Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3342 | Data di udienza: 10 Luglio 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Spargimento di ghiaia su di un’area che ne era precedentemente priva – Modifica della precedente destinazione d’uso – Concessione edilizia – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2012
Numero: 3342
Data di udienza: 10 Luglio 2012
Presidente: Amodio
Estensore: Corciulo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Spargimento di ghiaia su di un’area che ne era precedentemente priva – Modifica della precedente destinazione d’uso – Concessione edilizia – Necessità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3342

 

DIRITTO URBANISTICO – Spargimento di ghiaia su di un’area che ne era precedentemente priva – Modifica della precedente destinazione d’uso – Concessione edilizia – Necessità.

 

L’attività di spargimento di ghiaia, su di un’area che ne era precedentemente priva, è soggetta a concessione edilizia, allorché appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso.

 

Pres. Savo Amodio, Est. CorciuloMi.Ro.Ma. Ceramiche Srl, (avv. Perla) c. Comune di Lusciano

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3342

SENTENZA

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^– 11 luglio 2012, n. 3342

 

 

N. 03342/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02615/2012 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Ottava)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 2615/12 R.G., proposto da: 
 
Mi.Ro.Ma. Ceramiche Srl, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39; 
 
contro
 
Comune di Lusciano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; 
 
per l’accertamento
del silenzio rifiuto sulla richiesta tesa ad ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di una pensilina aperta amovibile in ferro.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
 
Con istanza n. 4764 del 23 aprile 2012 il signor Rodolfo Corvino, in qualità di legale rappresentante della Mi.Ro.Ma Ceramiche s.r.l., chiedeva al Comune di Lusciano di utilizzare un’area a destinazione agricola come deposito di materiale per l’edilizia. La società, che domandava anche di poter pavimentare l’area, rappresentava di svolgere l’attività di commercio di tali materiali e di avere preso in locazione il fondo in questione con contratto del 24 ottobre 2011. Con nota n. 6602 del 29 dicembre 2011 il Comune di Lusciano comunicava il nominativo del responsabile del procedimento.
 
Dal momento che il Comune di Lusciano non ha adottato alcun provvedimento espresso, la MI.Ro.Ma Ceramiche s.r.l. ha proposto a questo Tribunale ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, denunciando la violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed evidenziando che un fondo con destinazione agricola ben può essere destinato ad altri scopi, purchè non abitativi.
 
Il Comune di Lusciano non si è costituito in giudizio.
 
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
Va innanzitutto richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato Sezione V 27 aprile 2012 n. 2450; Consiglio di Stato Sezione V, 22 dicembre 2005, n. 7343; Consiglio di Stato Sezione V, 11 novembre 2004, n. 7324), secondo cui anche l’attività di spargimento di ghiaia, su di un’area che ne era precedentemente priva, è soggetta a concessione edilizia, allorché appaia preordinata, come nel caso di specie, alla modifica della precedente destinazione d’uso (nel caso in esame, pacificamente agricola).
Nel caso di specie non sussistono dubbi che occorra il rilascio del permesso di costruire.
 
Ebbene, dal momento che non emerge dal contenuto del ricorso che l’area interessata dall’intervento non sia gravata da vincoli, in modo da rendere operativo il meccanismo di cui all’art. 20, comma ottavo del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera a), numero 3), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, deve ritenersi fondato il ricorso non avendo l’amministrazione comunale espressamente provveduto entro il termine ordinario di conclusione del procedimento, da calcolarsi in sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza (30 novembre 2011 come risulta dalla nota del Comune citata), più trenta per l’adozione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 10 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380.
 
Ne consegue l’obbligo per il Comune di Lusciano di provvedere espressamente sull’istanza della società ricorrente, da intendersi come relativa al rilascio di un permesso di costruire.
 
Sussistono giusti motivi per compensare tra leparti le spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo per il Comune di Lusciano di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza della società ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza. Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Renata Emma Ianigro, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 
 
 

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