* APPALTI – Metodo del confronto a coppie – Nozione – Graduazione comparativa – Valutazione soggettiva e opinabile – Limiti del sindacato giurisdizionale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 9 Luglio 2019
Numero: 1366
Data di udienza: 3 Luglio 2019
Presidente: Tallaro
Estensore: Goggiamani
Premassima
* APPALTI – Metodo del confronto a coppie – Nozione – Graduazione comparativa – Valutazione soggettiva e opinabile – Limiti del sindacato giurisdizionale.
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 9 luglio 2019, n. 1366
APPALTI – Metodo del confronto a coppie – Nozione – Graduazione comparativa – Valutazione soggettiva e opinabile – Limiti del sindacato giurisdizionale.
Con il metodo del confronto a coppie, ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare, la quale esprime una valutazione relativa delle offerte presentate in sede di gara; i punteggi attribuiti indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con la conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. La metodologia in questione non mira, dunque, ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti «confronti a due», sicchè tale valutazione circa le diverse soluzioni tecniche offerte è necessariamente soggettiva e opinabile, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito "ex lege" spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (v. tra le altre Consiglio di Stato sez. III, 03/02/2017, n.476).
Pres. f.f. Tallari, Est. Goggiamani – C. s.p.a. (avv. Villirillo) c. Comune di Melissa (avv. Verbaro)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 9 luglio 2019, n. 1366SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 9 luglio 2019, n. 1366
Pubblicato il 09/07/2019
N. 01366/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2018, proposto da
Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Germana Villirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melissa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
nei confronti
Mb Sas di Malena Michele & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 120 del 26.09.2018, ma pubblicato in data 03.10.2018, emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Melissa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melissa e di Mb Sas di Malena Michele & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Crotonscavi Costruzioni Generali spa ha impugnato, con richiesta di misure cautelari, l’aggiudicazione in favore della Mb Sas Di Malena Michele & C. della procedura aperta avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori: “Opere per la regimazione idraulica del torrente San Giacomo per la messa in sicurezza delle aree a rischio di inondazione R4 nel centro abitato della Frazione Torre Melissa (KR)”. Ha altresì richiesto che venisse disposta l’aggiudicazione in suo favore della gara in quanto seconda classificata.
Ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione in primo luogo per eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione circa il possesso dei requisiti e manifesta irragionevolezza nel giudizio congruità dell’offerta atteso che l’aggiudicataria aveva prodotto contratto di avvalimento con durata di soli 210 giorni a fronte della durata dell’appalto di 5 anni, ed in secondo luogo il travisamento dei fatti ed illogicità nell’attribuzione del maggior punteggio alla controinteressata di 4,263 punti in relazione a qualità dei materiali e organizzazione del cantiere delle diverse offerte.
Si è costituita la controinteressata eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso ex art 120 co. 2 bis c.p.a. e l’inammissibilità per mancata notifica del ricorso alla SUA della Provincia di Crotone e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il Comune di Melissa ha, parimenti, concluso per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
La richiesta cautelare è stata denegata.
All’udienza pubblica del 3.7.2019, all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso vanno superate.
In primo luogo la contestazione relativa al contratto di avvalimento non può essere ricondotta a valutazione concernente la fase dell’ammissione da impugnare nei termini di cui all’art. 120 co. 2 bis c.p.a. (applicabile alla fattispecie ratione temporis).
Con il primo motivo di ricorso, infatti, è stato nella specie contestato non il difetto della dichiarazione di avvalimento per mezzo del quale l’offerente ha attestato la possidenza dei requisiti, da riscontrare documentalmente nella fase della ammissione, bensì il contenuto del contratto di avvalimento sicchè la relativa doglianza, anche alla luce di interpretazione costituzionalmente orientata, non è tra quelle rientranti nel novero di quelle dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 02 luglio 2018, n. 1638; sez. IV, 21 febbraio 2018, n. 498 e 2603/2018).
In secondo luogo diversamente da quanto sostenuto dalla controinteressata, correttamente il ricorso avverso l’aggiudicazione è stato indirizzato al solo Comune di Melissa.
Ogni Comune aderente alla stazione unica appaltante è beneficiario della procedura di gara espletata dalla Centrale Unica e mantiene la qualificazione di Stazione appaltante / Amministrazione aggiudicatrice tanto che esso adotta l’atto conclusivo di aggiudicazione e, quindi, unico è legittimato passivo in giudizio per l’impugnazione di tale determinazione (cfr. Tar-Bari, 5.10.2017, n. 1014).
2. Il Collegio, superate le questioni preliminari, può dedicarsi al merito della controversia.
Il primo motivo di ricorso risulta privo di fondamento.
Sostiene la Croton Scavi che il contratto di avvalimento sia stato stipulato per durata inferiore al tempo di esecuzione del contratto a fronte della previsione conclusiva dell’art. 1 del primo accordo secondo cui “ Resta inteso che l’impegno di cui sopra, con riferimento agli elementi di cui ai precedenti punti A, B, C e D, permane per tutta la durata dell’appalto, come specificato negli allegati del bando per 210 (diconsi duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, o comunque secondo quanto previsto dall’art. 89, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”
La lettura della ricorrente è parziale e non coglie la portata complessiva dell’accordo per come previsto dal canone esegetico di cui all’art. 1363 c.c.
In più punti del contratto si puntualizza, piuttosto, che la messa a disposizione da parte della impresa avvalsa in favore della partecipante alla gara dei suoi requisiti sia garantita per tutta la durata dell’appalto (v. art. 1 punto 2 lett. B e D e punto 3, nonchè art. 4).
Il riferimento ai 210 giorni consecutivi è mera riproposizione di quanto previsto dal bando ed indicazione temporale recessiva rispetto a quanto dettagliato nell’offerta.
3. Il secondo motivi di ricorso è parimenti infondato.
Occorre in proposito rammentare che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività (v. tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6012).
I limiti del sindacato giurisdizionale si rivelano ancor più stringenti per l’ipotesi di utilizzo, quale attuazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del metodo di selezione del Confronto a coppie.
Come noto, con esso ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare, la quale esprime una valutazione relativa delle offerte presentate in sede di gara; i punteggi attribuiti indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con la conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte.
La metodologia in questione non mira, dunque, ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti «confronti a due», sicchè tale valutazione circa le diverse soluzioni tecniche offerte è necessariamente soggettiva e opinabile, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito "ex lege" spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (v. tra le altre Consiglio di Stato sez. III, 03/02/2017, n.476).
Le deduzioni della ricorrente relative alla qualità dei materiali e dell’organizzazione del cantiere, pur supportate dalla produzione di relazione tecniche, non sono tali da comprovare palesi inidoneità tecniche o irrazionalità, piuttosto tentando di sostituire inammissibilmente il proprio apprezzamento a quello della appaltante.
Per le ragioni espresse il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio in difetto di relativa nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Comune resistente e controinteressata che liquida per ciascuna in €. 2000 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Referendario
L’ESTENSORE
Francesca Goggiamani
IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro
IL SEGRETARIO