Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5245 | Data di udienza: 8 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Trasferimento di opere abusivamente realizzate in zona sismica – Buona fede dell’acquirente – Presunzione legale di conoscenza delle prescrizioni del piano regolatore generale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2016
Numero: 5245
Data di udienza: 8 Novembre 2016
Presidente: Rovis
Estensore: Nunziata


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Trasferimento di opere abusivamente realizzate in zona sismica – Buona fede dell’acquirente – Presunzione legale di conoscenza delle prescrizioni del piano regolatore generale.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 14 novembre 2016, n.  5245


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Trasferimento di opere abusivamente realizzate in zona sismica – Buona fede dell’acquirente – Presunzione legale di conoscenza delle prescrizioni del piano regolatore generale.

In tema di trasferimento di opere abusivamente realizzate  in zona sismica, acquista rilievo il solo dato oggettivo dell’intervenuta abusiva edificazione, a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede dell’acquirente, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante (cfr., TAR Toscana sez. III 17.9.2013, n. 1278; TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 settembre 2011, n. 4357; id., 15 marzo 2010, n. 1452; TAR Lombardia, II, 27 aprile 2011, n. 1067). In altri termini, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2013, n. 15981; sez. III, 2.10.2008, n. 37472). In questo senso, non è sufficiente il mero affidamento nelle informazioni fornite dal notaio rogante o dal venditore, dovendosi rispondere compiutamente alla presunzione legale di conoscenza delle prescrizioni del piano regolatore generale.


Pres. Rovis, Est. Nunziata –R.G.B.  (avv.ti Emanuele e D’Alterio) c. Regione Campania (avv. Audino) e altro (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 14 novembre 2016, n. 5245

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 14 novembre 2016, n.  5245

Pubblicato il 14/11/2016

N. 05245/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2010 proposto dal Sig. Riccio Giovan Battista, rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuele e Michele D’Alterio e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Viale A. Gramsci n.19;


contro

Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antimo Gaudino e con domicilio eletto presso la Sede in Napoli, Via S. Lucia n.81;

per l’annullamento

delle ordinanze di demolizione n.164/09 e n.182/09, dei verbali di sopralluogo del 5/8/09 e del 7/8/09, nonché delle ordinanze di sospensione dei lavori della Regione Campania del 14/9/09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;
Vista la documentazione con istanza di rinvio depositata da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato Relatore all’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016 il Cons. Gabriele Nunziata e udito l’avvocato di parte ricorrente come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Espone in fatto parte ricorrente che nel 1999 gli veniva donato fabbricato composto da piano seminterrato, piano terra, primo piano e secondo piano in Giugliano alla Via D’Annunzio n.23; il secondo piano era stato realizzato dai genitori del ricorrente senza titolo abilitativo in quanto si era costruita una mansarda in luogo della copertura a tetto. A seguito di sopralluogo della P.M. sono state adottate le impugnate ordinanze di identico contenuto.

Si è costituita solo la Regione Campania per effettuare una diversa ricostruzione in fatto e replicare ai motivi di ricorso.

Alla udienza pubblica dell’8 novembre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.


DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione della Legge n.241/1990, degli artt.31 e 33 del DPR n.380/2001, del giusto procedimento, nonché la carenza i istruttoria.

2. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato nel merito per i motivi di seguito specificati, ragion per cui a nulla rileva l’avvenuta presentazione di istanza di sanatoria con relativa richiesta di rinvio.

3. Costituisce circostanza non contestata che le opere edificate senza permesso di costruire consistono in sottotetto lato dx scala occupato dal committente previo cambio della destinazione d’uso, nonché in sottotetto lato sx scala realizzato previo arretramento lati nord e sud con realizzazione di 2 balconi e 4 vani porte completi di infissi esterni e napoletane in ferro. La violazione dell’art.15 del R.E. esclude che possa ritenersi integrato alcun difetto di istruttoria, per cui sono infondate le censure sviluppate sul punto in sede ricorsuale.

3.1 Sotto ulteriore profilo va rilevato che le opere abusivamente realizzate sono ubicate in zona sismica e l’edificazione non è stata preceduta dal deposito dei prescritti atti progettuali, né seguita dal necessario collaudo; ciò contrasta con le disposizioni di settore di cui alla L.R. n.9/1983 secondo le quali, in siffatte circostanze, viene assegnato alla parte un termine affinchè depositi gli elaborati nelle forme di legge e, qualora dalle verifiche tecniche del collaudatore risulti che il manufatto costituisce pericolo attuale e contingente, l’interessato ed il Comune provvedono all’esecuzione immediata delle opere provvisionali necessarie per la tutela dei cittadini.

3.2 Per tali motivi nella fattispecie, attesa la natura vincolata del potere, non è configurabile alcun affidamento tutelabile all’effettuazione di un abusivo intervento edilizio in area soggetta a rischio sismico; similmente non può dirsi integrata alcuna violazione procedimentale, atteso che la parte ricorrente era a conoscenza della possibilità di depositare la attestazione di conformità del manufatto alla normativa sismica vigente per poi ottenere la revoca dei provvedimenti repressivi ma non ha effettuato tale adempimento, così come, quanto all’asserito difetto di motivazione, è pacifico che, con riguardo ad un organismo edilizio siccome realizzato in assenza dei presupposti di legge, in caso di ordine di demolizione non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l’adozione dell’ordine de quo è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione, nel caso specifico, di opera abusiva in area soggetta a rischio sismico, con la conseguenza che il provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4.2.2012, n. 227; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9.2.2012, n. 693).

In ogni caso a nulla rileva che il secondo piano fosse stato realizzato dai genitori, perché in tali fattispecie si prescinde dallo stato soggettivo di buona o mala fede dell’acquirente avuto riguardo al dato oggettivo dell’intervenuta abusiva edificazione, fermo restando che la tutela dei terzi acquirenti in buona fede, estranei all’illecito, può essere fatta valere in sede civile nei confronti dell’alienante (cfr., TAR Toscana sez. III 17.9.2013, n. 1278; TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 settembre 2011, n. 4357; id., 15 marzo 2010, n. 1452; TAR Lombardia, II, 27 aprile 2011, n. 1067). In altri termini, i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificazione di zona, avvertendo che il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore (Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2013, n. 15981; sez. III, 2.10.2008, n. 37472). In questo senso, non è sufficiente il mero affidamento nelle informazioni fornite dal notaio rogante o dal venditore, dovendosi rispondere compiutamente alla presunzione legale di conoscenza delle prescrizioni del piano regolatore generale (facilmente verificabili, come già detto, con un certificato di destinazione urbanistica).

3.3 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito da giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato per come infondato.

Sussistono particolari motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere

L’ESTENSORE
Gabriele Nunziata

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis
        
        
IL SEGRETARIO
 

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