Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1231 | Data di udienza: 20 Luglio 2011

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso in materia ambientale – D.Lgs. n. 195/2005 – Necessità di specifico interesse – Esclusione – Generica richiesta di informazioni – Sufficienza – P.A. – Obbligo di acquisire, elaborare e comunicare le informazioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 19 Settembre 2011
Numero: 1231
Data di udienza: 20 Luglio 2011
Presidente: Romeo
Estensore: Falferi


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso in materia ambientale – D.Lgs. n. 195/2005 – Necessità di specifico interesse – Esclusione – Generica richiesta di informazioni – Sufficienza – P.A. – Obbligo di acquisire, elaborare e comunicare le informazioni.



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 19 settembre 2011, n. 1231


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso in materia ambientale – D.Lgs. n. 195/2005 – Necessità di specifico interesse – Esclusione – Generica richiesta di informazioni – Sufficienza – P.A. – Obbligo di acquisire, elaborare e comunicare le informazioni.

 L’accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 18 agosto 2005, n. 195 può essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell’art. 3 comma 1, del citato D.Lgs. n. 195); inoltre, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente (Consiglio di Stato, sez. VI,16 febbraio 2011, n. 996; TAR Campania, Salerno, sez. II 25 marzo 2010, n. 2354).


Pres. Romeo, Est. Falferi – Associazione C. e altri (avv.ti Rubino e Liccardi) c. Soc. S. (avv. Gualtieri) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 19 settembre 2011, n. 1231

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 19 settembre 2011, n. 1231

 

N. 01231/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2011, proposto da:
Associazioni Codici Onlus – Centro Per i Diritti del Cittadino, Associazione Codici Calabria, rappresentati e difesi dagli avv. Paula Rubino e Daniela Liccardi, con domicilio eletto presso Calabria Codici in Catanzaro, c.so Mazzini,259;

contro

Soc. So.Ri.Cal. Vibo Val., rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;
Regione Calabria;
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali ai sensi e per gli effetti del Dec. Leg. 195/05, inviata in data 18.03.2011 e ricevuta dalla Sorical data non leggibile, dall’Azienda Sanitaria Provinciale il 25.03.2011 e dalla Regione Calabria il 21.03.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soc. So.Ri.Cal. Vibo Val.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente precisa di essere associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro di cui all’art. 137 D.Lgs. 206/2005, nonché associazione nazionale di promozione sociale, legittimata ad intervenire ai sensi degli artt. 26 e 27 L. 383/2000, aggiungendo, infine di essere organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 460/97; ai sensi dell’art. 3 del proprio statuto la stessa svolge attività di controllo, proposta e tutela dei diritti del cittadino, consumatore e utente.

L’associazione espone che sono ad essa pervenute numerose segnalazioni di cittadini di Vibo Valentia che lamentano una scarsa qualità dell’acqua ed una situazione di incertezza e confusione rispetto al suo utilizzo. Tale situazione di incertezza è dimostrata dal susseguirsi di ordinanze del Sindaco di Vibo Valentia, a distanza di pochi giorni, che hanno prima vietato l’utilizzo dell’acqua potabile, poi revocato il divieto, poi disposto nuovamente il divieto, poi nuovamente revocato e, subito dopo, ancora confermato per essere in seguito nuovamente revocato e, infine, riconfermato, a seguito del sequestro dei NAS del serbatoio denominato “Tiro a segno”.

Sollecitata dai cittadini, l’Associazione ha presentato istanza di data 18.3.2011 di accesso alle informazioni ambientali relative ai dati sulla qualità dell’acqua indirizzata al Sindaco del Comune di Vibo Valentia, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Regione Calabria, Assessorato ai lavori pubblici – Ripartizione idriche, all’ARPACAL, alla soc. Sorical, soggetto affidatario della gestione del complesso delle opere idropotabili regionali e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile.

La ricorrente afferma che hanno acconsentito all’accesso il Comune di Vibo Valentia e l’ARPACAL, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato di aver trasmesso la richiesta all’Ufficio competente, che, però, è rimasto silente. Nessuna risposta è giunta da parte della Regione Calabria, né da parte di Sorical.

Per quanto attiene all’interesse ad agire, l’Associazione ricorrente afferma che nel serbatoio denominato “Tiro a segno”, gestito da Sorical, a seguito di analisi microbiologica, è risultata acqua non conforme ai parametri del D.Lgs. 31/2001 e potenzialmente nociva per la salute pubblica. In relazione al silenzio –rifiuto della Regione, la ricorrente rileva che essendo il soggetto che ha affidato la gestione degli acquedotti calabresi e l’erogazione del servizio a Sorical, l’interesse è motivato dall’esigenza di conoscere l’attività di controllo posta in essere dalla Regione medesima; quanto all’ASP di Vibo Valentia, l’interesse è volto a quegli atti attestanti l’attività di controllo igienico-sanitario.

Sotto il profilo di diritto, la ricorrente denuncia l’illegittimità del silenzio diniego per violazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 195/2005, il quale garantisce il diritto d’accesso, in materi ambientale, alle informazioni ambientali nell’ottica della più ampia trasparenza.

Pertanto, a fronte del silenzio serbato a seguito dell’istanza di cui sopra, l’Associazione Codici chiede, in accoglimento del ricorso, che sia ordinato a Sorical l’esibizione degli atti di cui alla richiesta del 18.3.2011, con particolare riferimento alle analisi microbiologiche compiute, alla Regione Calabria l’esibizione degli atti e documenti relativi alla richiesta del 18.3.2011, con particolare riferimento al controllo delle acque, nonché all’attività concretamente posta in essere al fine di risolvere o quanto meno arginare i danni conseguenti alla situazione di non potabilità dell’acqua, all’ASP di Vibo Valentia l’esibizione degli atti e documenti relativi alla richiesta del 18.3.2011, con riferimento in particolare all’attività di controllo igienico-sanitario svolta nella vicenda in esame.

Con memoria depositata in data 16.6.2001, Sorical rileva l’improcedibilità del ricorso, in quanto, in data antecedente alla notifica dello stesso, la richiesta dell’Associazione è stata puntualmente riscontrata con nota di data 23.5.2011, con la quale si è invitata l’Associazione stessa a presentarsi presso gli uffici Sorical in data 27.5.2011. In data 26.5.2011, Sorical avrebbe anche contattato telefonicamente la ricorrente per proporre un’anticipazione dell’incontro al pomeriggio, ma l’Associazione sosteneva di non aver mai ricevuto il fax di convocazione; era allora inviata e-mail con il testo del riscontro e la ricevuta “OK” del fax, ma sempre in data 26.5.2011, Sorical riceveva la notifica del ricorso.

Con memoria depositata in data 5 luglio 2011, l’Associazione ricorrente contesta quanto affermato da Sorical, precisando che l’istanza di accesso è stata inviata il 18.3.2011, ma la data di ricevimento non è leggibile dal relativo avviso. In mancanza di riscontro, in data 17.5.2011 è stato notificato il ricorso, immesso in cassetta per assenza del destinatario in data 20.5.2011 e consegnato in data 26.5.2011. Solo in data 23.5.2011, quando il ricorso era stato oramai notificato, Sorical ha inviato la nota di autorizzazione all’accesso.

Quanto al merito della vicenda, la ricorrente rileva che, avendo Sorical depositato gli atti richiesti, viene meno la materia del contendere, ma richiede, comunque, la condanna alla spese di causa, essendo stato l’adempimento pur sempre successivo alla notifica del ricorso.

Quanto all’ASP di Vibo Valentia, la ricorrente precisa che la stessa ha provveduto a fornire gli atti richiesti, per cui chiede sia dichiarata cessata la materia del contendere.

La ricorrente, con riferimento alla Regione Calabria, conferma, invece, che nessun riscontro è pervenuto,e, pertanto, insiste nell’accoglimento della domanda.

Alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, alla luce della memoria difensiva depositata dalla ricorrente in data 5 luglio 2011, deve dichiarare il ricorso improcedibile, per cessata materia del contendere, nei confronti dell’ASP di Vibo Valentia e di Sorical.

Quanto alle spese di giudizio nei confronti di Sorical, se è vero che il ricorso è stato notificato dalla ricorrente in data 17.5.2011, è altrettanto vero che Sorical ha ricevuto la notifica del ricorso in data 26.5.2011, mentre la risposta alla richiesta di accesso era stata inviata in data precedente, cioè il 23.5.2011; conseguentemente, in ragione di ciò, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Quanto alla domanda proposta nei confronti della Regione Calabria, si rileva che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Con istanza di data 18.3.2011, l’Associazione ricorrente ha richiesto all’Amministrazione regionale di prendere visione ed estrarre copia dei dati sulla qualità dell’acqua , ai sensi e per gli effetto del D.Lgs. 195/2005.

La Regione Calabria –a differenza degli altri enti ai quali la medesima richiesta è stata inoltrata – non ha riscontrato la predetta istanza.

In linea generale, si osserva che, anche recentemente, la giurisprudenza ha ribadito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (per tutte Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).

Nel caso in esame, peraltro, si tratta di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 18 agosto 2005, n. 195, per il quale, da un lato, può essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell’art. 3 comma 1, del citato D.Lgs. n. 195), dall’altro, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente (Consiglio di Stato, sez. VI,16 febbraio 2011, n. 996; TRA Campania, Salerno, sez. II 25 marzo 2010, n. 2354).

Alla luce di tali principi, pertanto, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l’inerzia dell’Amministrazione Regionale è illegittima.

Il ricorso merita, quindi, accoglimento e, per l’effetto, deve essere ordinato alla Regione Calabria di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti dalla ricorrente con l’istanza di accesso di cui sopra.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del Regione Calabria in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosi dispone:

-dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell’ASP di Vibo Valentia e nei confronti di Sorical, con spese compensate;

– ordina alla Regione Calabria di esibire e di rilasciare copia, alla Associazione ricorrente, degli atti richiesti con l’istanza di accesso i data 18.3.2011.

Condanna La Regione Calabria al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00., per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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