* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere che modifichino la facciata dell’edificio – Consenso del condominio – Necessità – Valutazione dell’amministrazione circa la rilevanza delle innovazioni sotto il profilo estetico – Preclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2017
Numero: 372
Data di udienza: 8 Marzo 2017
Presidente: Politi
Estensore: Fontana
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere che modifichino la facciata dell’edificio – Consenso del condominio – Necessità – Valutazione dell’amministrazione circa la rilevanza delle innovazioni sotto il profilo estetico – Preclusione.
Massima
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 21 aprile 2017, n. 372
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere che modifichino la facciata dell’edificio – Consenso del condominio – Necessità – Valutazione dell’amministrazione circa la rilevanza delle innovazioni sotto il profilo estetico – Preclusione.
Quando uno dei condomini voglia realizzare (o sanare) opere che modifichino la facciata dell’edificio occorre il consenso del condominio (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6529; Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4861, § 6.4.1., per la quale il consenso non occorre quando invece si tratti di opere realizzate sulla facciata di un corpo edilizio distinto da quello di proprietà condominiale).Tale principio ha una portata generale e si applica anche quando l’interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica: salva la diversa espressa valutazione del condominio, non può l’Autorità amministrativa (ovvero il giudice amministrativo, in sede di impugnazione delle sue determinazioni) considerare irrilevanti le innovazioni sotto il profilo estetico (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772; Sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1566).
Pres. Politi, Est. Fontana – P.C. (avv.ti Romolo e Ruggiero) c. Comune di Reggio Calabria (avv. De Tommasi)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 21 aprile 2017, n. 372SENTENZA
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 21 aprile 2017, n. 372
Pubblicato il 21/04/2017
N. 00372/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2007, proposto dalla signora Pisani rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Romolo – Ruggiero in Reggio Calabria, via Nicolò Da Reggio, 10;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario De Tommasi con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 115888 del 17 gennaio 2007 di diniego dalla DIA in sanatoria;
– dell’ordinanza n. 133 del 17 luglio 2007 di sgombero e demolizione, prot. n. 115900
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un appartamento al piano terra del condominio ‘Villa Teresa’, sito in via del Salvatore n. 1/B nel territorio del Comune di Reggio Calabria.
Ella ha realizzato senza titolo alcune opere e successivamente, in data 19 febbraio 2007, ha presentato al Comune una ‘D.I.A. in sanatoria’.
Il Comune ha dapprima comunicato alla interessata il ‘diniego alla D.I.A. in sanatoria’ (con l’atto n. 115888 del 17 luglio 2007, del Settore urbanistica – unità organizzativa di III livello) e poi ha ordinato la demolizione delle opere (con l’atto n. 133 del 17 luglio 2007, del dirigente dell’ufficio urbanistica).
Il Comune ha rilevato che per la sanatoria delle opere in questione sarebbero stati necessari il ‘parere favorevole’ del condominio e il permesso di costruire, poiché la «struttura in alluminio tamponata con pannelli in policarbonato per struttura e consistenza genera nuovo volume».
2. Col ricorso in esame (notificato in data 23 novembre 2007), l’interessata ha impugnato i provvedimenti emessi in data 17 luglio 2007, chiedendone l’annullamento.
Ella ha contestato le due ragioni giustificative poste a base del ‘diniego alla D.I.A. in sanatoria’, evidenziando che – dopo l’emanazione degli atti impugnati – ha rimosso i pannelli relativi alla struttura in alluminio di forma trapezoidale, per eliminare dubbi sulla eventuale realizzazione di una ulteriore cubatura, lasciando le ‘pensiline’ di protezione dei suoi due ingressi.
A seguito del decesso della signora Pisani, la causa è stata tempestivamente riassunta dalla figlia Maria Elena Scordino.
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito nel corso del giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia respinto, perché infondato.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Col primo motivo, la ricorrente ha lamentato la sussistenza di profili di eccesso di potere, deducendo che gli atti impugnati non avrebbero indicato la norma di legge o del regolamento edilizio che avrebbe disposto la necessità del ‘parere favorevole’ del condominio, per il caso di realizzazione o di sanatoria di un manufatto rientrante nella ‘proprietà comune’.
Col secondo motivo, è lamentata la violazione dell’art. 1102 del codice civile.
La ricorrente:
– in punto di fatto, ha evidenziato che le pensiline in questione sono state realizzate su una facciata del ‘prospetto secondario’ dell’edificio, posta al di sotto del livello della strada pubblica e dello stesso cortile condominiale, al quale si accede tramite sei gradini;
– ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la quale il condomino può apportare al muro perimetrale tutte le modifiche che gli consentano di trarre una particolare utilità aggiuntiva, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione.
Col quarto motivo, l’interessata ha dedotto che per le opere in oggetto – fatta eccezione per la struttura trapezoidale poi smontata – non sarebbe stato necessario il rilascio di un permesso, né sarebbe stata necessaria la presentazione di una ‘D.I.A. in sanatoria’, poiché le relative opere – non avendo aumentato volumi e superfici, né alterato i prospetti – rientrerebbero tra quelle di manutenzione ordinaria, disciplinate dall’art. 6 del testo unico sull’edilizia, approvato con il d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che sarebbero destinate alla permanenza delle persone, ‘se non nel momento in cui si entra o si esce dalle porte’.
4. Ritiene il Collegio che tali censure – da esaminare congiuntamente, per la loro stretta connessione – sono infondate e vanno respinte.
Per la giurisprudenza amministrativa, occorre il consenso del condominio quando uno dei condomini occorra realizzare (o sanare) opere che modifichino la facciata dell’edificio (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6529; Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4861, § 6.4.1., per la quale il consenso non occorre quando invece si tratti di opere realizzate sulla facciata di un corpo edilizio distinto da quello di proprietà condominiale).
Tale principio ha una portata generale e si applica anche quando l’interessato ritenga che le innovazioni sulle parti comuni non avrebbero alcuna rilevanza estetica: salva la diversa espressa valutazione del condominio, non può l’Autorità amministrativa (ovvero il giudice amministrativo, in sede di impugnazione delle sue determinazioni) considerare irrilevanti le innovazioni sotto il profilo estetico (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772; Sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1566).
5. Con la residua censura di cui al terzo motivo, la ricorrente ha lamentato che, malgrado abbia rimosso i pannelli di policarbonato laterali e sia rimasta solo la pensilina con i profili di alluminio che la sorreggono, il Comune non abbia rimosso in sede di autotutela gli atti impugnati.
6. La censura così sintetizzata va respinta.
In primo luogo, la legittimità degli atti impugnati va esaminata con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data della loro emanazione, sicché il Comune ha doverosamente tenuto conto dei constatati abusi.
In secondo luogo, le circostanze riferite col ricorso possono essere oggetto di valutazione da parte del Comune, in sede di emanazione degli atti conseguenti all’emanazione dell’ordine di emanazione, da considerare legittimo sulla base delle argomentazioni che precedono.
7. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso in esame va respinto, perché infondato.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1264 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento nei confronti della amministrazione resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Angela Fontana
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
IL SEGRETARIO