* RIFIUTI – Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali – Sospensione – Art. 16, c. 2, D.M. n. 406/1998 – Pendenza di un procedimento per uno dei reati di cui all’art. 10, c. 2, lett. f) – Mutamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione – Omessa comunicazione – Art. 15, c. 1.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2013
Numero: 1507
Data di udienza: 6 Marzo 2013
Presidente: Donadono
Estensore: Donadono
Premassima
* RIFIUTI – Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali – Sospensione – Art. 16, c. 2, D.M. n. 406/1998 – Pendenza di un procedimento per uno dei reati di cui all’art. 10, c. 2, lett. f) – Mutamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione – Omessa comunicazione – Art. 15, c. 1.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 18 marzo 2013, n. 1507
RIFIUTI – Iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali – Sospensione – Art. 16, c. 2, D.M. n. 406/1998 – Pendenza di un procedimento per uno dei reati di cui all’art. 10, c. 2, lett. f) – Mutamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione – Omessa comunicazione – Art. 15, c. 1.
La misura della sospensione dell’iscrizione dall’ Albo Nazionale Gestori Ambientali può essere adottata, ai sensi dell’art. 16, co. 2, del d.m. n. 406 del 1998, qualora si verifichi a carico degli amministratori o del responsabile tecnico la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui all’art. 10, co. 2, lett. f). Quest’ultimo inibisce l’iscrizione all’Albo in caso di condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, alla reclusione non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché alla reclusione non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. L’art. 15 del citato decreto ministeriale prevede altresì che “l’impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche”. Il sequestro preventivo in sede penale e la nomina di amministratori giudiziari rientrano nell’ambito applicativo della suddetta disposizione, a nulla rilevando che nel certificato camerale non sia stata annotato alcun mutamento nelle cariche sociali. In mancanza della comunicazione delle circostanze in questione, la determinazione di sospensione dall’iscrizione all’Albo, motivata ai sensi del riportato art. 16, c. 2, trova anche sostegno nell’art. 16, c. 1, lett. c) del menzionato d.m., nella parte in cui sancisce la sospensione dell’iscrizione allorché emerga l’inosservanza dell’obbligo previsto dall’art. 15, co. 1.
Pres. f.f. ed Est Donadono – G. s.r.l. (avv. Purgato) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 18 marzo 2013, n. 1507SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 18 marzo 2013, n. 1507
N. 01507/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06122/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6122 del 2011, proposto da:
Green Line S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pierfranco Purgato, con domicilio eletto in Napoli, via G. Gigante n. 34 presso lo studio dell’avv. Venera Trimarchi;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Campania, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
della nota prot. n. 27033 del 12/9/2011, concernente la sospensione dell’iscrizione nell’Albo nazionale dei Gestori ambientali; del provvedimento di sospensione prot. n. 26564 del 2/9/2011; degli atti connessi, ivi compresa la delibera (n. 17) in data 1/7/2011; con condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 18/11/2011, la società Green Line riferiva che:
– in data 9/7/2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento penale n. 39197/04 RGNR, emetteva decreto di sequestro preventivo della società ricorrente e dei beni riconducibili all’amministratore unico della medesima;
– la Sezione regionale dell’Albo nazionale dei Gestori ambientali, con nota prot. n. 29363 del 2/11/2010, avviava procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 18 del decreto ministeriale n. 406 del 1998;
– in data 7/12/2010 gli amministratori giudiziari della società ricorrente, nominati dall’autorità giudiziaria, presentavano sull’argomento osservazioni;
– dopo aver convocato un’audizione della società, per la quale la medesima chiedeva rinvio, sopravveniva il provvedimento di sospensione impugnato.
– con nota 12/10/2011, la società ricorrente presentava richiesta di annullamento della determinazione in sede di autotutela, richiesta rimasta priva di risposta.
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo alle pretese avverse.
Con ordinanza n. 422 del 21/3/2012, la domanda incidentale di tutela cautelare veniva respinta.
DIRITTO
1. Nel merito la società ricorrente deduce che il provvedimento di sequestro adottato nei confronti della società ricorrente non rientrerebbe in alcune delle ipotesi contemplate nell’art. 16 del decreto ministeriale n. 406 del 1998; non sarebbero venuti meno i requisiti per l’iscrizione all’Albo, previsti dall’art. 10, co. 2, dello stesso decreto ministeriale; non essendo cessato dalla carica l’amministratore e responsabile tecnico della società, non sussisterebbe alcun obbligo di comunicazione, atteso il provvedimento di sequestro non avrebbe comportato mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo; non sarebbe inibita la prosecuzione dell’attività aziendale sotto il controllo degli amministratori giudiziari; la determinazione impugnata non sarebbe sorretta da una adeguata istruttoria.
1.1. Giova premettere che la misura della sospensione dell’iscrizione può essere adottata, oltre che nei casi evocati dalla società ricorrente, di cui all’art. 16, co. 1, del decreto ministeriale n. 406 del 1998, recante norme di attuazione in materia di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, anche nell’ipotesi contemplata dal 2° comma dello stesso art. 16.
Tale disposizione prevede che l’efficacia dell’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi a carico degli amministratori o del responsabile tecnico la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui all’art. 10, co. 2, lett. f). Quest’ultimo inibisce l’iscrizione all’Albo in caso di condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, alla reclusione non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché alla reclusione non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Orbene è incontroverso (vedi le produzioni della stessa società ricorrente) che il provvedimento di sequestro, convalidato dal GIP in data 26/7/2011, risulta adottato nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’amministratore unico e responsabile tecnico della società ricorrente per condotte criminose consistenti nell’elusione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sequestro preventivo e confisca di beni frutto del reimpiego di capitali illeciti, nonché nella violazione delle leggi in materia di riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991 in tema di lotta alla criminalità organizzata; tant’è che viene addebitata la fittizia attribuzione al suddetto soggetto della titolarità e della disponibilità delle quote della stessa società ricorrente.
1.2. L’art. 15 del citato decreto ministeriale prevede altresì che “l’impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche”.
Il sequestro preventivo in sede penale e la nomina di amministratori giudiziari rientrano nell’ambito applicativo della suddetta disposizione, a nulla rilevando che nel certificato camerale non sia stata annotato alcun mutamento nelle cariche sociali.
Sennonché è del pari incontroverso che la società non ha dato comunicazione delle circostanze in questione, per cui la determinazione di sospensione dell’iscrizione all’Albo trova anche sostegno nell’art. 16, co. 1, lett. c), del d.m. n. 406/1998, nella parte in cui sancisce la sospensione dell’iscrizione allorché emerga l’inosservanza dell’obbligo previsto dal menzionato art. 15, co. 1.
1.3. Pertanto le doglianze in esame si rivelano prive di fondamento.
2. E’ da soggiungere che nella memoria difensiva vengono sollevati ulteriori profili di censura, rispetto ai quali va rilevata l’inammissibilità in quanto non sono osservate le formalità per la rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio processuale, con la notifica di motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a..
3. In conclusione il ricorso in esame va respinto.
Attese le peculiarità della vicenda e delle questioni sollevate, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente FF
Pierluigi Russo, Consigliere
Carlo Dell’Olio, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)