PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Azione diretta all’esercizio del diritto di accesso contro i gestori del servizio di telefonia mobile – Proponibilità – art. 23 L. n. 241/1990.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 30 Settembre 2016
Numero: 991
Data di udienza: 21 Settembre 2016
Presidente: Politi
Estensore: Testini
Premassima
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Azione diretta all’esercizio del diritto di accesso contro i gestori del servizio di telefonia mobile – Proponibilità – art. 23 L. n. 241/1990.
Massima
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 30 settembre 2016, n. 991
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Azione diretta all’esercizio del diritto di accesso contro i gestori del servizio di telefonia mobile – Proponibilità – Art. 23 L. n. 241/1990.
L’azione diretta all’esercizio del diritto di accesso è proponibile anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi (fra i quali va annoverato il servizio di telefonia mobile) in quanto l’art. 23 della L. n. 241/90 include tra i soggetti passivi dell’accesso i gestori di pubblici servizi, anche se operanti in regime privatistico e quale che sia la natura giuridica assunta.
Pres. Politi, Est. Testini – L.F. (avv. Zito) c. H. s.p.a. (avv.ti Bernarduzzi, Di Giovanni e Stillittano) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 30 settembre 2016, n. 991SENTENZA
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 30 settembre 2016, n. 991
Pubblicato il 30/09/2016
N. 00991/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2016 proposto da:
Lucia Fazzalari, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Zito, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;
contro
H3G s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Bernarduzzi, Isidoro Di Giovanni e Francesca Stillittano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Reggio Calabria, via Magna Grecia n. 7;
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente all’accesso ed all’estrazione di copia di tutti i documenti in possesso della Telecom Italia s.p.a. e della H3G s.p.a. relativi ai rispettivi contratti e rapporti di utenza con la ricorrente ivi comprese domande di portabilità, diniego della medesima e documenti relativi a tale iter, nonché registrazioni telefoniche in loro possesso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della H3G s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver effettuato, nel settembre 2015, una richiesta di c.d. portabilità della sua utenza telefonica dalla H3G s.p.a. alla Telecom Italia s.p.a.
Nonostante tale richiesta, non è più riuscita ad utilizzare l’originario numero ed è stata costretta a cambiarlo.
Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione con la H3G s.p.a. finalizzato al risarcimento dei danni subiti, in data 12 febbraio 2016, la ricorrente ha inoltrato, via p.e.c., ad entrambe le società intimate, istanza di accesso ai seguenti documenti:
– atti relativi al contratto di utenza;
– domande di portabilità avanzate dalla stessa ricorrente o dalla Telecom Italia s.p.a. per suo conto;
– registrazioni telefoniche inerenti al rapporto di utenza ed alla richiesta di portabilità.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso, ritualmente notificato in data 29 marzo 2016 e depositato il primo aprile 2016.
In data 20 aprile 2016, la H3G s.p.a. ha messo a disposizione dell’interessata la documentazione richiesta; documentazione, peraltro, altresì depositata in sede di costituzione in giudizio il 29 aprile 2016.
Con memoria del 7 luglio 2016 la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nei confronti della H3G s.p.a. ed ha insistito per l’accoglimento della domanda nei confronti della Telecom Italia s.p.a., non costituitasi in giudizio, sebbene ritualmente intimata.
In tali termini la causa viene ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2016.
2. In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla H3G s.p.a., dovendosi applicare il criterio dell’efficacia spaziale di cui all’art. 13, I comma, seconda parte, del c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 2013, nn. 3 e 4).
Evidentemente inapplicabile è il foro convenzionale individuato dall’art. 26.2. delle condizioni generali di contratto di cui al rapporto di utenza con la H3G s.p.a. in ragione della inderogabilità della competenza territoriale del giudice amministrativo.
3. E’ pacifico che l’azione diretta all’esercizio del diritto di accesso è proponibile anche nei confronti dei gestori di pubblici servizi (fra i quali va annoverato il servizio di telefonia mobile) in quanto l’art. 23 della L. n. 241/90 include tra i soggetti passivi dell’accesso i gestori di pubblici servizi, anche se operanti in regime privatistico e quale che sia la natura giuridica assunta.
L’illegittimità del contegno omissivo osservato dalle intimate società a fronte della richiesta di accesso documentale presentata dall’odierna ricorrente – ricongiunta ad una posizione giuridica soggettiva diretta, concreta ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale era stato sollecitato l’accesso medesimo – impone l’accoglimento del presente mezzo di tutela nei confronti della Telecom Italia s.p.a. e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale nei confronti della H3G s.p.a., che ha consentito l’accesso agli atti solo a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale.
Nel dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente all’accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia degli atti e delle registrazioni dei quali è stata richiesta l’ostensione, dispone il Collegio che l’intimata Telecom Italia s.p.a. a tanto provveda entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione – Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara il diritto della ricorrente all’accesso, con riferimento alla documentazione precedentemente indicata in narrativa;
– ordina alla Telecom Italia s.p.a. di consentire alla ricorrente stessa l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed alle registrazioni di che trattasi, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della H3G s.p.a.;
– condanna Telecom Italia s.p.a. e H3G s.p.a., in solido fra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Donatella Testini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Donatella Testini
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
IL SEGRETARIO