Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 224 | Data di udienza: 12 Ottobre 2016

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Disciplina anteriore alla cd. Riforma Madia – Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente – Dissenso qualificato – Rimedio – Devoluzione al Consiglio dei Ministri – Procedimento conclusivo – Atto di alta amministrazione connotato da amplissima discrezionalità – Autorizzazione adottata dall’amministrazione originariamente procedente – Incompetenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2016
Numero: 224
Data di udienza: 12 Ottobre 2016
Presidente: Iannini
Estensore: Lo Sapio


Premassima

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Disciplina anteriore alla cd. Riforma Madia – Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente – Dissenso qualificato – Rimedio – Devoluzione al Consiglio dei Ministri – Procedimento conclusivo – Atto di alta amministrazione connotato da amplissima discrezionalità – Autorizzazione adottata dall’amministrazione originariamente procedente – Incompetenza.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 17 novembre 2016, n. 2224


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Conferenza di servizi – Disciplina anteriore alla cd. Riforma Madia – Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente – Dissenso qualificato – Rimedio – Devoluzione al Consiglio dei Ministri – Procedimento conclusivo – Atto di alta amministrazione connotato da amplissima discrezionalità – Autorizzazione adottata dall’amministrazione originariamente procedente – Incompetenza.

Nell’ipotesi di dissenso espresso dalle amministrazioni titolari dei cd. interessi sensibili nella conferenza di servizi -nel caso specifico, era stato espresso un rituale dissenso dall’Ente Parco, ente preposto alla tutela ambientale – il rimedio previsto per il suo superamento e la composizione degli interessi in gioco era (anteriormente alla cd. Riforma Madia) quello della devoluzione della decisione al livello amministrativo di vertice, costituto dal Consiglio dei Ministri, mediante l’attivazione di un tratto procedimentale connotato dalla funzione “sostitutiva” dell’amministrazione statale ex art. 120 Cost. (cui rinvia lo stesso articolo 14 quater co. 3 L. 241/90) e dalle garanzie procedimentali ispirate al principio della leale collaborazione tra livelli di governo diversi. La manifestazione del dissenso qualificato e l’avvio del meccanismo preposto al superamento dell’impasse comportavano, pertanto, uno spostamento legalmente previsto della competenza decisionale, assegnando la correlativa responsabilità decisionale (e procedimentale) al Consiglio dei Ministri, cui era attribuito il potere di valutare gli interessi in gioco nell’esercizio della più ampia discrezionalità che connotano gli atti di alta amministrazione (qualificazione espressamente riconosciuta, nell’art. 14 quater della L. 241/90 nel testo modificato dall’art. 25 n. 164 del 2014, alla deliberazione conclusiva, seppure non più riprodotta nel testo oggi vigente come novellato dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127). Tanto che, a contrario, all’esito del dissenso cd. qualificato espresso nella conferenza dei servizi, l’autorizzazione unica, comunque adottata da parte dell’amministrazione originariamente procedente, era da ritenersi illegittima per incompetenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2015, n.3971).


Pres. f.f. Iannini, Est. Lo Sapio – Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong (avv. Calzone) c. Regione Calabria (avv. Spanti)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 17 novembre 2016, n. 2224

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 17 novembre 2016, n. 2224


Pubblicato il 17/11/2016

N. 02224/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2016, proposto da:
Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Calzone C.F. CLZNLN70A13F537D, con domicilio eletto presso Giovanna Diaco in Catanzaro, via Padre Antonio Da Olivadi ,15;


contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Benito Spanti C.F. SPNBNT50S30H224J, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);

nei confronti di

Enel S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Mole’ C.F. MLOMCL35S22H501P, Marcello Cardi C.F. CRDMCL63R18D708M, Teodoro Matteis , con domicilio eletto presso Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli, 49;

per l’annullamento

-del decreto n. 13359 del 24/11/2015 del dirigente settore attivita’ produttive ed energia sostenibile della Regione Calabria, di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 di riattivazione sezione II centrale termoelettrica del mercure nel comune di laino borgo;

– del decreto n. 16330 del 28/12/2015 del dirigente settore attivita’ produttive ed energia sostenibile della Regione Calabria, di integrazione e rettifica dell’Autorizzazione unica n. 13359/2015;

-del decreto n. 16667 del 29/12/2015 del dirigente settore attivita’ produttive ed energia sostenibile della Regione Calabria, di rettifica dell’Autorizzazione unica n. 13359/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Enel S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Oggetto del presente giudizio impugnatorio è il decreto n. 13359 del 24 novembre 2015, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 90 del 22 dicembre 2015 – come integrato e rettificato dai successivi decreti n. 16330 del 28 dicembre 2015 e 16667 del 29 dicembre 2015 – con cui la Regione Calabria ha adottato l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003. Con tale provvedimento la Enel Produzione s.p.a. è stata autorizzata alla riattivazione della Sezione 2 della Centrale Termoelettrica del Mercure, sita nel Comune di Laino Borgo (Comune situato nella Regione Calabria, in una zona confinante con la Regione Basilicata) mediante l’utilizzo esclusivo come combustibile di biomasse vergini da deforestazione ed espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti, per una potenza complessiva di 35 mw elettrici netti.

2. I provvedimenti connessi sopra indicati costituiscono l’esito di un pluriennale procedimento, avviato, originariamente nel settembre del 2001 con la richiesta di autorizzazione di Enel Produzione s.p.a. alla Provincia di Cosenza ad ottenere l’autorizzazione per la riattivazione della centrale, la cui sezione n. 2 era stata disattivata nel 1993.

La complessa vicenda ha già dato luogo a diverse pronunce di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, in sede di appello; per sua ricostruzione fattuale, come evolutasi fino al deposito della sentenza del Consiglio di Stato, VI sez. 1 agosto 2012 n. 4400, può rinviarsi per esigenze di sinteticità alla predetta decisione, con cui è stata riformata la sentenza TAR Catanzaro, I sez., 28 dicembre 2011, n. 1656, e conseguentemente annullata la precedente autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 n. 13109 del 13 settembre 2010 rilasciata dalla Regione Calabria.

La domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. è stata accolta in sede di appello sul presupposto che l’intero procedimento, articolatosi nella conferenza di servizi condotta e dichiarata chiusa dalla Provincia in data 30 luglio 2009 con successiva trasmissione degli atti alla Regione, era viziato per difetto di competenza dell’amministrazione provinciale, con la conseguente illegittimità derivata anche della pretesa “convalida” dei relativi atti, attuata dalla Regione con il provvedimento definitivo n. 13109 del 13 settembre 2010.

3. In data successiva al segmento procedimentale, di cui si è occupata la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 440/2012, è accaduto, in sintesi, che:

– la Regione Calabria ha indetto una nuova conferenza di servizi, nell’ambito della quale l’Ente Parco Nazionale del Pollino ha espresso parere negativo (atto 416 del 6 novembre 2012), nonostante il quale, con decreto n. 16459 del 19 novembre 2012, è stata rilasciata nuovamente l’autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003;

– il predetto decreto è stato annullato con sentenze del TAR, Catanzaro n. 1180 e 1181 del 2013, in entrambi i casi in accoglimento della censura concernente la violazione dell’art. 14 quater co. 3 della L. 241/90, poiché a fronte del dissenso ritualmente opposto dall’Ente Parco del Pollino, non era stato attivato il meccanismo di composizione dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto dalla predetta norma;

– successivamente, data 14 ottobre 2014, è stato stipulato ai sensi dell’art. 1 co. 5 della L. 23 agosto 2004 n. 239 un “accordo di compensazione” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni Calabria e Basilicata, l’Ente Parco del Pollino, sette comuni del territorio interessato, l’Enel Produzione s.p.a. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con il quale sono state individuate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale; in particolare, l’art. 11 di tale accordo prevede l’impegno posto a carico di Regione Basilicata e Regione Calabria di in fase di “valutare apposita deroga per la centrale dell’ENEL del Mercure relative alla potenza installata, in quanto impianto esistente prima dell’adozione del Piano stesso approvazione del Piano del Parco”, in sede di approvazione del Piano del Parco del Pollino;

-da ultimo, essendo stato il procedimento rinnovato all’esito delle sentenze del TAR Catanzaro n. n. 1180 e 1181 del 2013 e rimessa la questione al Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater co. 3 della L. 241/90 per il superamento del dissenso espresso dall’Ente Parco del Pollino nella conferenza di servizi, in data 23 giugno 2015 è stata adottata dall’organo governativo la deliberazione n.17616;

– con essa, “sulla base della istruttoria di cui alla relazione prot. DICA –AC- n. 687 del 6 maggio 2015, delle posizioni e delle relative motivazioni della Regione Calabria, Regione Basilicata, e delle amministrazioni che si sono espresse a favore del progetto in esame” nonchè dell’Accordo di Compensazione del 14 ottobre 2014, e dei pareri favorevoli adottati in sede di riunione di coordinamento istruttorio del Ministero dell’ambiente della tutela dei territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, sopra citato, si è dato atto che “sussiste la possibilità di procedere alla riattivazione e all’esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta in via diretta con l’esclusione di prodotti classificabili come rifiuti della potenza di 35 MW elettrici netti, nel Comune di Laino Borgo a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, che siano attuate le disposizioni contenute nell’accordo di compensazione sottoscritto il 14 ottobre 2014 e che, con riferimento all’art. 11 dell’Accordo stesso, in sede di approvazione del Piano del Parco da parte delle Regioni interessate venga apposta espressa deroga relativamente alla potenza installata”;

– infine, ricostruendo analiticamente lo sviluppo procedimentale, richiamando sia le posizioni favorevoli assunte dalle diverse amministrazioni coinvolte (tra le quali vengono annoverate il Comune di Laino Borgo – al quale sono conferite anche le funzioni di controllo e verifica della regolare e conforme esecuzione oggetto di autorizzazione – la Provincia di Cosenza; la Regione Basilicata; l’ANAS s.p.a.; la Comunità montana del Pollino; la Terna Rete Italia s.p.a.; il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo), che la deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra citata, la Regione Calabria ha adottato l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 per la riattivazione della sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure ricadente nel Comune di Laino Borgo, richiesta da Enel Produzione S.p.A.

4. Con il ricorso in esame, l’associazione italiana World Wide Fund for Nature Onlus ONG chiede l’annullamento del decreto n. 13359 del 24 novembre 2015, come rettificato dai decreti successivi sopra richiamati, deducendo le censure che si seguito si sintetizzano:

4.1. vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 7 co. 4 e 4 ter del D.lgs. 152/2006 e 12 co. 4 del D.Lgs. 387/2003, per mancanza della valutazione di impatto ambientale; nonché vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 7 co. 2 e 4 ter, 29 ter e 29 sexies del d.Lgs. 15272006 per mancanza dell’autorizzazione integrata ambientale e di integrazione ambientale, sul presupposto che si tratta di provvedimenti autonomi rispetto all’autorizzazione unica;

4.2. vizio di violazione dell’art. 15 co. 1 del D.M. 10 settembre 2010, dell’art. 14 ter co. 6 bis della L. 241/890 e vizio di eccesso di potere, poiché – secondo la prospettiva di parte ricorrente – non vi sarebbe conformità tra l’atto conclusivo della conferenza dei servizi, costituito nel caso di specie dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater L. 241/90 e il decreto adottata dalla Regione: la deliberazione avrebbe infatti previsto una condizione sospensiva al rilascio dell’autorizzazione, costituita dalla futura approvazione del piano del Parco del Pollino, nel quale avrebbe dovuto essere apportata una deroga concernente la potenza della centrale, condizione non ancora verificatasi, non allo stato essendo perfezionato il procedimento di approvazione dello strumento pianificatorio.

4.3. vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 12 co. 4 del D.lgs. 387/2003 e all’art. 14 ter co. 3, 4 e 4 bis della L. 241/90: in particolare, la violazione delle predette norme deriverebbe sia dallo sforamento dei termini procedimentali ivi previsti; sia dall’acquisizione di pareri positivi resi in una conferenza di servizi precedente, svoltasi nel 2012, confluita nel decreto 16459 del 19 novembre 2012, già annullato con sentenze n. 1180 e 1181 del 2013;

4. 4. vizio di violazione di legge con riguardo all’art. 6 co. 3 della Direttiva 92/43 CE cd. “Direttiva Habitat”; nonché dell’art. 5 co. 1 e dell’art. 6 co. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357; violazione del regolamento regionale 749/2009 concernente la procedura di valutazione di incidenza ambientale (il cui art. 8 co. 5 prevede che la valutazione di incidenza ambientale ha validità di 5 anni): in sintesi, l’autorizzazione unica sarebbe stata adottata a distanza di oltre sette anni dal rilascio della valutazione di incidenza ambientale da parte della Regione Basilicata, risalente al 13 ottobre 2008, e a distanza di quasi otto anni da quella rilasciata dalla Regione Calabria, di cui al decreto 536 dell’8 febbraio 2007, la cui efficacia temporale sarebbe da ritenersi scaduta per effetto del decorso del termine previsto dal predetto regolamento regionale;

4.5. vizio di eccesso di potere per travisamento, errore di fatto e difetto di istruttoria quanto all’impatto dell’impianto sulla flora e sulla fauna delle zone protette, con particolare riguardo al piano di approvvigionamento delle biomasse; difetto di motivazione, illogicità e manifesta contraddittorietà, per la mancanza di valutazione di incidenza ambientale, non potendosi così verificare l’impatto ambientale derivante dall’attivazione della centrale sulle specie animali protette nell’ecosistema dell’area;

4.6.vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 12 co. 7 del d.lgs. 387/2003, in relazione all’art. 17 parte IV all. 3 del DM 19 settembre 2010; eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione, poiché non vi sarebbe stata alcuna tutela delle tradizioni agroalimentari locali, pur sussistendo nelle zone limitrofe a quella interessata colture a marchio DOP;

4.7.vizio di violazione del giudicato in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato 4400/2012 (citata supra al punto 2), non avendo la Regione provveduto ad una nuova valutazione di incidenza ambientale e alla riattivazione del procedimento VIA/AIA, né valutato il progetto alla luce delle migliori tecniche disponibili, come disposto con effetto conformativo dalla sentenza sopra richiamata;

4.8. vizio di violazione dell’art. 1 co. 2 della Legge urbanistica regionale n.19/2002 e del Quadro Territoriale Regionale adottato con deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 300 del 22 aprile 2013 (il cui art. 30 prevede la sospensione di ogni determinazione relative a domande dirette ad ottenere permessi ad interventi di trasformazione del territorio in contrasto con le sue prescrizioni); ciò in quanto l’area interessata dal progetto assentito rientrerebbe in almeno quattro delle aree indicate dal QTPR con il conseguente dovere di sospensione di ogni determinazione relativa all’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

4.8. vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 8 co. 5 e all’art. 6 co. 3 della l. 394/1991 in relazione al D.P.R. 15 novembre 1993 concernente le misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino, nonché del D.P.R. 2 dicembre 1997: all’interno del parco sarebbero consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria o le specifiche opere indicate dalle norme di salvaguardia cui non sarebbe certo riconducibile l’attività assentita oggetto di controversia.

5. Con controricorso del 18 marzo 2016 si è costituita la Regione Calabria, deducendo, in rito, la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto costituito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2015, rispetto ai quali i decreti regionali impugnati avrebbero meramente natura esecutiva; e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

6. Si è costituita in giudizio la Enel S.P.A., cui il ricorso è stato notificato quale controinteressata, deducendo l’inammissibilità dello stesso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’effettivo soggetto controinteressato, da individuarsi nella diversa società Enel Produzione S.p.A, beneficiaria del provvedimento autorizzatorio (in pendenza del giudizio, il ricorso è stato poi notificato anche ad Enel Produzione s.p.a. con spedizione della notifica a mezzo posta in data 24 maggio 2016 e suo perfezionamento in data 27 maggio 2016).

7. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2016, in vista della quale le parti hanno depositato memorie scritte, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8.1 Come rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 co 3 c.p.a, il ricorso è inammissibile per difetto di integrità del contraddittorio ex art. 41 co. 1 c.p.a.

Come già osservato in una analoga vicenda procedimentale (Tar Lazio sez. II quater, 9 febbraio 2015 n. 2338), nell’ipotesi di dissenso espresso dalle amministrazioni titolari dei cd. interessi sensibili nella conferenza di servizi -nel caso specifico, era stato espresso un rituale dissenso dall’Ente Parco del Pollino, ente preposto alla tutela ambientale – il rimedio previsto per il suo superamento e la composizione degli interessi in gioco è quello della devoluzione della decisione al livello amministrativo di vertice, costituto dal Consiglio dei Ministri, mediante l’attivazione di un tratto procedimentale connotato dalla funzione “sostitutiva” dell’amministrazione statale ex art. 120 Cost. (cui rinvia lo stesso articolo 14 quater co. 3 L. 241/90) e dalle garanzie procedimentali ispirate al principio della leale collaborazione tra livelli di governo diversi (garanzie affinate dal legislatore all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012).

La manifestazione del dissenso qualificato e l’avvio del meccanismo preposto al superamento dell’impasse comportano, pertanto, uno spostamento legalmente previsto della competenza decisionale, assegnando la correlativa responsabilità decisionale (e procedimentale) al Consiglio dei Ministri, cui è attribuito il potere di valutare gli interessi in gioco nell’esercizio della più ampia discrezionalità che connotano gli atti di alta amministrazione (qualificazione espressamente riconosciuta, nell’art. 14 quater della L. 241/90 nel testo modificato dall’art. 25 n. 164 del 2014, alla deliberazione conclusiva, seppure non più riprodotta nel testo oggi vigente come novellato dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127). Tanto che, a contrario, all’esito del dissenso cd. qualificato espresso nella conferenza dei servizi, l’autorizzazione unica, comunque adottata da parte dell’amministrazione originariamente procedente, è da ritenersi illegittima per incompetenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2015, n.3971).

8.2 Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, deve dedursi la inammissibilità del ricorso, non notificato, entro il termine di decadenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri cui, in forza del meccanismo di rimessione previsto dall’art. 14 ter L. 241/90, è imputabile la decisione di autorizzare ex art. 12 D.lgs. 387/2003 la riattivazione della Sezione 2 della Cemtrale del Mercure, mediante l’adozione della deliberazione dell’11 giugno 2015 di cui si è dato conto nella parte in fatto (punto 3).

Il Collegio, anche in considerazione della discussione svoltasi nel corso dell’udienza pubblica del 12 ottobre 2016, ritiene peraltro opportuno aggiungere che, seppure non si riconoscesse natura sostitutiva straordinaria al Consiglio dei Ministri, secondo quanto sopra indicato, e si qualificasse come concorrente con tale potere decisionale quello delle amministrazioni originariamente coinvolte nella conferenza dei servizi, la notificazione del ricorso avrebbe dovuto essere fatta comunque a tutte le Pubbliche amministrazioni che hanno compiuto atti aventi efficacia lesiva esterna, contribuendo alla determinazione finale con cui è stata accolta la richiesta di autorizzazione formulata da Enel Produzione S.p.A e non solo, tra esse, alla Regione Calabria, quale amministrazione procedente.

E’ infatti consolidato il principio secondo cui la conferenza di servizi non è un organo autonomo, ma un modulo organizzativo che, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuna delle amministrazioni coinvolte in una medesima vicenda procedimentale, si pone quale strumento di concentrazione in un unico contesto logico e temporale delle diverse valutazioni imputabili ad una pluralità di amministrazioni (cfr ex multis Cons. sez. IV, 14 luglio 2014 n. 3646; Cons., Sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1248).

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio che la determinazione conclusiva sia stata assunta dal Consiglio dei Ministri, acquisendo le diverse posizioni favorevoli imputabili alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, e singolarmente citate nella parte motiva della deliberazione (tra cui la Regione Basilicata e il Comune di Laino Borgo, la Provincia di Cosenza, l’Arpa Calabria, l’ANAS spa, la Comunità Montana del Pollino) le quali avendo adottato atti di assenso lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente avrebbero dovuto comunque essere parti processuali di questo giudizio. Anche sotto questo profilo, il ricorso sarebbe pertanto inammissibile. 8.3 Il difetto di integrità del contraddittorio rileva peraltro anche sotto un altro profilo.

Come eccepito da Enel s.p.a., costituitasi in giudizio, il ricorso è stato tempestivamente notificato non all’effettivo controinteressato, ovvero al soggetto beneficiario dell’autorizzazione, da individuarsi nella società Enel Produzione s.p.a. (con sede legale in Roma Viale Regina Margherita 125, come espressamente previsto nell’Autorizzazione Unica), ma ad Enel s.p.a. (che ha la sua sede legale in Roma viale Regina Margherita 137), persona giuridica diversa da quella cui il ricorso avrebbe dovuto pertanto notificarsi entro il termine di decadenza (cfr. TAR Lazio, sez. II quater. 7 luglio 2015 n. 9044); né la rinotifica effettuata da parte ricorrente in data 24 maggio 2016 vale a sanare la inammissibilità del ricorso, essendo a quella data ampiamente spirato il termine di decadenza (l’autorizzazione unica è stata pubblicata sul BUR Calabria n. 90 del 22 dicembre 2015).

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. La peculiarità della questione di rito, peraltro sollevata d’ufficio, unitamente alla complessità della vicenda procedimentale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF
Francesco Tallaro, Referendario
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE
Germana Lo Sapio
        
IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini
        
        
IL SEGRETARIO

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