Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 1348 | Data di udienza: 22 Maggio 2019

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Progetto operativo per la messa in sicurezza – Revisione – Parere della provincia – Competenza – Art. 242 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2019
Numero: 1348
Data di udienza: 22 Maggio 2019
Presidente: Tallaro
Estensore: Sorrentino


Premassima

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Progetto operativo per la messa in sicurezza – Revisione – Parere della provincia – Competenza – Art. 242 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 8 luglio 2019, n. 1348


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Progetto operativo per la messa in sicurezza – Revisione – Parere della provincia – Competenza – Art. 242 d.lgs. n. 152/2006.

La formulazione del parere sulla revisione del progetto operativo per la messa in sicurezza  (quand’anche ostativo al successivo esame in sede di conferenza) rientra senza dubbio nelle prerogative dell’amministrazione provinciale, come si desume dall’art. 242 d.lgs 152/2006, che le attribuisce espressamente lo svolgimento di “indagini ed attività istruttorie” (comma 12).

Pres. ff. Tarallo, Est. Sorrentino – S. s.p.a. (avv.ti Torchia e Dell’Anno) c.  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 8 luglio 2019, n. 1348

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 8 luglio 2019, n. 1348

Pubblicato il 08/07/2019

N. 01348/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2012, proposto da Syndial S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anselmo Torchia, Paolo Dell’Anno, con domicilio eletto presso lo studio Anselmo Torchia in Catanzaro, via Crispi, 37;

contro

Provincia di Crotone, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l’annullamento

-del provvedimento della Provincia di Crotone n. 57074/11 recante il parere negativo in merito alla revisione del progetto operativo della messa in sicurezza permanente delle discariche a mare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 maggio 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda contenziosa riguarda la legittimità del parere negativo (n. 57074/2011) emesso dalla Provincia di Crotone in merito alla revisione del progetto operativo di messa in sicurezza permanente di due discariche a mare (“ex Pertusola” e “Farina Tappeto”), presentato dalla ricorrente Syndial S.p.A. nell’ambito del procedimento di bonifica dei siti contaminati, avviato su suo impulso dopo l’entrata in vigore del relativo Regolamento (d.m. 471/1999).

2. La messa in sicurezza delle due discariche (cinturazione e contenimento tramite diaframma plastico) si è resa necessaria a seguito della mancata pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto, alternativo, di nuova discarica di servizio in località Gimiglione, da realizzarsi previa rimozione delle due discariche sopra citate, come da verbale conferenza di servizi dell’8 gennaio e del 24 febbraio 2009.

2.1. Esaminato dunque il progetto di messa in sicurezza nella successiva conferenza del 23 luglio 2009, le Amministrazioni ne hanno chiesto la revisione all’uopo dettando apposite prescrizioni di carattere tecnico e commissionando approfondimenti.

Il parere negativo sulla revisione del progetto operativo per la messa in sicurezza, come accennato, costituisce l’atto impugnato con l’odierno ricorso.

3. La Syndial, nel ricorso, ha censurato il parere ritenendolo viziato, in sintesi:

I.) per sviamento di potere, come emergerebbe dalla sequenza procedimentale, nella quale il contestato parere si inserirebbe determinando una sorta regressione del procedimento, consistente nel ritorno a un’ipotesi progettuale – la rimozione delle discariche – “bocciata a seguito del provvedimento negativo di VIA e AIA da parte della Regione ed egli altri enti, compresa la medesima Provincia, in merito alla realizzazione della nuova discarica in località Giammiglione”;

II.) per erronea e falsa applicazione dell’art. 242, comma 11, d.lgs 152/2006 posto che, in violazione dei principi in materia di conferenza di servizi, il parere non sarebbe stato espresso in tale sede;

III.) per eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza, risultando infondate ed errate le motivazioni su cui il parere poggia, come si ricaverebbe dagli studi e dai documenti tecnici prodotti dalla ricorrente nel corso dell’iter procedimentale.

4. Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Ambiente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo impugnato un atto di altra amministrazione.

5. L’amministrazione provinciale non si è costituita in giudizio.

6. All’udienza del 22 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

7.1 Non è condivisibile il primo motivo, incentrato sul prospettato sviamento di potere, atteso che non sussiste un nesso di implicazione necessaria tra parere negativo e ritenuta regressione procedimentale, non determinandosi – e non potendosi determinare atteso il mancato conseguimento della VIA sull’originario progetto di discarica – alcuna “reviviscenza” dell’ipotesi progettuale alternativa, bensì, soltanto, la “bocciatura” del progetto di revisione sulla scorta dei rilievi tecnici formulati dall’ente provinciale.

7.2 Il secondo motivo è parimenti infondato. L’impugnato parere si pone in linea di continuità con la conferenza di servizi, alla quale infatti costantemente si richiama e alla quale fa direttamente seguito. La norma invocata da parte ricorrente, peraltro, prevede che sia “la procedura di approvazione” a svolgersi in conferenza di servizi, su convocazione della Regione e con votazione a maggioranza mentre nel caso di specie tale fase non viene (ancora) in rilievo – sicché nessuna violazione della norma in parola può ravvisarsi – e ciò proprio in ragione dell’arresto procedimentale determinatosi per effetto del parere della Provincia, che ha impedito l’esame contestuale, da parte delle diverse amministrazioni, della rivista proposta progettuale.

Del resto la formulazione del parere (quand’anche ostativo al successivo esame in sede di conferenza) rientra senza dubbio nelle prerogative dell’amministrazione provinciale, come si desume dal citato art. 242 d.lgs 152/2006, che le attribuisce espressamente lo svolgimento di “indagini ed attività istruttorie” (comma 12).

7.3 Il terzo motivo, con il quale parte ricorrente intende sindacare, nel merito, le ragioni tecniche (paesaggistiche, idrauliche, ambientali) poste a sostegno del parere negativo – così di fatto prospettando una sostituzione della propria valutazione, di segno positivo, a quella fatta propria dall’ente territoriale –, deve ritenersi inammissibile, risultando l’atto impugnato immune da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza o travisamento della realtà fattuale, soglia alla quale deve arrestarsi il sindacato del Giudice amministrativo essendo il parere espressione di discrezionalità tecnica.

8. Stante quanto sopra, il ricorso si rivela infondato e va pertanto respinto.

9. Le spese, nondimeno, viste le peculiarità della vicenda, possono essere compensate.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF
Francesca Goggiamani, Referendario
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino
        
IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro
        
        
IL SEGRETARIO
 

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