* APPALTI – Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo aggregativo-compensatore – Adozione della formula Pmin/Pi (dove Pi è il prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin è il minor prezzo offerto) – Violazione dei criteri di calcolo di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207/2010 – Inconfigurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2016
Numero: 847
Data di udienza: 27 Gennaio 2016
Presidente: Veneziano
Estensore: Raiola
Premassima
* APPALTI – Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo aggregativo-compensatore – Adozione della formula Pmin/Pi (dove Pi è il prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin è il minor prezzo offerto) – Violazione dei criteri di calcolo di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207/2010 – Inconfigurabilità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 15 febbraio 2016, n. 847
APPALTI – Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo aggregativo-compensatore – Adozione della formula Pmin/Pi (dove Pi è il prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin è il minor prezzo offerto) – Violazione dei criteri di calcolo di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207/2010 – Inconfigurabilità.
Alla stregua dell’allegato G al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, in applicazione del quale, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, il punteggio è assegnato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, assegnato ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. Peraltro, non potendosi contestare che plurime possono essere le formule matematiche in cui si declina il principio di interpolazione lineare – la scelta in ordine alle quali costituisce espressione di discrezionalità tecnica – non è irragionevole l’adozione della formula matematica Pmin/Pi, dove Pi è il prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin è il minor prezzo offerto con un fattore ponderale di punto 15, che esprime le reali differenze esistenti tra i valori di offerta, limitandosi a tradurle in coefficienti che fungono da presupposto per i punteggi da assegnare. In altri termini, l’impiego di detta formula non è finalizzato all’individuazione delle offerte estreme (minime e massime), ma ad interpolare quelle intermedie, cioè quelle che non raggiungono né il valore zero, né il valore 1 e che, rispetto a tale funzione, la formula è in grado di svolgere appieno il suo ruolo (TAR Sicilia, Catania, I, 16 gennaio 2015, n.131). Non sussiste inoltre alcuna violazione dei criteri di calcolo indicati nell’allegato G del regolamento di esecuzione del d. lgs. 163/2006, posto che questo non impone l’utilizzo di uno specifico metodo di attribuzione del punteggio, affidandone la scelta alla discrezionalità della stazione appaltante, essendo la sola, ovvia, condizione essenziale che qualunque metodo di valutazione deve rispettare quella di consentire una valutazione differenziata delle molteplici offerte presentate dai concorrenti.
Pres. Veneziano, Est. Raiola – P. s.r.l. (avv. Migliarotti) c. Comune di Moiano (avv. Massaro)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 15 febbraio 2016, n. 847SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 15 febbraio 2016, n. 847
N. 00847/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05072/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5072 del 2015, proposto da:
Pisaniello Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Migliarotti, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Mille n. 16;
contro
Comune di Moiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cecilia Massaro, con la quale elettivamente domicilia in S. Agata dei Goti al Viale Giannelli n.38 e perciò domiciliato in forza di legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Napoli;
nei confronti di
Edilcostruzioni Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;
per l’annullamento
1.del bando di gara nella parte in cui prevede come criterio di attribuzione del punteggio per l’elemento prezzo l’utilizzo della formula matematica Pmin/Pi dove Pi è il prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin e il minor prezzo offerto con un fattore ponderale di punto 15;
2.del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, comunicato in data 22/09/2015, in favore della Edil Costruzioni Group s.r.l.;
3.degli altri atti di gara e, segnatamente, del verbale di gara di apertura dell’offerta economica nella parte in cui la Commissione ha attribuito alla controinteressata il punteggio di 14,507 punti su 15 a fronte di un ribasso del 6,232%, individuandola come migliore offerente e classificando al secondo posto l’ATI ricorrente, della nota prot. n.4971/2015 di rigetto del preavviso di ricorso, ai sensi dell’art.234bis d.lgs. n.163/2006, del 21 luglio 2015;
4.di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moiano e della Edilcostruzioni Group S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 07/1072015 e depositato in data 21/1072015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, premettendo in fatto:
-di aver partecipato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto di lavori per il “completamento e potenziamento del sistema idrico comunale”, con importo a base d’asta €.1.831.813, 00# e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-di essersi classificata seconda in graduatoria, nonostante avesse offerto il ribasso di 9,3155, cui era seguita l’attribuzione di punti 15,00, laddove l’aggiudicataria aveva offerto il minor ribasso pari a 6,232%, conseguendo punti 14,507;
-che la formula matematica prevista dal bando di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica (Pmin/pi) era da considerarsi irragionevole, perché conduceva ad uno svilimento del peso dell’offerta economica rispetto a quello dell’offerta tecnica nella valutazione complessiva dell’offerta, e, comunque, era in contrasto con le previsioni di cui all’allegato G d.p.r. n.207/2010, lett. B;
-che, infatti, la formula adottata dalla Stazione appaltante, nel caso di specie, in presenza di un prezzo offerto, pari a 0,00% e, quindi di un ribasso coincidente con la base d’asta, avrebbe condotto all’attribuzione di un punteggio pari a 13,605 punti e non zero, come invece previsto dalla legge;
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:
I.Violazione dell’art.97 cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art.83 d.lgs. n.163/2006 – violazione dei principi in materia di attribuzione del punteggio alla voce “prezzo” – Eccesso di potere per irrazionalità – Sviamento – Violazione e falsa applicazione dell’allegato G del d.p.r. 207/2010 in quanto il peso, previsto dalla lex specialis, dei 15 punti per l’elemento prezzo sarebbe stato solo apparente.
Si costituiva e resisteva in giudizio il Comune di Moiano, il quale richiamava, a sostegno del proprio operato, il parere di pre-contenzioso dell’ANAC n. 9 del 13/02/2013 e l’orientamento della giurisprudenza amministrativa sul tema.
Si costituiva, altresì, la controinteressata società Edil Costruzioni Group s.r.l., la quale eccepiva la tardività del ricorso, quanto all’impugnazione del bando, pubblicato in data 08/04/2015 in relazione all’individuazione dei criteri di aggiudicazione.
Con ordinanza n. 1907 del 4 novembre 2011, l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2015, la causa passava in decisione.
DIRITTO
In limine litis, il Collegio evidenzia che la presente sentenza è redatta in forma semplificata, trattandosi di controversia in materia di affidamenti di appalti, servizi e forniture (art.120, comma 6, c.p.a.).
Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione del bando, nella parte in cui prevede, come criterio di attribuzione del punteggio per l’elemento prezzo, l’utilizzo della formula matematica Pmin/Pi dove Pi è il prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin e il minor prezzo offerto con un fattore ponderale di punto 15, sollevata dalla contro interessata Edil Costruzioni Group s.r.l., tenuto conto della non immediata lesività della clausola in parola, sia perché sprovvista di efficacia escludente sia per l’assenza di un atto applicativo della stessa (solo successivamente intervenuto) e della conseguente insussistenza dell’onere di immediata impugnazione. Riguardo al primo dei profili enunciati, relativo all’individuazione delle fattispecie in cui può affermarsi che sussista l’onere di immediata impugnazione del bando di gara, il Tribunale ritiene pienamente condivisibile una recente sentenza del TAR Lazio che, sulla scia di un orientamento invero consolidato tra i giudici amministrativi, ha precisato che “nelle gare di appalto, sono clausole della lex specialis immediatamente lesive e quindi autonomamente impugnabili senza attendere la loro concreta applicazione da parte della stazione appaltante le clausole che determinano una sicura preclusione all’ammissione alla gara di un operatore economico. In altri termini, le clausole immediatamente lesive sono quelle che certamente, senza alcun margine di opinabilità, conducono all’esclusione del concorrente o dell’aspirante tale che versi in una situazione incompatibile con quella prevista dalla lex specialis. Un onere di impugnazione immediata di clausole contenute negli atti di indizione della gara, inoltre, può sussistere qualora le relative clausole impediscano, indistintamente, a tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione dell’offerta. Viceversa, l’onere dell’immediata impugnazione del bando di gara va escluso nei riguardi delle clausole dotate solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all’esito della procedura selettiva, ove negativo per l’interessato. Pertanto, non sono immediatamente impugnabili le clausole relative all’individuazione del criterio di aggiudicazione, alle modalità di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi e, in generale, alle modalità di svolgimento della gara, nonché alla composizione della Commissione giudicatrice. In tali ipotesi, il termine per impugnare anche gli atti di gara, che eventualmente concretizzino la lesione della posizione giuridica dedotta in giudizio, non può che decorrere dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione in favore di terzi” (TAR Lazio, sez. I, 23 dicembre 2015, n. 14521)
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
Con l’unico motivo di ricorso, la difesa attorea si duole della irragionevolezza della formula matematica prevista dal bando di gara per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica (V(a)i=Pmin/pi dove V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito in esame; Pi è il Prezzo offerto dall’iesimo concorrente e Pmin è il Prezzo minimo offerto dai concorrenti), assumendo che la stessa condurrebbe ad uno svilimento del peso dell’offerta economica rispetto a quello dell’offerta tecnica nella valutazione complessiva dell’offerta, e che, comunque, essa sarebbe in contrasto con le previsioni di cui all’allegato G d.p.r. n.207/2010, lett. B. Inoltre, ad avviso della difesa di parte istante, l’applicazione di tale criterio avrebbe condotto, in caso di un ribasso pari a 0,00%, all’attribuzione di un punteggio di 13,605 punti in palese violazione di quanto previsto dalla richiamata disposizione della fonte regolamentare.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, che l’allegazione difensiva da ultimo enunciata è, però, smentita dal bando di gara che, alla pag. 12, nel disciplinare l’attribuzione degli elementi di valutazione di natura quantitativa precisa in carattere grassetto: “N.B. In caso di offerta alla pari ovvero senza ribasso sarà attribuito punteggio zero”.
Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che già in precedenti occasioni (TAR Napoli, sez. I, 23 febbraio 2015 n.1373), questa Sezione ha ritenuto la correttezza di una formula matematica analoga a quella enunciata per la valutazione degli elementi dell’offerta di carattere quantitativo e, in particolare, dell’offerta prezzo.
La Sezione ha osservato che, alla stregua dell’allegato G al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato, come avvenuto nel caso di specie, con il metodo aggregativo-compensatore, in applicazione del quale, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, il punteggio è assegnato mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, assegnato ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
Ciò posto, va rilevato che il bando in esame, nel richiamare il predetto allegato al regolamento, per quanto concerne l’elemento quantitativo rappresentato dal prezzo, ha previsto la illustrata formula V(a)i = Pm/Pi della quale parte ricorrente censura, in sostanza, l’idoneità a rappresentare l’effettiva dimensione del meccanismo concorrenziale.
In altri termini, ad avviso della ricorrente, la forbice compresa tra il punteggio massimo e quello minimo conseguiti dalle imprese concorrenti, risultante dal tramutamento dei coefficienti in punteggi definitivi, costringendo i coefficienti interni entro un range molto ristretto, non darebbe conto della effettiva differenza dei ribassi offerti, finendo con il dare una ingiustificata preponderanza alla valutazione dell’offerta tecnica rispetto a quella economica .
Il Collegio ritiene, tuttavia, come già precisato in altre occasioni, che, tenuto conto della specificità del principio di interpolazione lineare come descritto nel ricorso, cioè come criterio volto a rappresentare le differenze quantitative delle offerte in gara, da contenersi entro una forbice i cui estremi sono rappresentati dal punteggio da assegnare al massimo prezzo per la migliore offerta e da quello, minimo, da attribuirsi all’offerta meno conveniente, la formula prescelta nel bando non presenta connotazioni di irragionevolezza o di manifesta ingiustizia, le sole che ne consentirebbero la censura sotto il profilo della paventata illegittimità dell’azione amministrativa.
Peraltro, non potendosi contestare che plurime possono essere le formule matematiche in cui si declina il principio di interpolazione lineare – la scelta in ordine alle quali costituisce espressione di discrezionalità tecnica – quella indicata dal bando esprime le reali differenze esistenti tra i valori di offerta, limitandosi a tradurle in coefficienti che fungono da presupposto per i punteggi da assegnare. Infatti, ogni offerta gradualmente sempre meno conveniente rispetto a quella migliore – a cui la norma impone di riconoscere il coefficiente pari a 1 ed il massimo punteggio – riceve una valutazione ed un punteggio che esprime la distanza da questa, in applicazione di un criterio omogeneo ed uguale per tutti i concorrenti: la circostanza di fatto che il range venga ad essere particolarmente ridotto non è conseguenza di una distorsione rappresentativa imputabile alla formula in sé, ma esprime in termini di coefficienti il reale andamento del confronto concorrenziale, in cui i valori economici e quelli percentuali, in termini di grandezze, si presentano effettivamente minimamente distanziati, in quanto compresi, rispetto ai valori estremi del 100% di ribasso – ipotesi matematica, ma non giuridica – e di quello pari a 0% (TAR Napoli, I, n. 1373/2015, cit.).
A analoghe conclusioni è approdato anche il TAR Catania (TAR Sicilia, Catania, I, 16 gennaio 2015, n.131), il quale, trovandosi a scrutinare l’utilizzo della formula in parola per la valutazione dell’offerta tempo, ha precisato che:
-l’impiego della formula oggetto di contestazione non è finalizzato all’individuazione delle offerte estreme (minime e massime), ma ad interpolare quelle intermedie, cioè quelle che non raggiungono né il valore zero, né il valore 1 e che, rispetto a tale funzione, la formula è in grado di svolgere appieno il suo ruolo;
-non sussiste alcuna violazione dei criteri di calcolo indicati nell’allegato G del regolamento di esecuzione del d. lgs. 163/2006, posto che detto allegato (dedicato ai metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) stabilisce che “il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore o con il metodo electre (…) ovvero con uno degli altri metodi multi-criteri o multi-obiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica (…) da indicarsi nel bando di gara o avviso di gara o della lettera di invito”;
-il regolamento, quindi, non impone l’utilizzo di uno specifico metodo di attribuzione del punteggio, affidandone la scelta alla discrezionalità della stazione appaltante, essendo la sola, ovvia, condizione essenziale che qualunque metodo di valutazione deve rispettare quella di consentire una valutazione differenziata delle molteplici offerte presentate dai concorrenti;
– l’unica “criticità” di tale metodo risiede nel fatto che la differenza tra le diverse offerte quantitative prodotte in gara determina l’attribuzione di punteggi che risultano, per così dire, più ravvicinati – o “appiattiti” – gli uni con gli altri rispetto ad altri possibili metodi;
– da tale peculiarità tecnica non può, però, farsi discendere alcuna valutazione negativa in termini giuridici, potendosi ben ritenere che comunque l’effetto di valutazione “appiattita” ora contestato corrisponda ad una scelta tecnico/discrezionale della stazione appaltante, che non risulta censurabile in sede giurisdizionale in quanto non appare irrazionale, né evidentemente abnorme.
Alla luce degli esposti rilievi e della loro illustrata condivisibilità, il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)