Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 170 | Data di udienza: 17 Gennaio 2018

APPALTI – Contratto di avvalimento di garanzia – Analitica indicazione e descrizione dei soggetti e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria – Non è necessaria.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2018
Numero: 170
Data di udienza: 17 Gennaio 2018
Presidente: Salamone
Estensore: Tuccillo


Premassima

APPALTI – Contratto di avvalimento di garanzia – Analitica indicazione e descrizione dei soggetti e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria – Non è necessaria.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 19 gennaio 2018, n. 170


APPALTI – Contratto di avvalimento di garanzia – Analitica indicazione e descrizione dei soggetti e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria – Non è necessaria.

Il contratto di avvalimento di garanzia, quale è quello avente ad oggetto il fatturato specifico, non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione dell’impresa, dacchè la possibilità che essi non siano specificati in contratto e nella dichiarazione resa alla stazione appaltante, se non rispondenti a un concreto interesse della stazione appaltante, quale desumibile dall’indicazione del requisito stesso.

Pres. Salamone, Est. Tuccillo – L. Consorzio di Cooperative Sociali Onlus (avv. Tozzi) c. Provincia di Crotone (avv.ti Pantisano e Tassone) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 19 gennaio 2018, n. 170

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 19 gennaio 2018, n. 170

Pubblicato il 19/01/2018

N. 00170/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01597/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2017, proposto da:
L’Albero della Vita Consorzio di Cooperative Sociali Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

contro

Provincia di Crotone – Stazione Unica Appaltante, Comune di Crucoli non costituiti in giudizio;
Provincia di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Pantisano, Silvana Tassone, con domicilio eletto presso lo studio Emanuele Pantisano in Crotone, via M. Nicoletta N. 28;

nei confronti di

Co.Ri.S.S. Cooperative Riunite Socio Sanitarie Cooperativa Sociale Onlus non costituito in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento di esclusione e degli altri atti descritti in ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Crotone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di esclusione dalla gara emesso nei suoi confronti.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

La ricorrente ha partecipato alla procedura di gara diretta a individuare un soggetto attuatore per la prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata attivit e finanziati con il progetto inserito nel sistema di protezione in favore di minori stranieri non accompagnati per il triennio 2017-2019 nel territorio comunale di Crucoli.

La ricorrente è stata tuttavia esclusa dalla citata gara per violazione dell’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto non sarebbero state specificate nel contratto di avvalimento le risorse che l’ausiliaria mette a disposizione della concorrente. Più in particolare il provvedimento di esclusione prevede, piuttosto genericamente, che il contratto di avvalimento “risulta alquanto generico; nella fattispecie, l’impresa ausiliaria non ha indicato le risorse che mette a disposizione”.

Come già evidenziato con decreto cautelare emesso inaudita altera parte il primo motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento, in quanto dalla lettura del bando e del disciplinare risulta che l’avvalimento sia da intendersi come di garanzia, per il quale non è quindi necessaria l’analitica indicazione e descrizione dei soggetti e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria. Effettivamente, nel contratto di avvalimento depositato, l’ausiliaria si è obbligata a mettere a disposizione della ricorrente i seguenti requisiti tecnico professionali ed economico finanziaria: aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto non inferiore all’importo dell’appalto; elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando come descritti nel contratto; tutte le risorse, le strutture operative, il personale qualificato, le tecniche operative e i mezzi organizzativi correlati alla propria attività.

L’esclusione risulta fondata sulla genericità del contratto, circostanza, come detto, tuttavia non risultante alla luce della tipologie di risorse messe a disposizione dalla ausiliaria in favore della ricorrente. Infatti, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, il contratto di avvalimento di garanzia, quale è quello avente ad oggetto il fatturato specifico, non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione dell’impresa, dacchè la possibilità che essi non siano specificati in contratto e nella dichiarazione resa alla stazione appaltante, se non rispondenti a un contreto interesse della stazione appaltante, quale desumibile dall’indicazione del requisito stesso.

Nella memoria di costituzione la stazione appaltante rappresenta, in realtà, che la ricorrente difetterebbe di alcune professionalità, nel senso che non avrebbe indicato alcune professionalità nella propria domanda di partecipazione, né tale circostanza sarebbe desumibile dal contratto di avvalimento. La censura appare tuttavia nuova e differente rispetto a quanto desumibile dal provvedimento di esclusione, con la sua conseguente inammissibilità trattandosi di motivazione postuma, e rimane, in ogni caso, nel potere dell’autorità escludere la ricorrente per altri e differenti motivi purchè analiticamente individuati.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In considerazione delle peculiarità del giudizio e della novità delle questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario
Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Raffaele Tuccillo
        
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
        
        
IL SEGRETARIO
 

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