Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1522 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Atto tacito di reiezione – Impugnazione – Termini – Vizi formali – Non possono essere dedotti – Diritto di difesa dell’interessato – Garanzia – Manufatti precari – C.d. “case mobili” – Permesso di costruire – Valutazione – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2012
Numero: 1522
Data di udienza:
Presidente: Conti
Estensore: Maiello


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Atto tacito di reiezione – Impugnazione – Termini – Vizi formali – Non possono essere dedotti – Diritto di difesa dell’interessato – Garanzia – Manufatti precari – C.d. “case mobili” – Permesso di costruire – Valutazione – Necessità.



Massima

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI – 2 aprile 2012, n. 1522


DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Atto tacito di reiezione – Impugnazione – Termini – Vizi formali – Non possono essere dedotti – Diritto di difesa dell’interessato – Garanzia.
 
Il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza di accertamento di conformità urbanistica ai fini della concessione edilizia in sanatoria (art. 13 l. n. 47/85) è qualificabile come atto tacito di reiezione, e quindi di silenzio significativo e non di silenzio rifiuto, che può essere impugnato nel termine decadenziale di 60 giorni, senza però la possibilità di dedurre vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura o mancanza di motivazione, non sussistendo l’obbligo di emanare un atto scritto, ripetitivo degli effetti di reiezione dell’istanza, disposti dal suindicato art. 13. Pertanto, il diritto di difesa dell’interessato non viene ad essere vulnerato dall’anzidetta limitazione all’attività assertiva, ben potendo egli dedurre e validamente provare che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate. 
 
Pres. Conti – Est. Maiello – A.D.C. (avv. Scotto) c. Comune di Pozzuoli 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Manufatti precari – C.d. “case mobili” – Permesso di costruire – Valutazione – Necessità. 
 
È necessario il rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) anche per le cd. case mobili in quanto la precarietà di un manufatto, la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato. Pertanto, essa, va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all’opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale. (Nella specie, il manufatto realizzato – un capannone con destinazione funzionale di deposito – è stato ritenuto dal G.A. oggettivamente idoneo ad assicurare un’utilità prolungata nel tempo e, come tale, non annoverabile nella tipologia delle opere precarie). 

Pres. Conti – Est. Maiello – A.D.C. (avv. Scotto) c. Comune di Pozzuoli  

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 2 aprile 2012, n. 1522

SENTENZA

 

N.             01522/2012       REG.PROV.COLL.
N.             01561/2007       REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2007, proposto da: 
Di Costanzo Aniello, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, via Caracciolo n.15; 
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità ex articolo 36 del d.p.r. 380/2001, presentata dal ricorrente in data 15.12.2006 e concernente la realizzazione di un capannone in Pozzuoli alla via Monteruscello n. 74.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna il silenzio – rigetto formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità presentata in data 15.12.2006 e concernente la realizzazione di un capannone nell’ambito di una preesistenza edilizia in Pozzuoli, alla via Monteruscello n° 74.
Avverso il suddetto effetto di reiezione, conseguente all’inerzia serbata dall’Ente adito sull’istanza sopra richiamata, il ricorrente deduce:
1) la violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’articolo 2 della legge n° 241/1990;
2) la violazione dell’articolo 10 bis della legge n°241/1990 nella parte in cui prescrive la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza;
3) il manifesto travisamento dei fatti rinveniente dalla compatibilità dell’opera in argomento con la disciplina di settore, fatta palese anche dalla precarietà della struttura siccome destinata ad un uso stagionale.
 
Il Comune di Pozzuoli non si è costituito in giudizio.
 
All’udienza del 7.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
 
Giusta quanto anticipato in premessa, l’ambito cognitivo del presente giudizio è dato dalla verifica di legittimità del silenzio cd. rigetto formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità presentata dal ricorrente, in data 15.12.2006, e concernente la realizzazione di un capannone nell’ambito di una preesistenza edilizia in Pozzuoli, alla via Monteruscello n° 74.
 
Orbene, avuto riguardo alla peculiarità del suindicato thema decidendum, si rivelano prive di pregio le doglianze attoree riportate ai punti 1) e 2) della rubrica.
 
La costante giurisprudenza della Sezione ( cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, VI dell’8.4.2011 n. 2037, del 10.3.2011 n. 1407; 2 maggio 2008, n. 3067), come quella del Consiglio di Stato (cfr. CdS n. 100/2010, n.1691/2008, n. 706/2005) qualifica il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza di accertamento di conformità urbanistica ai fini della concessione edilizia in sanatoria (art. 13 L. 47/85) quale atto tacito di reiezione.
 
Natura provvedimentale che non è smentita dalla qualificazione operata dall’art. 43 della legge regionale della Campania n. 16 del 2004 in ordine al silenzio serbato dalle amministrazioni comunali (sulle ripetute domande di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) che “non può riverberare sulla disciplina processuale, di esclusiva competenza statale, posta per la tutela giurisdizionale contro il silenzio della pubblica amministrazione”, fermo che “la previsione di cui alla norma regionale si limita, di fatto, a prevedere e disciplinare un rimedio alternativo, meramente amministrativo (attivabile d’ufficio o a cura di parte), avverso la mancata pronuncia delle amministrazioni comunali sulle richieste di accertamento di conformità, senza con ciò interferire sulla qualificazione giuridica del silenzio impugnabile in sede giurisdizionale e sul relativo rito azionabile” (cfr., in tali espliciti sensi, sempre questa Sezione n. 8779 del 25 maggio 2010 e, per implicito, Cons. Stato n. 598 del 2006 cit.).
 
Pertanto, il silenzio-diniego formatosi a seguito del decorso del termine di 60 giorni può essere impugnato nel prescritto termine decadenziale, senza però la possibilità di dedurre vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura o mancanza di motivazione, non sussistendo l’obbligo di emanare un atto scritto, ripetitivo degli effetti di reiezione della istanza, disposti dal sopra richiamato art. 13.
 
Il diritto di difesa dell’interessato, tuttavia, non viene ad essere vulnerato dall’anzidetta limitazione all’attività assertiva, ben potendo egli dedurre (e validamente provare) che l’istanza di sanatoria sia meritevole di accoglimento per la sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate: operazione del tutto scevra di valutazioni discrezionali e riconducibile a mero accertamento comparativo.
 
E pertanto la censura imperniata sulla eluzione del presunto obbligo di provvedere (ex articolo 2 della legge n. 241/1990) non può trovare accoglimento.
 
Tanto è a dirsi anche rispetto all’ulteriore doglianza con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 10 bis della legge n°241/1990, secondo cui “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.
 
La mentovata disposizione, per la sua formulazione letterale, esclude, invero, dal suo ambito di applicabilità proprio i procedimenti amministrativi che prevedono ipotesi di silenzio significativo di un diniego. Invero, l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda è imposto solo per i casi in cui l’autorità amministrativa intenda adottare un provvedimento “formale” di diniego della domanda, e quindi non è applicabile in tutti quei casi in cui il provvedimento finale si forma solo in modo “tacito” attraverso il silenzio tenuto dalla pubblica amministrazione per un determinato periodo di tempo.
 
Priva di pregio si rivela, infine, anche la residua doglianza incentrata sulla erroneità dell’istruttoria e sul travisamento dell’effettiva consistenza degli interventi realizzati di cui la parte ricorrente rivendica la piena conformità alla disciplina di settore.
 
Di contro, a giudizio del Collegio, non può essere condivisa la premessa sulla natura precaria degli interventi realizzati da cui muove l’intero costrutto giuridico attoreo e che, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, assume rilievo dirimente ai fini della valutazione dei fatti di causa.
 
Com’è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
 
Tanto, però, deve ritenersi necessario solo in riferimento alle ipotesi di trasformazioni potenzialmente durevoli e non già nel caso di costruzioni provvisorie.
 
Restano, invece, sottratte al regime autorizzatorio le opere cd. precarie, funzionali cioè ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte, cessate le quali sono destinate ad essere rimosse.
 
Segnatamente, la lettera e. 5) dell’art. 3 del richiamato testo normativo riconduce alla tipologia in argomento (delle nuove costruzioni anche) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
 
Orbene, alla stregua di una piana lettura della norma in argomento, ritiene il Collegio che, già da un punto di vista strutturale, debba essere revocata in dubbio l’affermata precarietà della struttura realizzata, non potendo il manufatto in questione essere assimilato, nel suo complesso, per caratteristiche fisiche e strutturali di stabilità, dimensione e consistenza, ad opere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee.
 
Ed, invero, per quel che si evince dalla stessa relazione tecnica prodotta dal ricorrente a corredo dell’atto di gravame, il capannone in questione consiste in un’imponente costruzione a pianta rettangolare, di dimensioni pari a circa 25 ml x ml. 9,60, realizzata su un unico livello e con altezza massima pari a ml 4,10, la cui struttura portante, orizzontale e verticale, è costituita da pilastri e travi in ferro, saldate e bullonate, con copertura in pannelli di lamiera metallica coibentati.
 
Le divisate caratteristiche costruttive (rese ancor più evidenti dal materiale fotografico in atti) già, di per se stesse, inducono ad escludere l’elemento della c.d. precarietà delle opere, posto che tale elemento (riferibile nel costrutto attoreo alla volontà della parte) non può conciliarsi con l’oggettiva attitudine strutturale dell’opera ad un suo impiego prolungato nel tempo.
 
Peraltro, in vista dell’individuazione del regime cui restano soggette le opere in argomento, occorre metter capo anche alla componente cd. funzionale, vale a dire alla concreta ed oggettiva destinazione cui sono strumentali.
 
Ciò che, in altri termini, rileva non è solo il sistema costruttivo, bensì l’idoneità dell’opera, in ragione delle sue tipiche connotazioni funzionali, ad accreditare un’utilizzazione circoscritta nel tempo in quanto strettamente correlata ad esigenze di carattere meramente temporaneo. E’ stato, infatti, efficacemente evidenziato in giurisprudenza che la precarietà di un manufatto la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa, va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all’opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale (Cons. Stato, V Sez., n. 3321/00; T.A.R. Latina Lazio sez. I, 12 ottobre 2011, n. 799).
 
Tanto premesso, il Collegio, anche sotto tale diversa prospettiva (cd. funzionale), ritiene non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente, volta a ricondurre il manufatto de quo alla tipologia delle opere cd. precarie.
 
In altri termini, nell’impostazione attorea l’elemento della precarietà della struttura, piuttosto che nelle oggettive caratteristiche funzionali dell’opera, rinviene il suo fondamento legittimante nelle concrete e soggettive modalità di impiego programmate dalla parte (deposito da utilizzare durante la stagione fredda), laddove, com’è noto, deve ritenersi irrilevante, ai fini del carattere della temporaneità, la destinazione subiettivamente attribuita all’opera dall’installatore o dal costruttore.
 
In altri termini, il requisito della temporaneità va apprezzato con criterio oggettivo avuto riguardo all’oggetto della costruzione nei suoi obiettivi dati tecnici e deve, dunque, ricollegarsi alla sua destinazione materiale, che ne evidenzi un uso realmente precario o temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili ( cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2000, n. 5828; Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226; CdS Sez. V 23.1.1995; Cass. Sez. III 28.1.1997; Cass. Sez. III 4.10.1996).
 
Orbene, in applicazione della suindicata metodica euristica, avuto riguardo al materiale versato in atti, deve escludersi la possibilità di enucleare indici di sicuro affidamento idonei a suffragare la dedotta precarietà delle opere in contestazione.
 
Il manufatto realizzato, un capannone con destinazione funzionale di deposito, è oggettivamente idoneo ad assicurare una utilità prolungata nel tempo e, come tale, indipendentemente dalle dichiarazioni di parte, non può essere annoverato nella tipologia delle opere precarie.
 
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
 
Nulla è dovuto per le spese processuali in ragione del fatto che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
 
Nulla spese.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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