* VIA, VAS E AIA – VAS – Principi – Direttiva 2001/42/CE – Artt. 5, 11, 15 e 16 d.lgs. n. 152/2006 – Amministrazione competente (nella specie, Regione) – Surroga dei poteri dell’autorità procedente (nella specie, Comune) – Violazione del d.lgs. n. 152/2006
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 9 Novembre 2018
Numero: 1888
Data di udienza: 24 Ottobre 2018
Presidente: Salamone
Estensore: Tallaro
Premassima
* VIA, VAS E AIA – VAS – Principi – Direttiva 2001/42/CE – Artt. 5, 11, 15 e 16 d.lgs. n. 152/2006 – Amministrazione competente (nella specie, Regione) – Surroga dei poteri dell’autorità procedente (nella specie, Comune) – Violazione del d.lgs. n. 152/2006
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 9 novembre 2018, n. 1888
VIA, VAS E AIA – VAS – Principi – Direttiva 2001/42/CE – Artt. 5, 11, 15 e 16 d.lgs. n. 152/2006.
La direttiva 2001/42/CE impone agli Stati membri di adottare degli strumenti grazie ai quali, allorché si debba porre in essere un piano o un progetto che possa avere significativi impatti sull’ambiente, il soggetto procedente sia informato della natura e del grado di tale impatto, al fine di assumere una decisione consapevole anche sotto il profilo ambientale. La disciplina nazionale appare coerente con il quadro delineato dalla normativa europea: le modalità di svolgimento della VAS, definite dall’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006, sono delineate nel successivo art. 11, per cui la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione, il monitoraggio. Ai sensi degli artt. 11, 15 e 16, l’autorità competente alla tutela dell’ambiente, ha il compito di esprimere un parere motivato, che è un atto endoprocedimentale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 9 maggio 2013, n. 1203) e che l’amministrazione competente ha l’obbligo di tenere in considerazione nella determinazione finale.
VIA, VAS E AIA – VAS – Amministrazione competente (nella specie, Regione) – Surroga dei poteri dell’autorità procedente (nella specie, Comune) – Violazione del d.lgs. n. 152/2006.
Nell’ambito del procedimento di VAS, l’amministrazione competente all’espressione del parere (nella specie, Regione) non può intervenire nuovamente nella procedura e concludere nel senso dell’incompatibilità ambientale del progetto, in contrasto con le determinazioni del comune (autorità procedente, competente all’adozione del piano). Così facendo, infatti, l’amministrazione regionale eccede rispetto alle funzioni attribuitele dalla legge e viola il d.lgs. n. 152/2006, esercitando poteri di surroga in assenza di un referente normativo. Spetta infatti solo all’autorità procedente la responsabilità di bilanciare i vari interessi in gioco, fermo restando che l’esecuzione delle opere a valle dell’approvazione del Piano resta assoggettata alla disciplina posta a tutela dell’ambiente.
Pres. Salamone, Est. Tallaro – Comune di Caraffa di Catanzaro (avv. Santuori) c. Regione Calabria (avv. Naimo) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 9 novembre 2018, n. 1888SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 9 novembre 2018, n. 1888
Pubblicato il 09/11/2018
N. 01888/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2018 REG.RIC.
N. 01321/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Caraffa di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Santa Maria di Mezzogiorno, n. 17;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti
Grassetto Costruzioni S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Raffaele Ruocco, in Catanzaro, al viale dei Bizantini, n. 75/7;
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2018, proposto da
Grassetto Costruzioni S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Raffaele Ruocco, in Catanzaro, al viale dei Bizantini, n. 75/1;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Caraffa di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 17 maggio 2018, n. 4772, con il quale è espresso parere di non compatibilità ambientale in merito al Piano attuativo per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale;
– del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 7 maggio 2018, allegato al decreto suddetto quale parte integrante;
– ove dovesse occorrere, del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 30 novembre 2017, n. 13323, dell’allegato parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 15 novembre 2017, parte integrante dello stesso;
– del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e Statistici, Direzione Generale per la Condizione Abitativa, Divisione 4 del 7 settembre 2018, prot. n. 8613, con il quale si è stabilito che non ricorrono le condizioni tecnico-amministrative per avviare il Programma integrato di edilizia residenziale, considerando il parere negativo di VAS del 7 maggio 2018 da intendersi ostativo alla realizzazione del Programma Integrato;
– della nota della Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio del 6 settembre 2018, prot. n. 298769;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Calabria, di Grassetto Costruzioni S.p.a. e del Comune di Caraffa di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – In data 17 gennaio 1992 il Ministero dei Lavori Pubblici indisse un confronto pubblico concorrenziale al fine di individuare le proposte da realizzare, nonché i soggetti affidatari, relativamente al “Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta della criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”, disciplinato dall’art. 18 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.
Il confronto pubblico concorrenziale si concluse con l’inserimento tra le proposte di intervento approvate e con l’ammissione al finanziamento del Programma Integrato identificato con la scheda C.E.R. n. 371/193, presentato dalla Grassetto Costruzioni S.p.a., che ne divenne soggetto attuatore.
2. – In data 31 dicembre 2007, a seguito di proposta fatta dalla Grassetto Costruzioni S.p.a. di rilocalizzazione del piano integrato di edilizia residenziale nel territorio del Comune di Caraffa di Catanzaro, è stato stipulato un accordo di programma tra la Regione Calabria, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed il citato Comune.
In data 12 luglio 2013, con nota prot. n. 2990 la Grassetto Costruzioni ha proposto al Comune di Caraffa una nuova e definitiva rilocalizzazione dell’intervento di programma integrato, individuando l’area oggetto di tale intervento. La proposta della citata società è stata accolta dal Comune di Caraffa, il quale, con delibera del Consiglio comunale del 30 luglio 2013, n. 36, ha autorizzato l’avvio dell’iter procedimentale finalizzato alla conclusione del nuovo accordo di programma con la Regione Calabria e l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
In data 10 settembre 2013, con nota n. 3538 il Sindaco del Comune interessato ha avviato la conferenza di servizi finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo di programma e all’approvazione del Progetto Integrato, al fine di ottenere gli assensi necessari.
Conclusasi positivamente la conferenza di servizi, in data 4 novembre 2014, la Regione Calabria ed il Comune di Caraffa hanno firmato l’accordo di programma quadro, ratificato dal Consiglio comale di Caraffa con delibera del 27 novembre 2014, n. 52 e approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto del 4 dicembre 2015, n. 140.
3. – Nel frattempo, la Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha disposto l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica), ai sensi dell’art. 22 del regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3, e del decreto della Giunta Regionale del 23 novembre 2011, n. 624.
In data 1 ottobre 2013, il Comune di Caraffa ha avviato la suddetta procedura di verifica, inviando alla Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell’Ambiente ed ai soggetti con competenze ambientali il rapporto ambientale del progetto.
Con decreto del 23 dicembre 2013, n. 17673, il Dipartimento interessato della Regione Calabria ha disposto di assoggettare il progetto integrato alla procedura di VAS.
In data 13 maggio 2014, con delibera della giunta comunale n. 27, il Comune di Caraffa ha dato avvio alla procedura di VAS, depositando la relativa documentazione presso il Dipartimento Ambiente e Territorio.
Tale Dipartimento, successivamente, ha richiesto al comune coinvolto alcune integrazioni documentali, con conseguente prolungamento dei tempi procedimentali, tanto che in data 16 novembre 2017 il Comune di Caraffa ha diffidato tramite legale la Regione Calabria di concludere la procedura di VAS.
4. – In data 4 dicembre 2017, la Regione Calabria ha trasmesso il decreto del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio del 30 novembre 2017, n. 13323, il quale faceva proprio il parere motivato espresso sul progetto dalla struttura tecnica di valutazione in data 15 novembre 2017.
Nel parere rilasciato, l’amministrazione regionale, dopo aver evidenziato numerose criticità ambientali riconnesse al progetto integrato, ne ha suggerito una rilocalizzazione, lasciando, tuttavia, al Comune interessato la decisione finale, da assumere bilanciando tutti gli interessi pubblici coinvolti.
Il Comune di Caraffa, anche a seguito dell’intervento del Presidente della Regione Calabria che, con nota del 28 febbraio 2018 ha domandato di chiarire “quali azioni intend(esse) attivare per scongiurare le criticità ambientali rilevate (…) e proporre una diversa soluzione locatizzativa”, in data 23 marzo 2018, ha fornito i relativi chiarimenti alla Regione, restando fermo sulla scelta localizzativa dell’intervento di cui al Progetto.
5. – Con decreto del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 17 maggio 2018, n. 4772, a seguito di una nuova pronuncia della struttura tecnica, è stata però affermata la non compatibilità ambientale del progetto integrato, data la mancata individuazione da parte del Comune di Caraffa di alternative sulla rilocalizzazione.
6. – Il suddetto parere negativo ha comportato, altresì, il rifiuto da parte del Ministero delle Infrastrutture di sottoscrivere la Convenzione con la Grassetto Costruzioni S.p.a., sostenendo la mancanza delle condizioni tecnico amministrative per avviare il Programma Integrato, atteso, inoltre, che il parere negativo della Regione – Dipartimento Ambiente e Territorio deve essere ritenuto vincolante e, pertanto, ostativo alla realizzazione del programma.
7. – Con ricorso integrato da motivi aggiunti iscritto al n. 983 del 2018, il Comune di Caraffa ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.
L’amministrazione ricorrente ha articolato un unico, complesso motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 4, 5, 7 e 9 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e 1, 2, 3, 7 l. 7 agosto 1990, n. 241.
In estrema sintesi, parte ricorrente si duole innanzitutto che la Regione Calabria abbia ritardato a dismisura il procedimento disciplinato da tale normativa e confuso il procedimento di VIA con quello di VAS; infatti, la Regione avrebbe inteso la VAS come decisione vincolante, tradendo, pertanto, la sua vera natura, quale processo che sfocia in un mero parere motivato.
Secondo il comune, infatti, i rilievi di criticità ambientale individuati nella prima VAS del 15 novembre 2017 non comportavano in capo ad esso l’obbligo di modificare il progetto al fine di superarli o risolverli, ma solo l’obbligo, soddisfatto nella specie, di tenerli in adeguata considerazione in sede di decisione conclusiva.
Inoltre, il comune ricorrente rileva una contraddittorietà tra la VAS e i pareri espressi dalle varie autorità amministrative competenti nella fase preliminare, i quali sono stati tutti positivi in palese contrasto con la VAS negativa.
Ancora, nel ricorso si sostiene che non esistano oggettivi parametri cui ancorare il giudizio di non sostenibilità del programma integrato, in quanto la Regione non ha mai elaborato una Strategia che cristallizzasse obiettivi e azioni ancorate alle criticità del territorio.
Al contrario, il Comune di Caraffa sostiene la sostenibilità del programma integrato e ritiene erronee le criticità individuate dalla Regione, come anche riportato nella relazione con la quale ha controdedotto alle valutazioni fatte nel parere VAS.
8. – Anche la Grassetto Costruzioni S.p.a., con ricorso iscritto al n. 1321 del 2018, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo regionale, impugnando la decisione ministeriale e la presupposta nota della Regione Calabria, e proponendo al contempo azione di risarcimento dei danni.
La citata società ha dedotto, quali vizi dei provvedimenti impugnati, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria, l’illogicità e la carenza di motivazione, l’incompetenza, la violazione dell’art. 97 Cost., la violazione degli artt. 3-quater, 4, 5, 7, 9 e da 11 a 18 del d.lgs. n. 152 del 2006; la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 della l. n. 241 del 1990, la violazione del regolamento regionale n. 3 del 2008, la violazione del principio di affidamento, del principio di non aggravamento del procedimento.
Nello specifico, la società ricorrente sostiene che profili di irragionevolezza possono rintracciarsi nel provvedimento ministeriale di cui alla nota prot. n. 8613 del 7 settembre 2018, il quale si basa sulla nota prot. n. 298769 del 6 settembre 2018 adottata dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.
Tale organo non avrebbe, secondo il Comune di Caraffa, i poteri di incidere su un provvedimento di competenza dirigenziale e cioè l’Accordo di Programma, approvato dal Presidente della Giunta Regionale.
Si lamenta, altresì, che il parere VAS sia intervento sforando il termine di 90 giorni previsto dalla l. 241 del 1990.
Anche la Grassetto Costruzioni S.p.a. sostiene, poi, la violazione della normativa dettata dal d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la Regione avrebbe erroneamente interpretato la citata normativa, con la conseguenza che si è ritenuto vincolante il parere VAS e ciò comporterebbe, l’illegittimità del provvedimento del Ministero impugnato dalla società.
Inoltre, la nota prot. n. 8613 del 7 settembre 2018 sarebbe illegittima per eccesso di potere, poiché le valutazioni tecniche ivi riportate sarebbero illogiche, non motivate e arbitrarie.
Anche la Grassetto Costruzioni S.p.a., difatti, ritiene che tutti i rilievi indicati nella nota siano insussistenti come proverebbe la relazione di controdeduzioni allegata dal Comune ricorrente.
9. – Si è costituita in entrambi i ricorsi la Regione Calabria, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in entrambi i giudizio, difendendo il proprio operato.
Le parti ricorrenti hanno reciprocamente spiegato intervento nei giudizi.
10. – Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2018 i ricorsi e sono stati trattati congiuntamente nel merito e spediti in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
DIRITTO
11. – I due ricorsi sono strettamente connessi e, conseguentemente, deve disporsene la riunione.
12. – La doverosa premessa è che la presente decisione non ha ad oggetto, né potrebbe averlo, la compatibilità ambientale dell’intervento edilizio di cui si tratta. Tale valutazione spetta all’amministrazione pubblica, mentre al giudice amministrativo spetta il sindacato sulla legittimità delle decisioni amministrative.
Non è ammissibile, pertanto, quella porzione dei motivi di entrambi i ricorsi con cui si intende in sostanza ottenere il riconoscimento, da parte di questo Tribunale, della compatibilità ambientale del progetto edilizio.
13. – Ciò posto, la disciplina della valutazione ambientale strategica integra attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
L’art. 1 della normativa europea delinea gli obiettivi perseguiti: garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.
Per fare ciò, alcuni piani e programmi, i quali possono avere un significativo impatto sull’ambiente e che sono meglio individuati all’art. 3,bsono assoggettati a una valutazione ambientale, secondo il seguente iter.
Innanzitutto, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma (art. 5).
La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico, i quali devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa (art. 6).
In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell’avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del pubblico.
14. – In estrema sintesi, la direttiva 2001/42/CE impone agli Stati membri di adottare degli strumenti grazie ai quali, allorché si debba porre in essere un piano o un progetto che possa avere significativi impatti sull’ambiente, il soggetto procedente sia informato della natura e del grado di tale impatto, al fine di assumere una decisione consapevole anche sotto il profilo ambientale.
E in effetti, i considerando nn. 14, 15 e 17 bene esprimono tale intendimento:
“(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli (…).
(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.
(…)
(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico (…) dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l’iter legislativo”.
15. – La disciplina nazionale, in effetti, appare coerente con il quadro delineato dalla normativa europea.
L’art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia di ambiente, definisce come valutazione ambientale di piani e programmi (valutazione ambientale strategica, VAS) come “il processo che comprende (…) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
Le modalità di svolgimento della VAS sono delineate nel successivo art. 11, per cui la valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione, il monitoraggio.
Per quel che rileva in questa sede, l’autorità competente (cioè l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente individuata dalla legge), esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie (artt. 11 e 15).
Ai sensi dell’art. 16, il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o programma.
La decisione finale dell’autorità procedente è pubblicata, ai sensi dell’art.17, nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
Sono inoltre rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio.
16. – In estrema sintesi, l’autorità competente alla tutela dell’ambiente, ha il compito di esprimere un parere motivato, che è un atto endoprocedimentale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 9 maggio 2013, n. 1203) e che l’amministrazione competente ha l’obbligo di tenere in considerazione nella determinazione finale.
Con le parole della più autorevole giurisprudenza, la VAS ha la finalità di guidare l’amministrazione nell’effettuazione delle scelte discrezionali da compiersi nei procedimenti volti, per l’appunto, all’approvazione dei piani e dei programmi, in modo da far sì che tali scelte siano sempre orientate a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. Per assicurare il raggiungimento di questo scopo, si è previsto che la procedura della VAS sia concomitante a quella che ha per oggetto l’approvazione dei piani e dei programmi sì da favorire sin da subito l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569).
17. – Nel caso di specie, l’autorità competente, e cioè la Regione Calabria, ha espresso, previo esame da parte della struttura tecnica di valutazione, il proprio motivato parere, consacrato con il decreto del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio del 30 novembre 2017, n. 13323.
Tale parere, che pure mette in evidenza numerose criticità ambientali del progetto, suggerendone la rilocalizzazione, doveva essere tenuta in debita considerazione dal Comune di Caraffa.
Ma all’amministrazione regionale non era consentito, sulla base dei medesimi elementi fattuali presi in considerazione nel parere motivato e in ragione delle criticità già messe in evidenza, intervenire nuovamente nella procedura, concludendo, in contrasto con le determinazioni del Comune di Caraffa, nel senso dell’incompatibilità ambientale del progetto.
Facendo così, l’amministrazione regionale ecceduto rispetto alle finzioni attribuitele dalla legge e ha esercitato poteri di surroga dell’amministrazione comunale, le cui determinazioni non sono state ritenute condivisibili, in assenza di un referente normativo che glieli attribuisca.
In questi termini, è integrata la violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 lamentata da entrambi i ricorrenti, giacché spettava al solo Comune di Caraffa la responsabilità di bilanciare i vari interessi in gioco, fermo restando che l’esecuzione delle opere a valle dell’approvazione del Piano Integrato è assoggettata alla disciplina posta a tutela dell’ambiente.
18. – In accoglimento dei ricorso proposto dal Comune di Caraffa, debbono pertanto essere annullati il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 17 maggio 2018, n. 4772, il parere della struttura tecnica ad esso allegato e gli atti da esso derivanti, meglio specificati nel dispositivo.
19. – Il ricorso proposto da Grassetto Costruzioni S.r.l. deve essere invece dichiarato inammissibile, posto che essa non ha impugnato il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 17 maggio 2018, n. 4772, immediatamente lesivo del suo interesse alla realizzazione del piano, ma solo la nota con cui la Regione Calabria ne ha comunicato il contenuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il provvedimento con cui sono state assunte le conseguenti determinazioni di queste.
20. – La complessità della vicenda giustifica ‘integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e competenze di lite.
21. – Infine, il Collegio rileva che negli scritti difensivi della parti non vi sono espressioni offensive, sicché la domanda di cancellazione di alcune frasi proposta dalla Regione Calabria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da Grassetto Costruzioni S.p.a.;
b) accoglie il ricorso proposto dal Comune di caraffa di Catanzaro e, per l’effetto, annulla:
-b1) il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 17 maggio 2018, n. 4772;
-b2) il parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 7 maggio 2018, allegato al decreto suddetto quale parte integrante;
-b3) la nota della Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio del 6 settembre 2018, prot. n. 298769
-b4) il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e Statistici, Direzione Generale per la Condizione Abitativa, Divisione 4 del 7 settembre 2018, prot. n. 8613;
c) condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore del Comune di Caraffa, in persona del Sindaco in carica, e di Grassetto Costruzioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00 ciascuno, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Francesca Goggiamani, Referendario
L’ESTENSORE
Francesco Tallaro
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
IL SEGRETARIO