitività in materia di pianificazione urbanistica.
6. – Il ricorso deve essere per tali ragioni accolto, rimanendo assorbiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 15) gli ulteriori due motivi di censura, con cui parte ricorrente ha fatto valere l’eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio e delle norme tecniche del Comune di Rossano, nonché per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto, carenza, incongruenza, perplessità della motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà con i precedenti provvedimenti adottati dall’amministrazione, violazione dei canoni di logica, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione.
7. – La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Dirigente del Settore 4 Territorio ambiente del Comune di Rossano del 10 novembre 2015, prot. n. 28603, di archiviazione del proposto piano di lottizzazione in località Torre Pinta – Galderate.
Condanna il Comune di Rossano, in persona del suo Sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Domenico Abastante, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Raffaele Tuccillo, Referendario
L’ESTENSORE
Francesco Tallaro
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
IL SEGRETARIO