* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Disciplina generale dell’accesso prevista dalla L. n. 241/1990 – Differenze.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 9 Dicembre 2014
Numero: 793
Data di udienza: 20 Novembre 2014
Presidente: Politi
Estensore: Fontana
Premassima
* INFORMAZIONE AMBIENTALE – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Disciplina generale dell’accesso prevista dalla L. n. 241/1990 – Differenze.
Massima
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^- 9 dicembre 2014, n. 793
INFORMAZIONE AMBIENTALE – Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 – Disciplina generale dell’accesso prevista dalla L. n. 241/1990 – Differenze.
L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso e per il contenuto delle cognizioni accessibili. Le informazioni ambientali spettano, infatti, a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. L’art. 3 del D. lgs. 195/2005 estende, inoltre, il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d’accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente. Ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l’accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272).
Pres. Politi, Est. Fontana –Condominio P. (avv. Chirico) c. A. spa (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^- 9 dicembre 2014, n. 793SENTENZA
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^- 9 dicembre 2014, n. 793
N. 00793/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2013, proposto dal Condominio Padre Pio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Chirico, con domicilio eletto presso Antonio Chirico in Reggio Calabria, Via Botteghelle N. 58;
contro
Acquereggine Scpa non costituita in giudizio
per l’annullamento
del silenzio mantenuto dopo la richiesta di accesso alle informazioni ambientali presentata dal ricorrente con racc. a.r. del 2.09.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il condominio ricorrente lamenta la mancata evasione da parte dell’amministrazione della propria istanza di accesso ex art. 3 d.lgs. n. 195/2005, intesa ad ottenere informazioni in relazione alla funzionalità e all’esistenza dell’impianto depurazione delle acque reflue.
Denuncia la violazione della disciplina speciale in materia di accesso ambientale dettata dagli artt. 1,3,e 7 del D. Lgs n. 195/2005.
L’intimata Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata riservata per la decisione.
2 Il ricorso è fondato.
L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso e per il contenuto delle cognizioni accessibili.
Le informazioni ambientali spettano, infatti, a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse (che comunque nella specie è stato indicato).
L’art. 3 del D. lgs. 195/2005 estende, inoltre, il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione.
Detta disciplina speciale della libertà d’accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, eliminando di fatto ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente.
2.1 Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l’accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità. (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272).
Ciò posto, non vi è alcun elemento per escludere le informazioni richieste dal novero di quelle ambientali, così come nessuna valutazione in tema di interesse e, conseguentemente di legittimazione attiva, osta all’accoglimento dell’istanza.
A quanto sopra – e, quindi, all’accertamento della illegittimità del contegno omissivo osservato nella fattispecie dall’Amministrazione intimata – accede la declaratoria del diritto della parte ricorrente all’accesso alla documentazione da essa richiesta, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 640/2013, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
dichiara l’illegittimità del contegno omissivo osservato dall’intimata Acquereggine Scpa a fronte dell’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente stessa all’accesso alla documentazione amministrativa dalla medesima richiesta nei confronti della stessa Acquereggine Scpa;
condanna quest’ultima a consentire alla parte ricorrente la visione e l’estrazione di copia della documentazione medesima, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Angela Fontana, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)