Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 125 | Data di udienza: 19 Dicembre 2018

* RIFIUTI – TARI – Natura tributaria – Imposta dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti – Deroghe e riduzioni – Operatività in via automatica – Esclusione – Determinazione della superficie assoggettabile a TARI – Rifiuti speciali assimilati agli urbani – Art. 1, c. 649 l. n. 147/2013 – Smaltimento autonomo – Possibile riduzione dell’ammontare della TARI – Smaltimento alternativo a quello comunale – Necessità del consenso dell’amministrazione comunale – Art. 190 d.lgs. n. 50/2016 – Cd. baratto amministrativo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 10 Gennaio 2019
Numero: 125
Data di udienza: 19 Dicembre 2018
Presidente: Veneziano
Estensore: Santise


Premassima

* RIFIUTI – TARI – Natura tributaria – Imposta dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti – Deroghe e riduzioni – Operatività in via automatica – Esclusione – Determinazione della superficie assoggettabile a TARI – Rifiuti speciali assimilati agli urbani – Art. 1, c. 649 l. n. 147/2013 – Smaltimento autonomo – Possibile riduzione dell’ammontare della TARI – Smaltimento alternativo a quello comunale – Necessità del consenso dell’amministrazione comunale – Art. 190 d.lgs. n. 50/2016 – Cd. baratto amministrativo.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 10 gennaio 2019, n. 125


RIFIUTI – TARI – Natura tributaria – Imposta dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti – Deroghe e riduzioni – Operatività in via automatica – Esclusione.

La Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (cfr., Cassazione civile sez. trib., 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep. 22/09/2017), n.22130).
 

RIFIUTI – TARI – Determinazione della superficie assoggettabile a TARI – Rifiuti speciali assimilati agli urbani – Art. 1, c. 649 l. n. 147/2013 – Smaltimento autonomo – Possibile riduzione dell’ammontare della TARI

Con riferimento alle ipotesi in cui è prevista l’esclusione dalla corresponsione della TARI, l’art. 1, comma 649 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Da tale normativa, dunque, emerge che, in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, non è prevista l’esclusione della corresponsione della TARI per il solo fatto che il contribuente proceda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti; è, infatti, prevista solo la possibilità di una riduzione dell’ammontare della stessa.
 


RIFIUTI – Smaltimento alternativo a quello comunale – Necessità del consenso dell’amministrazione comunale – Art. 190 d.lgs. n. 50/2016 – Cd. baratto amministrativo.

La possibilità dello smaltimento dei rifiuti alternativo a quello comunale non può essere frutto di un’iniziativa privata, ma deve essere concordata con l’amministrazione comunale. Tanto si desume, peraltro, anche dal cd. “baratto amministrativo”, previsto dall’art. 190 del d.lgs.50/2016, secondo cui “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”. La stessa norma dispone che “In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”. Si desume, quindi, che un privato non possa sostituirsi all’amministrazione comunale senza il consenso di quest’ultima.

Pres. Veneziano, Est. Santise – Condominio B. (avv. Marzano ) c. Comune di Sessa Aurunca  (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 10 gennaio 2019, n. 125

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 10 gennaio 2019, n. 125

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00125/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03107/2017 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2017, proposto da
C.T.R. Condominio Baiazzurra, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di Sessa Aurunca, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) della delibera del Consiglio Comunale n. 13/E.I. del 30.3.2017 e dei relativi allegati, pubblicati il 15.5.2017, con cui il Comune di Sessa Aurunca ha proceduto all’approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 ed alla determinazione delle relative tariffe TARI anno 2017; 2) per quanto occorra, del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti Tari, approvato con delibera C.C. n. 37 del 29.9.2014 nella parte in cui non commisura la riduzione della Tari alla effettiva produzione dei rifiuti da parte dei cittadini non residenti; 3) per quanto occorra, dell’eventuale atto di approvazione del bilancio di previsione del Comune di Sessa Aurunca, se ed in quanto adottato, nella parte in cui tiene conto delle voci tariffarie dettate dal provvedimento impugnato sub 1); 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti eventualmente esistenti, non conosciuti né conoscibili, se ed in quanto lesivi per gli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il condominio del complesso turistico residenziale Baiazzurra – struttura composta da 450 unità abitative strutturate in forma di villette autonome, oltre a servizi vari, che si trova in località “Baia Domitia” nel Comune di Sessa Aurunca (CE) – ha impugnato la delibera del Consiglio Comunale n. 13/E.I. del 30.3.2017, con cui il Comune di Sessa Aurunca ha proceduto all’approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 ed alla determinazione delle relative tariffe TARI.

Il condominio ricorrente, in particolare, con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione interessata e regolarmente depositato nella Segreteria del T.A.R., ha contestato il predetto provvedimento per i seguenti motivi:

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di non discriminazione. Illogicità. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Omessa ed erronea istruttoria. Sviamento di potere. Carenza dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. Illogicità manifesta. Contraddittorietà ed arbitrarietà. Violazione del principio di trasparenza e del divieto del ne bis in idem. Irragionevolezza. Violazione del principio di partecipazione;

Violazione dell’art. 1, commi 641 e 659 della l. 147/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. Violazione dei principi di proporzionalità. Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione. Illogicità, difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Omessa e/o carente istruttoria. Sviamento di potere. Arbitrarietà. Ingiustizia manifesta. Contrasto tra provvedimenti;

Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 27 aprile 1999, n.158. Violazione degli artt. 6, 7 e 9 e 11 del regolamento comunale. Arbitrarietà. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta contraddittorietà. Eccesso di potere;

Violazione dell’art. 8 del d.p.r. n.158/1999. Arbitrarietà. Violazione del principio di trasparenza.

Il Comune di Sessa Aurunca non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Condominio ricorrente ha evidenziato che gestisce in proprio l’attività di raccolta rifiuti e le relative attività complementari all’interno del residence, attraverso una società all’uopo incaricata (la società FRA.MAR. s.r.l.), in virtù di contratto di appalto del 23.6.2015.

Tale società si occupa in via esclusiva dei “servizi riguardanti la pulizia dei viali e delle piazze comuni e dei comparti, del diserbo stradale nonché della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani”, provvedendo a propria cura e spese anche al trasporto presso la stazione di raccolta, per un corrispettivo annuo di Euro 24.300,00.

Secondo il Condominio ricorrente la delibera impugnata sarebbe, quindi, illegittima, perché nel determinare le tariffe TARI non tiene conto di tale situazione dal momento che non prevede l’esclusione del Condominio Baiazzurra dal suo campo di applicazione, né quantomeno una riduzione delle somme dovute proporzionale ai costi sopportati direttamente dai condomini per sopperire alle carenze dell’amministrazione.

3. In relazione al primo profilo (esclusione del condominio dal campo di applicazione della Tari), va rilevato che la Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.

L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (cfr., Cassazione civile sez. trib., 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep. 22/09/2017), n.22130).

In relazione, ad esempio, alle ipotesi in cui è prevista l’esclusione dalla corresponsione della TARI, l’art. 1, comma 649 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Da tale normativa, dunque, emerge che, in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, non è prevista l’esclusione della corresponsione della TARI per il solo fatto che il contribuente proceda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti; è, infatti, prevista solo la possibilità di una riduzione dell’ammontare della stessa.

Va, peraltro, evidenziato che la possibilità dello smaltimento dei rifiuti alternativo a quello comunale non può essere frutto di un’iniziativa privata, ma deve essere concordata con l’amministrazione comunale. Tanto si desume, peraltro, anche dal cd. “baratto amministrativo”, previsto dall’art. 190 del d.lgs.50/2016, secondo cui “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”. La stessa norma dispone che “In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.

Anche da tale recente normativa si desume, quindi, che un privato non possa sostituirsi all’amministrazione comunale senza il consenso di quest’ultima.

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato che il servizio di smaltimento dei rifiuti sia stato concordato con l’amministrazione comunale.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso va respinto.

4. Parte ricorrente, con il secondo motivo di ricorso contesta la delibera impugnata per contrasto con l’ art. 1, comma 659 della legge n. 147/2013, secondo cui “il comune con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”

Il Comune, secondo la ricorrente, ha imposto un coefficiente unico ed indifferenziato, tassando gli immobili occupati solo stagionalmente alla stessa maniera delle abitazioni “fisse e stabili” dei contribuenti senza motivare le ragioni di tale scelta.

Lo stesso condominio ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, ha, però, evidenziato che il Comune, in esecuzione della l. 147/2013, ha approvato il predetto regolamento, con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 29.9.2014, che, all’art. 11, dispone: “ai sensi dell’art. 1, comma 659 della L. 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: 1. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: fino a 80 mq riduzione 20%; da 81 mq fino a 130 riduzione 10% [..]”.

Tale circostanza rende, quindi, infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto il Comune, con il predetto regolamento, ha previsto riduzioni tariffarie legate all’uso stagionale delle abitazione.

Né è in contrasto con il citato regolamento il provvedimento (impugnato in questa sede) che determina il piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti per l’anno 2017, in quanto per applicare la riduzione prevista dal regolamento comunale è necessario proporre idonea istanza al comune e provare i presupposti per l’applicazione della citata riduzione.

Parte ricorrente non ha provato di aver proposto tale istanza e ha impugnato il provvedimento del Comune che, in realtà, non esclude l’applicazione della superiore fonte normativa costituita dal regolamento sopra menzionato.

Ne consegue che anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

5. Parte ricorrente, peraltro, contesta anche le riduzioni tariffarie previste nel citato regolamento, perché “esigue e irrisorie”.

Tale censura, tuttavia, è irricevibile, perché il condominio ricorrente avrebbe dovuto impugnare il predetto regolamento entro sessanta giorni dal momento della sua conoscenza, stante la natura immediatamente lesiva dello stesso.

Considerato che il regolamento è stato approvato con delibera del 29 settembre 2014 e che l’odierno ricorso è stato notificato al Comune dopo circa quattro anni (in data 13 luglio 2018), la relativa censura è irricevibile.

6. Inammissibile è, infine, l’ultimo motivo di ricorso con cui il condominio ricorrente contesta il piano finanziario relativo alla TARI nella parte in cui non contiene una serie di elementi previsti dall’art. 8 del d.p.r. n.158/1999: in particolare, gli obiettivi dell’amministrazione comunale e la descrizione del modello gestionale ed organizzativo sarebbero indicate in maniera del tutto generica.

Il condominio ricorrente non dimostra, infatti, l’interesse a censurare il predetto provvedimento sotto tale profilo, in quanto non evidenzia il vantaggio che potrebbe derivargli dall’accoglimento di tali censure, non potendosi escludere che il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorso il comune potrebbe addirittura andare a vantaggio del ricorrente con la previsione di tariffe più basse rispetto a quelle che deriverebbero dalla corretta applicazione della legge.

Il ricorso nel suo complesso va, comunque, respinto.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Falco, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Maurizio Santise
        
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
        
        
IL SEGRETARIO
 

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