Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 59 | Data di udienza: 9 Gennaio 2014

* DIRITTO VENATORIO – Art. 32, c. 1, lett. a) L. n. 157/1992 – Carattere di specialità rispetto all’art. 10 del TULPS – Reato contravvenzionale di cui all’art. 30, lett. h) L. n. 157/1992 (uso di più di due cartucce nel serbatoio) – Sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia – Recidiva.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2014
Numero: 59
Data di udienza: 9 Gennaio 2014
Presidente: Leotta
Estensore: Leotta


Premassima

* DIRITTO VENATORIO – Art. 32, c. 1, lett. a) L. n. 157/1992 – Carattere di specialità rispetto all’art. 10 del TULPS – Reato contravvenzionale di cui all’art. 30, lett. h) L. n. 157/1992 (uso di più di due cartucce nel serbatoio) – Sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia – Recidiva.



Massima

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 22 gennaio 2014, n. 59


DIRITTO VENATORIO – Art. 32, c. 1, lett. a) L. n. 157/1992 – Carattere di specialità rispetto all’art. 10 del TULPS – Reato contravvenzionale di cui all’art. 30, lett. h) L. n. 157/1992 (uso di più di due cartucce nel serbatoio) – Sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia – Recidiva.

L’ art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157 ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.  In base al principio di specialità (espressamente contemplato in campo penale dall’art. 15 c.p., ma del quale deve essere fatta applicazione in qualsiasi settore dell’ordinamento giuridico), nel concorso apparente di norme coesistenti deve applicarsi la norma speciale, che deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito (Cfr. Cassazione SS.UU. penali, 21 gennaio 2011 n. 1963). Così interpretata la normativa vigente, l’Autorità amministrativa, tenuta ad applicare la norma speciale, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 30, lett. h) della L. n. 157/1992 (uso di più di due cartucce nel serbatoio) può  disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia soltanto in presenza di recidiva, come espressamente contemplato dall’art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992.

Pres. ed Est. Leotta – P.G. (avv. Tripodi) c. Prefetto di Reggio Calabria (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 22 gennaio 2014, n. 59

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 22 gennaio 2014, n. 59

N. 00059/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2001, proposto da:
Pinneri Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Tripodi, con domicilio eletto presso Alessandro Travia Avv. in Reggio Calabria, via P. Pellicano, 21/H;

contro

Prefetto di Reggio Calabria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l’annullamento

previa sospensione

del decreto n. 1521 Sett. 1° Sez. 2^ del 29 dicembre 2000, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha respinto il ricorso gerarchico avanzato dal medesimo ricorrente avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dal Questore di Reggio Calabria il 21 aprile 2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il 2 ottobre 2009, durante una battuta di caccia, il Signor Pinneri Giuseppe era denunciato all’A.G. per aver abbattuto tre uccelli di specie protetta e per aver utilizzato un fucile contenete tre cartucce nel serbatoio (anziché due, come consentito dalla normativa vigente).

Con ordinanza del 20 ottobre 1999 n. 3816/99 R.G. P.M.P. – n. 2594/99 R.G. GIP, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi ammetteva l’interessato all’oblazione, nella misura di Lire 1.000.000, essendo il Pinneri indagato unicamente per il reato contravvenzionale di cui all’art. 30, lett. H) della L. n. 157/1992 (uso di più di due cartucce nel serbatoio).

A seguito del pagamento dell’oblazione, erano disposte l’archiviazione del procedimento penale e la restituzione dell’arma a suo tempo sequestrata.

Sennonché, con decreto del 22 aprile 2000 il Questore di Reggio Calabria disponeva nei confronti del Pinneri, per gli stessi fatti oggetto della denuncia all’A.G., la sospensione della licenza del porto di fucile per un anno.

Nelle premesse del predetto provvedimento erano richiamati l’art. 10 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e gli artt. 30 e 32, comma 1, lett. a della L. 11 febbraio 1992, n. 157.

L’interessato impugnava il predetto decreto con ricorso gerarchico, rigettato dal Prefetto di Reggio Calabria con decreto n. 1521 Sett. 1° Sez. 2^ del 29 dicembre 2000, notificato il 20 febbraio 2001, redatto utilizzando un modulo a stampa, nel quale si faceva riferimento agli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Con ricorso notificato il 13 aprile 2001, depositato il 3 maggio 2001, il Pinneri ha impugnato il decreto prefettizio e tutti gli atti pregressi, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

L’Autorità intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 523 del 16 maggio 2001 questo Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

A seguito di istanza sottoscritta congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, depositata il 15 marzo 2011, la trattazione nel merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica del 9 gennaio 2014, nel corso della quale la causa è passata in decisione.

2) Il ricorso è fondato.

L’art. 10 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 prescrive che “le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

A sua volta, l’art. 32, comma 1, lettera a) della L. 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che “Oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale”.

La disposizione da ultimo citata ha carattere speciale rispetto alla prescrizione di cui all’art. 10 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, che ha carattere generale.

In base al principio di specialità (espressamente contemplato in campo penale dall’art. 15 c.p., ma del quale deve essere fatta applicazione in qualsiasi settore dell’ordinamento giuridico), nel concorso apparente di norme coesistenti deve applicarsi la norma speciale, che “deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito” (Cfr., in termini Cassazione SS.UU. penali, 21 gennaio 2011 n. 1963).

Così interpretata la normativa vigente, l’Autorità amministrativa, tenuta ad applicare la norma speciale, avrebbe potuto disporre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia nei confronti del ricorrente soltanto in presenza di recidiva, come espressamente contemplato dall’art. 32, comma 1, lettera a) della L. n. 157/1992.

Nella specie, non ricorrendo l’ipotesi di recidiva, l’impugnato provvedimento risulta essere stato adottato in carenza di un presupposto essenziale, dal che consegue l’illegittimità del decreto del Questore e del provvedimento del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, risultando fondata la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti (dedotta con il secondo motivo d’impugnazione), il ricorso deve essere accolto e va conseguentemente disposto l’annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento degli onorari e spese del giudizio, che liquida forfettariamente in euro mille (1.000,00), oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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