Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 729 | Data di udienza: 7 Giugno 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici – Fonti energetiche rinnovabili – Art. 2 dir. n. 2001/77/CE – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Pubblico interesse e pubblica utilità – Opere relative – Dichiarazione di indifferibilità e urgenza – Attività di impresa liberalizzate – Autorizzazione unica – Localizzazione urbanistica – Conferenza di servizi – Moratoria eolica – Contrasto con i principi comunitari di cui alla direttiva 2011/77/CE – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Principio fondamentale vincolante per le regioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 6 Luglio 2012
Numero: 729
Data di udienza: 7 Giugno 2012
Presidente: Romeo
Estensore: Anastasi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici – Fonti energetiche rinnovabili – Art. 2 dir. n. 2001/77/CE – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Pubblico interesse e pubblica utilità – Opere relative – Dichiarazione di indifferibilità e urgenza – Attività di impresa liberalizzate – Autorizzazione unica – Localizzazione urbanistica – Conferenza di servizi – Moratoria eolica – Contrasto con i principi comunitari di cui alla direttiva 2011/77/CE – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Principio fondamentale vincolante per le regioni.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 6 luglio 2012, n. 729


DIRITTO DELL’ENERGIA – Energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici – Fonti energetiche rinnovabili – Art. 2 dir. n. 2001/77/CE – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.

L’energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle “fonti energetiche rinnovabili”, come si evince dalla lettura dell’art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell’art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enunciano i princìpi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell’art. 117, comma 3° , Cost.  (Corte Cost. . sent. 29.5.2009 n.166 e 6.11.2009 n. 282)

Pres. Romeo, Est. Anastasi – E. s.p.a. (avv.ti Bertolini, Costantino e Troise Mangoni) c. Regione Calabria (avv. Boccucci)


DIRITTO DELL’ENERGIA – Utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili – Pubblico interesse e pubblica utilità – Opere relative – Dichiarazione di indifferibilità e urgenza.

L’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell’11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).

Pres. Romeo, Est. Anastasi – E. s.p.a. (avv.ti Bertolini, Costantino e Troise Mangoni) c. Regione Calabria (avv. Boccucci)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione e gestione di impianti eolici – Attività di impresa liberalizzate – Autorizzazione unica – Localizzazione urbanistica – Conferenza di servizi.

La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della suddetta conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).

Pres. Romeo, Est. Anastasi – E. s.p.a. (avv.ti Bertolini, Costantino e Troise Mangoni) c. Regione Calabria (avv. Boccucci)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Moratoria eolica – Contrasto con i principi comunitari di cui alla direttiva 2011/77/CE.

La cosiddetta “moratoria eolica” si pone in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, che ha individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di “ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili”, quello di “razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo”, quello di “garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili”, con lo spirito di “favor” che emerge da tutta la precitata normativa comunitaria ed internazionale.

Pres. Romeo, Est. Anastasi – E. s.p.a. (avv.ti Bertolini, Costantino e Troise Mangoni) c. Regione Calabria (avv. Boccucci)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Principio fondamentale vincolante per le regioni.

Va riconosciuto all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (conf.: Cons. Stato Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020).


Pres. Romeo, Est. Anastasi – E. s.p.a. (avv.ti Bertolini, Costantino e Troise Mangoni) c. Regione Calabria (avv. Boccucci)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 6 luglio 2012, n. 729

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 6 luglio 2012, n. 729

N. 00729/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 345 del 2012, proposto da “Edison Energie Speciali s.p.a”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bertolini, Marco Costantino e Wladimiro Troise Mangoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Costantino, in Catanzaro, via E. Buccarelli, n. 49;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sandro Boccucci, con domicilio eletto presso Sandro Boccucci, in Catanzaro, Avvocatura Regionale, viale Cassiodoro;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Regione Calabria sull’istanza di attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica, presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, denominato “Piani della Limina” ricadente nel Comune di Mammola (RC) e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ricadenti nei Comuni di Mammola, Canolo, Cinquefrondi, Cittanova e San Giorgio Morgeto (RC)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 31.3.2012 e depositato in data 6.4.2012, la ricorrente società premetteva di aver presentato, presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, l’istanza di attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, denominato “Piani della Limina” ricadente nel Comune di Mammola (RC) e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ricadenti nei Comuni di Mammola, Canolo, Cinquefrondi, Cittanova e San Giorgio Morgeto (RC).

Esponeva che, a seguito dell’entrata in vigore delle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la P.A., con nota prot. 1393/DIP, chiedeva integrazione documentale, che veniva regolarmente riscontrata con nota prot. 12937 DIP del 4.5.2011.

Lamentava che, anche a seguito della decorrenza del termine dei centottanta (180) giorni previsto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (nella formulazione vigente al momento della presentazione dell’istanza), la Regione Calabria continuava a mantenere un comportamento inerte, per cui si vedeva costretta a proporre l’odierno ricorso, per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale.

A sostegno del proprio gravame, deduceva:

1) violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e del dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del punto 14.6 delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010; violazione del punto 8.1 dell’Allegato alle legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008 n. 42.

Il comportamento inerte della Regione Calabria si porrebbe in violazione, oltre che del generale principio di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, anche dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e della legge regionale n. 42/2008, la quale, con gli artt. 6 e 8 dell’Allegato 1, imporrebbe agli uffici regionali una preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti nonché la convocazione, entro i successivi 30 giorni, della Conferenza dei Servizi, ai fini del rispetto del termine dei centottanta (180) giorni, per la conclusione del procedimento.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 21.5.2012, si costituiva la Regione Calabria per resistere al presente ricorso.

Precisava che, successivamente alla notificazione del ricorso, il Settore Energia del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria aveva comunicato alla ricorrente società che era stata disposta la convocazione della conferenza di servizi, ai fini dell’esame del progetto presentato, per cui concludeva per lì improcedibilità del ricorso, essendo, a suo avviso, venuto meno il presupposto per la configurazione di quella situazione di silenzio inadempimento idonea a costituire il presupposto per la condanna giudiziale a provvedere sull’istanza della ricorrente

Nel merito, insisteva per la legittimità dell’operato della Regione Calabria e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Alla camera di consiglio del giorno 7.6.2012, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Viene chiesta la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi in ordine all’istanza di attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica, presentata dalla ricorrente società presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, denominato “Piani della Limina” ricadente nel Comune di Mammola (RC) e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili ricadenti nei Comuni di Mammola, Canolo, Cinquefrondi, Cittanova e San Giorgio Morgeto (RC) .

2. La ricorrente società deduce che il comportamento inerte della Regione Calabria si porrebbe in contrasto con l’art. 12 del D. Lgs. Lgs. 29.12.2003 n. 387, in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nonché con la l. r. n. 42/2008, che, con gli artt. 6 e 8 dell’Allegato 1, prescrive che gli uffici regionali competenti effettuino una preliminare verifica della documentazione inoltrata dai proponenti e convochino, nel termine di 30 giorni dalle conclusioni istruttorie preliminari, la Conferenza dei Servizi, secondo i criteri espressi dalla giurisprudenza costituzionale, che ha ribadito la natura di principio fondamentale del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.

Deduce altresì che il comportamento osservato dalla Regione Calabria violerebbe altresì l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in tema di obbligo di concludere i procedimenti avviati, con ciò determinando ingenti danni correlati in capo alla ricorrente società.

Il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, emanato in Attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ( seguita poi dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2009/28/CE del 23 aprile 2009, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), con l’art. 12, comma 3, prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”.

Il successivo comma 4 prevede che “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. […] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale (con sent. 29.5.2009 n.166 e, in particolare, con sent. 6.11.2009 n. 282), l’energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle “fonti energetiche rinnovabili”, come si evince dalla lettura dell’art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell’art. 12 del D. L. n. 387 del 2003, che enunciano i princìpi fondamentali in materia (Corte Cost., sent. 9.11.2006 n. 364), rilevanti ai sensi dell’art. 117, comma 3° , Cost. (“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”).

Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge 23.8.2004, n. 239, che ha realizzato “il riordino dell’intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice” (cfr: Corte Cost. sent. 14.10.2005 n. 383).

Invero, l’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell’11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002).

La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e, quindi, è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della suddetta conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).

La cosiddetta “moratoria eolica” si pone anche in contrasto con i principi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”), che ha individuato, tra gli obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di “ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili”, quello di “razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo”, quello di “garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili”, con lo spirito di “favor” che emerge da tutta la precitata normativa comunitaria ed internazionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1.4.2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 11 novembre 2008, n. 38 (“Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15”), degli artt. 2, 3, comma 1, dell’Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (“Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”), evidenziando, in particolare, il contrasto con le esigenze di semplificazione amministrativa e con l’introduzione di ingiustificate restrizioni all’accesso al mercato.

Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un’autorizzazione unica (delineato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa (come già evidenziato con la sent. n. 364 del 2006, concernente la disciplina della regione Puglia degli impianti eolici, e la sentenza n. 282 del 2009, relativa alle previsioni della regione Molise in tema di impianti eolici e fotovoltaici), per cui ha censurato di illegittimità costituzionale sia la proroga della sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti autorizzati.

Con riferimento al secondo aspetto, ha espressamente indicato come contraria al principio del libero mercato e della libera circolazione di servizi la disciplina regionale che prevede requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della potenza autorizzabile, definendo una preferenza per il partenariato calabrese ed imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel territorio regionale.

In quest’ottica, va riconosciuto all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (conf.: Cons. Stato Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020).

La sentenza Corte Cost. 1.4.2010 n. 124 ha altresì precisato che l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 42 del 2008, che individua, nelle more di approvazione del PEAR e della ripartizione tra regioni della produzione di energia, limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili entro l’anno 2009, fissa senza alcun criterio i suddetti limiti, pregiudicando l’iniziativa economica del relativo settore, nonché il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della produzione di tale energia perseguito dallo Stato, in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari ( direttive 2001/77/CE e 2006/32/CE e Protocollo di Kyoto, ratificato e reso esecutivo con legge n. 120 del 2002), i quali, nell’incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo, con conseguente violazione anche degli artt. 41 e 117, primo comma, della Costituzione.

3.1. Nella specie, risulta che la ricorrente società ha presentato, presso la Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, l’epigrafata istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 della D.lgs. 387/2003 e s.m..nonchè della legge regionale 29/12/2008 n. 42, la cui documentazione, a seguito dell’entrata in vigore delle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (adottate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 ed entrate in vigore il 3.10.2010) , è stata integrata a regolare riscontro della richiesta di integrale documentazione della P.A., per cui il termine dei centottanta (180) risulta essere ampiamente decorso.

Orbene, ritiene il Collegio che il silenzio serbato dalla Regione Calabria al riguardo non possa essere ritenuto condivisile, per contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, poiché la declaratoria di improcedibilità può essere collegata soltanto alla determinazione finale del procedimento, non potendosi, peraltro, neanche attribuire al mero compimento di atti soprassessori e infraprocedimentali, una valenza corrispondente all’adozione di atti definitivi, contenenti statuizioni idonee a dare risposte definitive alle istanze dei privati (conf.: Cons. Stato, Sez. V, dec. n. 5878 del 7.11.2011 e n. 1313 del 2.3.2011).

Ne consegue il rigetto dell’eccezione di improcedibilità sollevato dalla difesa della Regione Calabria , con controricorso depositato in data 21.5.2012 e l’accoglimento delle doglianze svolte dalla parte ricorrente.

In definitiva, ritiene il Collegio di poter dichiarare l’illegittimità del comportamento inerte serbato dalla Regione Calabria, con conseguente declaratoria dell’obbligo della stessa di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine a tutte le istanze proposte dalla ricorrente società, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente decisione.

Decorso inutilmente detto termine, parte ricorrente, potrà adire questo Tribunale con una nuova istanza, al fine di ottenere la nomina di un commissario ad acta, che provveda in luogo della Regione inadempiente.

3.2. Quanto al contenuto del provvedimento finale da assumere, ritiene il Collegio di non avere elementi per potersi spingere sino alla verifica del contenuto dell’obbligo di provvedere, in relazione alla situazione sostanziale posta a fondamento del ricorso ed all’istanza di parte ricorrente, risultando siffatta verifica molto complessa ed involgente la valutazione di elementi di connotati da elevata discrezionalità tecnica ed amministrativa.

Non può, pertanto, questo Giudice formulare la benché minima valutazione, in ordine alle modalità operative concrete ed opportune per perseguire gli interessi pubblici emergenti nel procedimento in questione, per la definizione della pretesa sostanziale vantata, che va rimessa a un momento successivo ed alla eventuale impugnativa del provvedimento espresso che verrà emanato.

La complessità delle questioni valutate consente di disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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