* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 – Documentazione riguardante l’accatastamento di un immobile – Sussumibilità nel concetto di informazione ambientale – Esclusione – Finalità ambientali perseguite dall’associazione richiedente l’accesso – Irrilevanza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2014
Numero: 38
Data di udienza: 18 Dicembre 2013
Presidente: Leotta
Estensore: Mameli
Premassima
* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 – Documentazione riguardante l’accatastamento di un immobile – Sussumibilità nel concetto di informazione ambientale – Esclusione – Finalità ambientali perseguite dall’associazione richiedente l’accesso – Irrilevanza.
Massima
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 9 gennaio 2014, n. 38
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 – Documentazione riguardante l’accatastamento di un immobile – Sussumibilità nel concetto di informazione ambientale – Esclusione – Finalità ambientali perseguite dall’associazione richiedente l’accesso – Irrilevanza.
Alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, la documentazione riguardante l’accatastamento di un fabbricato non è sussumibile nel concetto di informazione ambientale, non rientrando tipologie indicate da detta disposizione. Non formano infatti oggetto dell’informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale (T.A.R. Lecce sez. I Lecce 8 ottobre 2009 n. 2286). Nè può ritenersi rilevante, ai fini della qualificazione dell’informazione, la finalità ambientale perseguita dall’Associazione per conto della quale l’interessato ha presentato l’istanza: un conto è, infatti, la natura “ambientale” dell’informazione richiesta, altro è che un’informazione per così dire neutra possa essere utilizzata dall’associazione di tutela ambientale per perseguire i propri fini statutari. Al fine di evitare che le richieste appaiano indiscriminate e, soprattutto, quando si tratti di organizzazioni ed associazioni nei cui compiti statutari sono contemplate anche le iniziative di tutela e di promozione dell’ambiente, è almeno necessario che venga delimitato e specificato il contesto di riferimento e le ragioni che costituiscono, ancorché limitatamente al settore ambientale, un interesse almeno all’acquisizione delle informazioni (Cons. Stato sez. V 18 ottobre 2011 n. 5571; T.A.R. Salerno sez. I 18 maggio 2009 n. 2359).
Pres. Leotta, Est. Mameli – V.C. (avv. Nucara) c. Agenzia delle Entrate (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 9 gennaio 2014, n. 38SENTENZA
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 9 gennaio 2014, n. 38
N. 00038/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2013, proposto da:
Vincenzo Crea, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Reggio Calabria, corso Garibaldi n.468/A;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 25 febbraio 2013 presentata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Reggio Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nella qualità di referente unico dell’ANCADIC Onlus (associazione che si occupa della tutela del territorio e dell’ambiente), con istanza del 25 febbraio 2013 ha richiesto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Reggio Calabria l’accesso agli atti relativi all’accatastamento di un fabbricato, situato nel Comune di Motta San Giovanni.
L’Agenzia delle Entrate con lettera del 19 marzo 2013 ha rigettato la richiesta, non essendo l’istante titolare di diritti reali sull’immobile in questione, e ha suggerito all’interessato di consultare la banca dati informativa con possibilità di rilascio di stampa, previo versamento dei tributi speciali catastali, in relazione alle visure per immobile e porzione della mappa.
L’interessato ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto ad ottenere il richiesto accesso agli atti, invocando a sostegno della propria pretesa l’art. 3 del D.lgs. 195/2005.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva, agendo il ricorrente in proprio e non quale rappresentante dell’associazione, nella cui qualità ha proposto l’istanza di accesso, nonché il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, posto che, come dichiarato dallo stesso, il ricorrente agirebbe per la tutela di finalità ambientali. Nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sottolineando lo iato tra le ragioni poste a sostegno dell’istanza di accesso e la tipologia dei documenti richiesti. Infine ha eccepito la violazione del canone di buona fede e l’abuso del processo, perché il giudizio avrebbe potuto essere evitato se l’interessato avesse seguito il suggerimento offerto dall’Agenzia con la nota del 19 marzo 2013.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, stante l’infondatezza nel merito del ricorso proposto.
Giova innanzi tutto chiarire che la questione all’esame del Tribunale non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. La disposizione richiamata ha introdotto, come prima aveva fatto il D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.Lgs. n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che, da un lato, estende il novero dei soggetti legittimati all’accesso e, dall’altro, amplia il contenuto delle cognizioni accessibili.
Quanto a tale secondo aspetto la disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali», dovendosi con ciò intendere, ai sensi dell’art. 2 del medesimo D.lgs. 195/2005, “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”.
Alla luce della disposizione sopra riportata, ad avviso del Collegio, l’oggetto dell’istanza presentata dal ricorrente non è sussumibile nel concetto di informazione ambientale. L’interessato ha infatti richiesto la documentazione riguardante l’accatastamento di un fabbricato situato nel Comune di Motta San Giovanni, documentazione che, all’evidenza, non rientra in nessuna delle tipologie indicate dall’art. 2 del D.lgs. 195/2005. Non formano infatti oggetto dell’informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale (T.A.R. Lecce sez. I Lecce 8 ottobre 2009 n. 2286).
Nè può ritenersi rilevante, ai fini della qualificazione del tipo di informazione richiesta, la finalità dell’Associazione per conto della quale l’interessato ha presentato l’istanza: un conto è, infatti, la natura “ambientale” dell’informazione richiesta, altro è che un’informazione per così dire neutra possa essere utilizzata dall’associazione di tutela ambientale per perseguire i propri fini statutari.
D’altro canto, a sostegno dell’istanza il ricorrente non ha affatto prospettato un interesse di natura ambientale, bensì ha paventato presunte irregolarità edilizie ed urbanistiche e ha adombrato profili di danno erariale.
Al fine di evitare che le richieste appaiano indiscriminate e, soprattutto, quando si tratti di organizzazioni ed associazioni nei cui compiti statutari sono contemplate anche le iniziative di tutela e di promozione dell’ambiente, è almeno necessario che venga delimitato e specificato il contesto di riferimento e le ragioni che costituiscono, ancorché limitatamente al settore ambientale, un interesse almeno all’acquisizione delle informazioni (Cons. Stato sez. V 18 ottobre 2011 n. 5571; T.A.R. Salerno sez. I 18 maggio 2009 n. 2359).
Ciò precisato, deve allora ritenersi che la questione vada ricondotta alla generale disciplina sull’accesso agli atti contenuta negli artt. 22 e ss. della L. 241/1990.
Nel caso di specie non è rinvenibile in capo al ricorrente la posizione di soggetto interessato all’accesso, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) L. 241/1990, non avendo lo stesso un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Difettano in particolare il “collegamento” tra l’istante e la documentazione richiesta nonchè l’interesse diretto.
Correttamente dunque l’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso ai documenti richiesti.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e tengono conto del comportamento processuale della parte ricorrente, che avrebbe potuto evitare il giudizio seguendo il suggerimento dato dall’Agenzia delle Entrate per reperire in altro modo le informazioni richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri fiscali e previdenziali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)