Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Inquinamento atmosferico Numero: 2105 | Data di udienza: 28 Febbraio 2013

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DIRITTO URBANISTICO – Attività di tritovagliatura – Compatibilità con la destinazione a zona agricola – Esclusione – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2013
Numero: 2105
Data di udienza: 28 Febbraio 2013
Presidente: Cernese
Estensore: Zeuli


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DIRITTO URBANISTICO – Attività di tritovagliatura – Compatibilità con la destinazione a zona agricola – Esclusione – Ragioni.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 19 aprile 2013, n. 2105


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DIRITTO URBANISTICO – Attività di tritovagliatura – Compatibilità con la destinazione a zona agricola – Esclusione – Ragioni.

Non può fondatamente sostenersi che la destinazione a zona agricola sia compatibile con l’attività di tritovagliatura (vedasi T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 13 dicembre 2011 n. 5796: “L’impianto di frantumazione inerti in zona agricola non è compatibile con la destinazione agricola dell’area trattandosi di un’opera che, in ragione dell’uso cui è destinata, è del tutto inconciliabile con la destinazione agricola del suolo configurandosi per lo più quale opificio produttivo da localizzarsi in altre aree a ciò dedicate aventi destinazione industriale e/o produttiva. Ciò in quanto la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impone che non possano essere assentite in area agricola opere che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica.”)

Pres. f.f. Cernese, Est. Zeuli – A. s.r.l. (avv. Caruso) c. Comune di Mariglianella (avv. Romano)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ - 19 aprile 2013, n. 2105

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 19 aprile 2013, n. 2105

N. 02105/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03514/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3514 del 2010, proposto da Ambiente Sicuro S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Elio Caruso, con domicilio eletto presso Elio Caruso in Napoli, via P.Castellino,141;


contro

Comune di Mariglianella in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Giuseppe Romano in Napoli, via Toledo,156; Regione Campania;

per l’annullamento DECRETO DIRIG.LE N. 89 DEL 19/03/2010 RECANTE IL DINIEGO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RELATIVO AD IMPIANTO UBICATO ALLA VIA XI SETTEMBRE 2001, N. 44/B..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mariglianella in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 25 maggio 2010 e depositato il 23 giugno successivo, la società “Ambiente Sicuro S.r.L.”, in persona del suo Rappresentante Legale, adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con il quale le era stata negata l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

A tal proposito la ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

– essa è conduttrice di un deposito e di locali ad uso commerciale siti in via XI Settembre di Mariglianella di proprietà della Di Maio s.r.l.;

– la Di Maio s.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività di frantumazione e vagliatura terre e rocce da scavo;

– in sede di conferenza di servizi il Comune esprimeva parere negativo perché l’impianto si trova in zona agricola e l’attività di “tritovagliatura” non è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, stesso atto denegativo era espresso dall’ASL.

Tanto premesso, la società ricorrente deduceva i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati:

violazione delle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Mariglianella e dell’art.3 della L.241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria; b) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di presupposti.

Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.


DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.

L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di tritovagliatura è infatti stata negata dalle competenti autorità, in quanto non esistevano i presupposti per consentirne l’esercizio.

L’area sulla quale si sarebbe dovuta avviare la suddetta attività è infatti qualificata quale zona agricola dal vigente Piano Regolatore e, in essa, non sono consentite le emissioni in atmosfera della tipologia di cui alla richiesta.

D’altronde, ulteriore incompatibilità fra la suddetta attività e l’area prescelta era stata rilevata dall’A.S.L. competente che, preso atto che trattavasi di attività insalubre di I classe, l’ha ritenuta compatibile solo con zone destinate ad attività industriale.

Né può fondatamente sostenersi, come prospettato dal ricorrente, che la destinazione a zona agricola sarebbe compatibile con l’attività in oggetto perché l’unica incompatibilità si avrebbe con la destinazione residenziale. Si tratta, invero, di affermazione apodittica che peraltro non ha riscontro nella giurisprudenza di questo Tribunale (vedasi T.A.R. Napoli Campania sez. VIII

13 dicembre 2011 n. 5796 “L’impianto di frantumazione inerti in zona agricola non è compatibile con la destinazione agricola dell’area trattandosi di un’opera che, in ragione dell’uso cui è destinata, è del tutto inconciliabile con la destinazione agricola del suolo configurandosi per lo più quale opificio produttivo da localizzarsi in altre aree a ciò dedicate aventi destinazione industriale e/o produttiva. Ciò in quanto la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impone che non possano essere assentite in area agricola opere che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica.”

Questi motivi inducono al rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita amministrazione che si liquidano in complessivi euro millecinquecento,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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