* SICUREZZA SUL LAVORO – Rendita da inabilità permanente per malattia professionale – Termine di prescrizione – Decorrenza dal momento dalla certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato – Danno biologico del lavoratore per assunzioni di polveri tossiche – Mancata conoscenza dell’effetto nocivo dell’amianto – Mancata predisposizione di misure di sicurezza – Responsabilità dell’ente – Sussistenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 14 Maggio 2012
Numero: 2232
Data di udienza: 14 Marzo 2012
Presidente: Nappi
Estensore: Passarelli Di Napoli
Premassima
* SICUREZZA SUL LAVORO – Rendita da inabilità permanente per malattia professionale – Termine di prescrizione – Decorrenza dal momento dalla certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato – Danno biologico del lavoratore per assunzioni di polveri tossiche – Mancata conoscenza dell’effetto nocivo dell’amianto – Mancata predisposizione di misure di sicurezza – Responsabilità dell’ente – Sussistenza.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^– 14 maggio 2012, n. 2232
Sicurezza sul lavoro – Rendita da inabilità permanente per malattia professionale – Termine di prescrizione – Decorrenza dal momento dalla certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato.
Il termine di prescrizione decennale dell’azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile.
Pres. Nappi, Est. Passarelli Di Napoli – A.P. (avv.ti Leone e Leone) c. C.N.R. (Avv. Stato)
Sicurezza sul lavoro – Danno biologico del lavoratore per assunzioni di polveri tossiche – Mancata conoscenza dell’effetto nocivo dell’amianto – Mancata predisposizione di misure di sicurezza – Responsabilità dell’ente – Sussistenza.
Il fatto che – all’epoca in cui è stato cagionato il danno biologico al lavoratore – non fossero note le caratteristiche dell’amianto quale sostanza nociva alla salute, non è sufficiente ad escludere la colpa per omissione dell’ente, in quanto è comunque principio pacifico che il lavoratore deve poter operare in un ambiente salubre e che l’inalazione di polveri comporta, comunque, un disagio alla persona; pertanto, quando l’ente non ha predisposto le misure di sicurezza minime (aerazione dei locali, mascherine per gli operai), questo deve essere considerato responsabile per violazione dell’art. 2087 c.c., per non aver adottato le precauzioni necessarie a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
Pres. Nappi, Est. Passarelli Di Napoli – A.P. (avv.ti Leone e Leone) c. C.N.R. (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^– 14 maggio 2012, n. 2232SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^– 14 maggio 2012, n. 2232
N. 02232/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05011/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5011 del 2011, proposto da:
Antonio Panetta, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio eletto presso Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci N.23;
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11
Per la condanna del CNR al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente nel corso dell’attività lavorativa, dovuti all’amianto e ad altri agenti patogeni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5011 dell’anno 2011, la parte ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
aver proposto dinanzi al Tribunale di Napoli sez. lavoro, con ricorso depositato in data 08.09.2000, una domanda risarcitoria nel confronti del CNR stesso per i danni subiti nel corso dell’attività lavorativa, dovuti all’amianto e ad altri agenti patogeni;
che il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso, con conseguente condanna del CNR al risarcimento dei danni, con sentenza n. 4672 del 14.01.2004;
che, tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della predetta sentenza, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con sentenza n. 1380 del 10.02.2011;
di aver pertanto riassunto il giudizio dinanzi al Tar, proponendo analoga domanda;
di ribadire, pertanto, di essere stato assunto dal CNR nel 1969 e di essere stato addetto, in qualità di operatore tecnico professionale, con mansioni di tornitore ed aggiustatore meccanico, all’officina meccanica; e di essere stato a contatto con amianto ed altre polveri, organiche ed inorganiche, senza che i rischi di tale esposizione agli agenti patogeni fossero mai stati segnalati al ricorrente, e senza che il CNR avesse mai adottato le precauzioni necessarie a salvaguardare l’incolumità del lavoratore;
di aver pertanto ottenuto, in data 13.04.1989, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una silicosi polmonare; poi, in data 13.07.1990, per una ipoacusia neurosensoriale bilaterale; e di aver subito, in data 22.12.1997, un intervento di lobectomia superiore sinistra per un adenocarcinoma polmonare;
che il Tribunale di Napoli, all’esito delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio, riconosceva la responsabilità del CNR;
che, pertanto, non sussistevano dubbi sulla responsabilità del CNR.
Instava quindi per l’accoglimento della domanda con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 14.03.2012, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
L’Amministrazione eccepiva preliminarmente la decadenza dall’azione ex art. 69 d.lgs. 165/2001, per mancato rispetto del termine del 15.09.2000; in subordine la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che il ricorrente era consapevole della malattia fin dal 1986, anno in cui aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio; come ha infatti affermato le Sezioni unite, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui la malattia viene percepita, o avrebbe potuto esserlo, quale danno ingiusto conseguente al preteso comportamento illecito del CNR; l’infondatezza del ricorso nel merito.
In memoria depositata in data 10.02.2012 il ricorrente replicava di aver proposto l’azione dinanzi al giudice ordinario prima del 15.09.2000, e di aver riassunto tempestivamente la causa dinanzi al giudice amministrativo dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione da parte della Corte d’Appello, sicché nessuna decadenza può essere maturata; quanto alla prescrizione, il ricorrente eccepiva di aver conosciuto la gravità della patologia da cui era affetto solo nel 1997, anno in cui gli veniva diagnosticato un cancro; nel 1986 era stata diagnosticata una semplice patologica cronico respiratoria; la fondatezza del ricorso nel merito è palese, come si evince dal quadro probatorio emerso dinanzi al giudice ordinario, ed utilizzabile per effetto della traslatio iudicii.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di decadenza dall’azione ex art. 69 d.lgs. 165/2001, per mancato rispetto del termine del 15.09.2000. Risulta infatti, dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria presso il Tribunale di Napoli in data 05.07.2011, che il ricorso proposto dal Panetta per il risarcimento dei danni in questione fu iscritto al Ruolo Generale del Tribunale di Napoli in data 08.09.2000 (e non in data 18.09.2000, come invece scritto nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 4672 del 14.01.2004).
Anche l’eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata. Sostiene l’Avvocatura dello Stato che il ricorrente era consapevole della malattia fin dal 1986, anno in cui aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio. In realtà, nel 1986 era stata diagnosticata una semplice patologica cronico respiratoria; nel 1990 fu diagnosticata una broncopatia cronica da professionale inalazione di polveri miste; nel 1994 fu diagnosticata una broncopneumopatia da inalazione di polveri miste con notevole compromissione funzionale respiratoria; e soltanto nel 1997 al ricorrente viene diagnosticato un cancro. In altri termini, appare ragionevole ritenere che solo nel 1997, o comunque in epoca successiva al 1990, il ricorrente abbia iniziato a percepire la gravità della patologia; ed è pacifico che “il termine di prescrizione dell’azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile” (Cass. Sez. lav. N. 14281/2011). Inoltre, giova ricordare come – trattandosi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, come affermato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 1380 del 10.02.2011 – il termine di prescrizione è decennale e non quinquennale, come sostenuto dalla difesa del CNR dinanzi al giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è fondato è va accolto.
Infatti, è stato dimostrato, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, che “l’ambiente di lavoro del ricorrente era costituito da un locale seminterrato, che aveva soltanto alcuni “finestrini”; i dipendenti dell’Istituto sapevano, almeno dal 1973 (epoca indicata dal teste Fumo Enzo) che i materiali utilizzati erano costituiti anche da amianto, e sapevano che una parte delle sostanze impiegate nelle strutture e nelle lavorazioni contenevano amianto; peraltro, la bonifica degli ambienti è stata effettuata, sempre secondo le dichiarazioni dei testi escussi, dopo il 1992; infine, i dipendenti che lavoravano nei locali contenenti le fibre di amianto non utilizzavano mascherine, che sono state utilizzate solo a partire dagli anni ottanta e non erano, comunque, idonee a trattenere le fibre di amianto” (così la sentenza del Tribunale di Napoli).
Risulta altresì provato che il ricorrente ha lavorato per il CNR dal 1969 al 1990, e che è stato addetto, in qualità di operatore tecnico professionale, con mansioni di tornitore ed aggiustatore meccanico, all’officina meccanica; e che è stato a contatto con amianto ed altre polveri, organiche ed inorganiche.
Anche il CTU ha confermato che “non possono esservi ragionevoli dubbi circa il rapporto causale o almeno concausale preponderante tra l’esposizione per motivi e circostanze lavorative ad amianto del ricorrente e sviluppo dell’adenocarcinoma polmonare”, concludendo che nel caso di specie il ricorrente ha subito un danno biologico nella misura dell’85%. Le conclusioni del CTU, prosegue il Tribunale di Napoli, non sono state smentite dalle relazioni dei consulenti del CNR, che si sono limitati ad affermazioni di carattere generale sull’eziologia dell’adenocarcinoma polmonare senza considerare la specifica storia clinica del ricorrente.
Risulta infine provata anche la responsabilità del CNR per violazione dell’art. 2087 c.c., atteso che l’ambiente di lavoro era privo di una buona aerazione e che non erano state adottate le precauzioni necessarie a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori (in particolare, mancavano attrezzature idonee ad evitare l’inalazione di gas e polveri e non erano state fornite mascherine).
Come già osservato dal Tribunale di Napoli, il fatto che – all’epoca in cui è stato cagionato il danno biologico al ricorrente – non fossero note le caratteristiche dell’amianto quale sostanza nociva alla salute non è sufficiente ad escludere la colpa per omissione del CNR; infatti, era comunque noto che il lavoratore deve poter operare in un ambiente salubre e che l’inalazione di polveri comporta, comunque, un disagio alla persona; sicché il non aver predisposto le misure di sicurezza minime (aerazione dei locali, mascherine per gli operai) espone l’Istituto a responsabilità.
Circa la quantificazione dei danni, si ritiene preferibile richiamarsi alla determinazione, in via equitativa, effettuata dal Tribunale di Napoli, consistente in euro 182.663,05 per danno biologico, ed euro 90.379,95 per danno morale (risarcibile, in quanto è possibile configurare il reato di lesioni colpose a danno del ricorrente) con interessi legali dalla data di pronunzia della predetta sentenza, e cioè dal 14.01.2004.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 5011 dell’anno 2011 e per l’effetto condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 182.663,05 per danno biologico, ed euro 90.379,95 per danno morale, oltre interessi legali dal 14.01.2004;
2. Condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)