Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale amministrativo Numero: 881 | Data di udienza: 6 Febbraio 2013

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Notificazione alle persone giuridiche – Modalità – APPALTI – Verifica dell’anomalia al di fuori dell’ipotesi di superamento della soglia – Facoltà dell’amministrazione – Criterio discrezionale – Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 163/2006 – Valutazione di congruità delle offerte – Costi medi del lavoro – Tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro – Parametri derogabili – Indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta – Dimostrazione delle circostanze idonee alla riduzione dei costi – Giudizio di verifica della congruità dell’offerta – Potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 13 Febbraio 2013
Numero: 881
Data di udienza: 6 Febbraio 2013
Presidente: Mastrocola
Estensore: Buonauro


Premassima

* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Notificazione alle persone giuridiche – Modalità – APPALTI – Verifica dell’anomalia al di fuori dell’ipotesi di superamento della soglia – Facoltà dell’amministrazione – Criterio discrezionale – Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 163/2006 – Valutazione di congruità delle offerte – Costi medi del lavoro – Tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro – Parametri derogabili – Indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta – Dimostrazione delle circostanze idonee alla riduzione dei costi – Giudizio di verifica della congruità dell’offerta – Potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 13 febbraio 2013, n. 881


DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Notificazione alle persone giuridiche – Modalità.

In tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145, comma 1, c.p.c. ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli art. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 3 novembre 2009 n. 23212 e Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 2010 n. 19986).

Pres. Mastrocola, Est. Buonauro – S. s.r.l. (avv.ti D’Angelo e Rossetti) c. C. s.p.a. (avv. Olacco)


APPALTI – Verifica dell’anomalia al di fuori dell’ipotesi di superamento della soglia – Facoltà dell’amministrazione – Criterio discrezionale – Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 163/2006.

L’articolo 86 del codice dei contratti pubblici obbliga la stazione appaltante a procedere alla valutazione di congruità dell’offerta ove la stessa consegua un punteggio (sia in relazione all’offerta tecnica che in relazione a quella economica) non inferiore ai quattro quinti. Tuttavia la norma non impedisce alla stazione appaltante, ove ne ravvisi l’opportunità, di procedere allo scrutinio di sostenibilità economica dell’offerta risultata aggiudicataria, poiché tale fase rappresenta comunque una maggiore garanzia di affidabilità del buon esito della procedura di gara: al terzo comma prevede infatti un criterio discrezionale, che consente alla Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (non dovendosi dunque prendere a parametro congiuntamente sia l’offerta economica che quella tecnica). Tale potere di verifica dell’anomalia dell’offerta, al di fuori delle ipotesi di superamento della soglia, costituisce una facoltà dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 23768), ed è esercitabile anche ove la norma non sia stata richiamata nel bando, essendo espressione di un meccanismo di integrazione ex lege della lex specialis di gara (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 19 marzo 2010, n. 790).

Pres. Mastrocola, Est. Buonauro – S. s.r.l. (avv.ti D’Angelo e Rossetti) c. C. s.p.a. (avv. Olacco)

APPALTI – Valutazione di congruità delle offerte – Costi medi del lavoro – Tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro – Parametri derogabili – Indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta – dimostrazione delle circostanze idonee alla riduzione dei costi.

Nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006 , n. 1598). I valori previsti dalle tabelle, dunque, non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all’esclusione automatica dell’offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, in linea con il principio a codificato dall’art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE – secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.

Pres. Mastrocola, Est. Buonauro – S. s.r.l. (avv.ti D’Angelo e Rossetti) c. C. s.p.a. (avv. Olacco)

APPALTI – Giudizio di verifica della congruità dell’offerta – Potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.

Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (giurisprudenza consolidata: cfr., ex aliis, Consiglio Stato, a.p., n. 36 del 29 novembre 2012, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2009 n. 497 e 20 maggio 2008 n. 2348; TAR Campania Napoli, Sez. I, 3 luglio 2009 n. 3717).

Pres. Mastrocola, Est. Buonauro – S. s.r.l. (avv.ti D’Angelo e Rossetti) c. C. s.p.a. (avv. Olacco)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 13 febbraio 2013, n. 881

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 13 febbraio 2013, n. 881

N. 00881/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04717/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.A.Com. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco D’Angelo e Leda Rossetti, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, Corso Umberto I, n. 58;

contro

Compagnia Trasporti Pubblici Napoli S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Olacco, con domicilio eletto in Napoli, via P. Dei Francesi, n. 37/E – Sede C.T.P.;

nei confronti di

Euroservizi Generali S.r.l., n.c.;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

– del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1063/PG/DG del 24.6.2011 di comunicazione di esclusione della Sacom s.r.l. dalla gara indetta dalla C.T.P. (CIG 03416881) per l’affidamento del servizio di pulizia autobus/filobus e pulizie immobili;

– di tutti gli atti relativi al giudizio di anomalia, ivi compreso il verbale di gara n. 14 del 19.4.2011, nonché il provvedimento con il quale il c.d.a. della C.T.P. ha disposto l’aggiudicazione in via definitiva alla Euroservzi Generali s.p.a. e di tutti gli atti connessi;

nonché per la declaratoria del contratto eventualmente stipulato e per l’accertamento della ricorrente all’aggiudicazione della gara e del conseguente risarcimento dei danni subiti;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2011:

– dei medesimi atti, nonché dei verbali di gara (dal n. 9 al n. 15) all’esito dei quali è stato formulato il giudizio di anomalia dell’offerta presentata da Sacom s.r.l..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Compagnia Trasporti Pubblici Napoli S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La C.T.P. Compagnia Trasporti Pubblici s.p.a. ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento triennale del servizio di pulizia degli autobus, filobus ed immobili, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara hanno partecipato due imprese, la Sacom s.r.l. e la Euroservizi Generali s.r.l.

All’esito dell’espletamento delle operazioni di gara, che si sono svolte nell’arco di otto sedute, migliore offerta è risultata quella della Euroservizi Generali s.r.l. con 86,41 pts, di cui 55,91 per l’offerta economica e 30,50 per quella tecnica, mentre la Sacom s.r.l. è giunta seconda con una differenza di appena 0,41 pts, avendo conseguito 86 punti, di cui 60 punti per l’offerta economica e 26 per quella tecnica.

A seguito di ricorso, il Tribunale, con decisione n. 596 del 2011, in accoglimento delle ragioni della ricorrente Sacom, ha annullato l’aggiudicazione originaria.

La commissione di gara, in esecuzione della sentenza, il cui appello è tutt’ora pendente, ha rinnovato le operazioni di gara, attribuendo il miglior punteggio alla Sacom.

Tuttavia, all’esito dell’esame di congruità dell’offerta da questa presentata, dopo un articolato contraddittorio, la Commissione di gara ha proceduto all’esclusione della Sacom, non risultando giustificata la voce di costo relativa al personale da utilizzare in sostituzione.

Avverso il giudizio di anomalia è insorta la ricorrente, che denunzia la violazione degli articoli 86, 87 e 88 del codice degli appalti, violazione del principio di imparzialità, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l’offerta non doveva essere sottoposta a scrutinio e poiché il giudizio risulta illegittimo per erroneità e falsità dei presupposti.

Deposita a tal fine una perizia tecnica, corredata da documentazione, atta a dimostrare la sostenibilità economica dell’offerta presentata in gara.

Resiste in giudizio la stazione appaltante, che conclude per la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti estende l’impugnativa ai verbali di gara relativi alla fase di valutazione della congruità dell’offerta.

Poiché la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti non si è perfezionata nei confronti della controinteressata Euroservizi, previa autorizzazione del Tribunale, gli atti sono stati nuovamente notificati presso la sede dell’impresa (Torino, via Vigone, n. 34), che presso l’indirizzo dell’amministratore unico e legale rappresentante Bumbu Ion Florin (al medesimo indirizzo), nonché presso la casa comunale ai sensi dell’articolo 143 del c.p.c..

Respinta l’istanza cautelare, all’udienza di discussione del 20 febbraio gennaio 2013 la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente occorre vagliare l’integrità del contraddittorio, con riferimento alla validità della notifica nei confronti della controinteressata Euroservizi.

In fatto il ricorso introduttivo è stato notificato, senza successo, presso la sede legale dell’epoca (Napoli, Corso Umberto I, n. 90), con emissione del CAD immesso in cassetta in data 2.8.2011, mentre i motivi aggiunti sono stati spediti per la notifica il 24.11.2011, senza successo, sia presso la sede alla società presso la sede storica (Napoli, Corso Umberto I, n. 90), che presso la nuova sede risultante dalla visura camerale (Torino, via Vigone, n. 34).

Previa autorizzazione, i motivi aggiunti sono stati rinotificati alla società presso la nuova sede risultante dalla visura camerale (Torino, via Vigone, n. 34), nonché al legale rappresentante presso l’indirizzo ed, infine, presso la casa comunale nell’ultima residenza conosciuta ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., onde deve ritenersi perfezionato il procedimento di notifica nei confronti di tale soggetto.

In tema di notificazione alle persone giuridiche (siano esse società di capitali o di persone), se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145, comma 1, c.p.c. ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del comma 3 del medesimo art. 145, le disposizioni degli art. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 3 novembre 2009 n. 23212 e Cassazione civile, sez. III, 21 settembre 2010 n. 19986).

Nel caso di specie, coincidendo l’indirizzo del legale rappresentante con quello della società, non occorre procedere con le forme di cui all’articolo 140 c.p.c., con conseguente perfezionamento del processo notificatorio mediante il deposito degli atti presso la casa comunale dell’ultima residenza conosciuta.

Nel merito la prima censura si rivela priva di fondamento.

Ed invero l’articolo 86 del codice dei contratti pubblici obbliga la stazione appaltante a procedere alla valutazione di congruità dell’offerta ove la stessa consegua un punteggio (sia in relazione all’offerta tecnica che in relazione a quella economica) non inferiore ai quattro quinti, circostanza pacificamente da escludere nel caso di specie.

Tuttavia la norma non impedisce alla stazione appaltante, ove ne ravvisi l’opportunità, di procedere allo scrutinio di sostenibilità economica dell’offerta risultata aggiudicataria, poiché tale fase rappresenta comunque una maggiore garanzia di affidabilità del buon esito della procedura di gara.

Come noto, infatti, l’art. 86 del codice dei contratti pubblici, al terzo comma, stabilisce un criterio discrezionale, che consente alla Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (non dovendosi dunque prendere a parametro congiuntamente sia l’offerta economica che quella tecnica).

Tale potere di verifica dell’anomalia dell’offerta, al di fuori delle ipotesi di superamento della soglia, costituisce una facoltà dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 23768), ed è esercitabile anche ove la norma non sia stata richiamata nel bando, essendo espressione di un meccanismo di integrazione ex lege della lex specialis di gara (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 19 marzo 2010, n. 790).

Peraltro, nel caso di specie, la commissione ha deciso di procedere ad un approfondimento della congruità dell’offerte in base ad un elemento specifico, ossia la disamina delle giustificazioni fornite dalla società già in sede di presentazione dell’offerta, in coerenza con la lex specialis di gara.

Legittimamente, dunque, tale facoltà è stata esercitata dalla C.T.P..

Pertanto, ai fini della decisione della controversia, occorre verificare se il comportamento tenuto dalla Commissione di gara evidenzi profili di irrazionalità e di contraddittorietà del giudizio di anomalia dell’offerta.

Nel caso in esame, dunque, la verifica deve appuntarsi sulla ragionevolezza della motivazione esplicitata dalla stazione appaltante avverso la sostenibilità complessiva dell’offerta della SACOM, alla luce delle giustificazioni offerte. Al termine di un’articolata fase procedimentale in contraddittorio (cfr. verbali di gara n. 9 – 15) la stazione appaltante ha fondato il giudizio di incongruità in relazione alla voce dei costi del personale, poiché, mediante l’analisi delle ore non lavorate, risultava una media di retribuzione oraria sensibilmente inferiore a quella prevista dalla apposite tabelle ministeriale (nello specifico a fronte di un costo orario tabellare pari a 15,05 euro ed ad un costo orario per le sostituzioni pari ad 11,39, mentre l’offerta della Sacom proporrebbe un costo medio orario per le sostituzioni pari a 6,40 euro ).

L’aggiudicataria si è difesa sostenendo che il costo derivante dall’applicazione delle tabelle fise è stato ridotto in considerazione della peculiare organizzazione aziendale che consente di sfruttare, praticamente a costo zero, lavoratori impegnati in altre commesse non a tempo pieno.

È noto che nella valutazione della congruità delle offerte presentate nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 marzo 2006 , n. 1598).

I valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi, dunque, non fissano criteri rigidi e perentori, tali da dar luogo, nel caso di mancato rispetto, all’esclusione automatica dell’offerta, dovendo per contro, in caso di sensibile scostamento, la stazione appaltante disporre la verifica delle anomalie ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 163 del 2006, in linea con il principio a codificato dall’art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE – secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.

D’altra parte lo stesso d.m. Lavoro 16 giugno 2005 precisa all’art. 2 che costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione ai benefici contributivi e fiscali di cui l’impresa può usufruire (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 23 luglio 2007, n. 632).

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione allegata che l’amministrazione, lungi dall’escludere immediatamente l’impresa ricorrente, ha richiesto a quest’ultima giustificazioni in ordine all’offerta presentata, con particolare riferimento all’indicazione del costo per la manodopera (che, come è noto, per tali tipologia di servizi costituisce una voce di costo importante).

In sede di contraddittorio la ricorrente ha sostanzialmente chiarito che le ore di sostituzione (vale a dire le ore utili a coprire le 507 ore all’anno teoricamente non lavorate secondo la tabella ministeriale) non comportano costi aggiuntivi per la concorrente grazie alla disponibilità della manodopera il cui costo è già ammortizzato mediante l’espletamento di altri affidamenti, il quali essendo “spot” o su chiamata, consentono di impiegare tale personale anche al di fuori di quella specifica commessa cui sono dedicati.

Solo mediante la documentazione allegata alla perizia depositata in atti, peraltro, la società ricorrente si premura di dimostrare analiticamente la disponibilità del numero del personale impiegato in altre commesse e la tipologia dei relativi affidamenti di servizi, evidenziando l’esubero di manodopera da reimpiegare nell’appalto in oggetto senza alcun costo aggiuntivo.

In diritto vale osservare che, con riferimento all’accertato scostamento dalle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera, se è pacifico che queste, per alcune voci, espongono dati non inderogabili, è altrettanto pacifico che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (art. 86, comma 3 bis, d. lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici).

Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di costo che nelle tabelle ministeriali risultano derogabili in tanto può esser accettato, in quanto risulti puntualmente giustificato. Ed una tale dimostrazione deve essere particolarmente rigorosa con riferimento alle cd. ore annue mediamente lavorate dal personale poiché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali.

Nel caso di specie la motivazione addotta dalla aggiudicataria, oltre a trovare una sua compiuta elaborazione nella inammissibile sede giurisdizionale, si basa su una non ragionevole prospettazione di economie aziendali dovute all’impiego non esaustivo di manodopera in altre commesse (unica circostanza che avrebbe consentito di economizzare il costo delle ore non lavorate dai parte dei 27 addetti stabili all’espletamento della commessa in oggetto).

Ancorché in sede di valutazione dell’anomalia ogni offerta debba essere presa in considerazione in base alle caratteristiche economiche ed organizzative di ciascuna impresa e delle condizioni di cui fruisce nell’effettuazione di una determinata prestazione, la valutazione effettuata dalla commissione non si palesa illogica o irragionevole, ferma restando l’insindacabilità nel merito della affidabilità della stessa.

È noto, in punto di diritto, che gli spazi riservati al Collegio ai fini della valutazione dell’operato dell’amministrazione risentano del peculiare carattere tecnico-discrezionale dell’operato della Commissione. Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (giurisprudenza consolidata: cfr., ex aliis, Consiglio Stato, a.p., n. 36 del 29 novembre 2012, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2009 n. 497 e 20 maggio 2008 n. 2348; TAR Campania Napoli, Sez. I, 3 luglio 2009 n. 3717).

Pur volendo aderire all’assunto attoreo in punto di ammortizzabilità ab externo del costo per le unità lavorative aggiuntive, non risulta dagli atti del processo che le giustificazioni fornite in sede di gara contengano alcuna efficace dimostrazione della minore incidenza di tale costo sull’appalto in questione, in termini di numero di ore annue e di unità di personale.

In altre parole, essendo difficilmente ipotizzabile, a fronte di un nuovo impegno contrattuale, un apporto di personale proveniente da altri cantieri senza alcun onere economico aggiuntivo, la stazione appaltante non ha dato credito alle giustificazioni in merito, per quanto il costo in parola possa beneficiare di una sensibile decurtazione in virtù di un preesistente contesto organizzativo. Non sembra dunque irragionevole il giudizio di inaffidabilità di un’offerta che si fonda su di un costo per il personale totalmente sterilizzato, né la stazione appaltante è stata messa in condizione di comprendere da quale cantiere ed in forza di quale rapporto contrattuale sarebbe possibile ottenere il prestito “gratuito” di unità lavorative aggiuntive, posto che appare poco credibile (oltre che indice di scarsa efficienza organizzativa) la dedotta disponibilità gratuita di forza lavoro.

Pertanto, la valutazione di anomalia si presenta supportata da un corredo motivazionale sufficientemente rigoroso ed analitico, nel quale si sono ricostruiti i punti salienti dell’espletato contraddittorio procedimentale e si è dato conto degli elementi di incongruità dell’offerta ritenuti insuperabili ai fini del giudizio di affidabilità della stessa (cfr. Tar Napoli, I, n. 483 del 2013).

In base alle considerazioni esposte, le censure devono essere respinte, con compensazione delle spese di lite in virtù della complessiva evoluzione della procedura di gara e del relativo contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
           

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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