* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanze ex art. 9 l. n. 447/19995 – Competenza – Sindaco.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2017
Numero: 382
Data di udienza: 22 Febbraio 2017
Presidente: Salamone
Estensore: Tuccillo
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanze ex art. 9 l. n. 447/19995 – Competenza – Sindaco.
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 7 marzo 2017, n. 382
INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanze ex art. 9 l. n. 447/19995 – Competenza – Sindaco.
Ai sensi dell’art. 9 l. 26.10.1995, n. 447, spetta al sindaco, e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività, trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt. 50 e 54 Tuel (cfr. Tar Venezia n. 377/2015; Tar Latina, 210/2014; Tar Torino 708/2013; Tar Potenza 156/2017). Deve infatti ritenersi che il provvedimento in questione non rientri tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma consista in un provvedimento contingibile e urgente di competenza del sindaco.
Pres. Salamone, Est. Tuccillo – G. s.r.l. (avv. Russo) c. Comune di Cosenza (avv. Rosselli)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 7 marzo 2017, n. 382SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 7 marzo 2017, n. 382
Pubblicato il 07/03/2017
N. 00382/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2016, proposto da:
Societa’ Galliano Eat S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Russo C.F. RSSFNC66A09D086F, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Rosselli C.F. RSSGTN56E28D086R, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
nei confronti di
Famiglia Camarda Elia, Cosimo Camarda, Elena Elia non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza comunale n. 62/16 di cessazione delle emissioni sonore prodotte dalle attività indagate generate nel pubblico esercizio galliano industrial bistrot
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso la Galliano eat s.r.l. chiedeva di annullare l’ordinanza inquinamento acustico descritta in ricorso con cui veniva ordinato alla ricorrente la cessazione delle emissioni sonore prodotte dalle attività indagate, generate nel pubblico esercizio Galliano Industrial Bistrot, nonché di tutti gli atti presupposti indicati in ricorso.
Si costituiva il comune resistente chiedendo di rigettare il ricorso.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare emessa in corso di giudizio.
Come da prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell’art. 9 l. 26.10.1995, n. 447 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibotoria totale o parziale di determinate attività trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt. 50 e 54 Tuel (cfr. Tar Venezia n. 377/2015; Tar Latina, 210/2014; Tar Torino 708/2013; Tar Potenza 156/2017). Deve infatti ritenersi che il provvedimento in questione non rientri tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma consista in un provvedimento contingibile e urgente di competenza del sindaco.
Il vizio in questione ha carattere assorbente e comporta l’annullamento dell’atto, sono ovviamente salvi gli ulteriori atti della pubblica amministrazione relativi a differenti vizi o problematiche relativi alla gestione dell’attività.
In considerazione del natura del vizio che ha determinato l’accoglimento del ricorso e della sussistenza di diversi orientamenti sul tema devono ritenersis sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Raffaele Tuccillo
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
IL SEGRETARIO