* DIRITTO URBANISTICO – Rilascio del certificato di agibilità – Presupposto – Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie – Difetto – Meccanismo del silenzio assenso – Operatività – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2012
Numero: 5293
Data di udienza: 11 Ottobre 2012
Presidente: Pagano
Estensore: Caminiti
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Rilascio del certificato di agibilità – Presupposto – Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie – Difetto – Meccanismo del silenzio assenso – Operatività – Esclusione.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 21 dicembre 2012, n. 5293
DIRITTO URBANISTICO – Rilascio del certificato di agibilità – Presupposto – Conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie – Difetto – Meccanismo del silenzio assenso – Operatività – Esclusione.
La conformità dei manufatti alle norme urbanistico – edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985 (cfr. Consiglio Stato, V, 30 aprile 2009 , n. 2760; in senso analogo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 01-08-2012, n. 1447). Ne consegue che il meccanismo del silenzio assenso – di cui all’art. 25, c. 4, d.P.R. n. 380/2001 – non può essere invocato allorché manchi il presupposto stesso per il rilascio del certificato di agibilità, costituito, come evidenziato, dal carattere non abusivo del fabbricato in relazione al quale sia stata presentata l”istanza tesa ad ottenere il certificato menzionato (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 09 luglio 2011, n. 1009).
Pres. Pagano, Est. Caminiti – C.M. (avv. Starace) c. Comune di Gragnano (avv.ti Di Martino e Cirillo)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 21 dicembre 2012, n. 5293SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 21 dicembre 2012, n. 5293
N. 05293/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02251/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2251 del 2009, proposto da:
Ciro Mascolo, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, Riviera di Chiaia n. 207;
contro
Comune di Gragnano, in persona del Sindaco por tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Di Martino, Vincenzo Cirillo, con domicilio eletto in Napoli, p.zza Bovio n. 33 presso la dott.ssa E. Inserra;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 205 del 6 febbraio 2009, con il quale il settore edilizia privata del Comune di Gragnano ha respinto ed archiviato l’istanza di agibilità inoltrata in data 22 ottobre 2008 prot. n. 22670;
— nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti, ivi compresa, per quanto possa occorrere, la comunicazione dei motivi ostativi n. 28888 del 19 dicembre 2008
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gragnano;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7 aprile 2009 e depositato il successivo 23 Aprile Mascolo Ciro ha impugnato l’atto in epigrafe indicato, con cui il Comune di Gragnano, Settore Edilizia Privata, ha respinto ed archiviato l’istanza di agibilità inoltrata dal ricorrente in data 22 ottobre 2008, prot. n. 22670, nonché gli atti presupposti, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2. Deduce in fatto di essere legale rappresentante delle panuozzeria e pizzeria di Gragnano “s.n.c. Pizzeria e Panuozzeria Mascolo Ciro & C.”, la cui è sede è stabilita alla Via S.S. 366 per Agerola n. 74 e di avere richiesto, dopo aver ottenuto il parere favorevole della A.S.L. n. 5 in relazione alla richiesta di autorizzazione sanitaria, il rilascio del certificato di agibilità riferito a detto locale, interessato da interventi edilizi, in relazione ai quali erano state presentate tre distinte istanze di condono ex lege n. 326/2003.
3. Il provvedimento oggetto di impugnativa è motivato sulla base del rilievo dell’insussistenza dei requisiti di legge per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/01, alla stregua delle seguenti considerazioni.
3.1 In particolare nell’atto impugnato si dà atto della circostanza che il corpo di fabbrica principale nel quale era esercitata l’attività di pizzeria era stato interessato da diverse opere abusive in riferimento alle quali erano state emesse tre distinte ordinanze di demolizione, successivamente alle quali la parte aveva presentato istanza di condono ex lege n. 326/2003; una delle tre istanze di condono, la n. 299, relativa al cambio di destinazione d’uso ed ampliamenti mediante la realizzazione di WC, era stata respinta con atto oggetto di impugnativa innanzi questo T.A.R. – in relazione alla quale era stata rigettata l’istanza di sospensiva –, mentre le altre due istanze di condono – pratica n. 321 e pratica n. 397 – risultavano carenti di tutta la documentazione tecnico amministrativa e del parziale pagamento degli oneri concessori.
3.2 Si evidenzia inoltre che nell‘area in questione, ricadente in zona E4 di P.R.G. ed in zona territoriale 1 B del P.U.T., non è consentita alcuna edificazione, nonché che la stessa ricade in ambito a rischio elevato in base alle norme di attuazione del Piano Stralcio e nella fascia di rispetto stradale interessata da vincolo di inedificabilità.
3.3 Si rileva infine che “trattasi di locale destinato ad attività ristorativa e, oltre a tutte le motivazioni di carattere normativo innanzi riportate, vale la pena di rammentare le finalità cui mirano i contenuti del Piano Stralcio che sono quelle di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità degli edifici nonché di impedire l’insorgere e l’aumento dei livelli di rischio. E’ del tutto evidente che il rischio aumenti con l’aumentare del numero di persone presenti nelle aree di rischio e, nel caso in oggetto, è indubbio che in una struttura ricettiva la presenza umana possa essere di gran lunga superiore a quella prevedibile in un’abitazione, venendosi in tal modo a creare un aumento di rischio non compartibile con la finalità delle richiamate norme”.
4. Il ricorso è affidato alle seguenti censure, articolate in quattro motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 bis del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Difetto di motivazione. Difetto di presupposti.
Con tale motivo parte ricorrente deduce di avere presentato l’istanza di agibilità corredata di tutta la prescritta documentazione tecnico- amministrativa e che il responsabile del procedimento non si era avvalso della facoltà, prescritta dall’art. 25 comma 5 D.P.R. 380/02, di richiedere, entro quindici giorni dalla domanda, eventuale documentazione integrativa, per cui risultava ampiamente decorso il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R. con la conseguenza che doveva intendersi maturato il silenzio assenso previsto dal comma 4 di tale disposto normativo, per cui l’Amministrazione, dopo la formazione del silenzio assenso, avrebbe al più potuto agire in via di autotutela.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e ss. del D.P.R. 380/01. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 bis del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Contraddittorietà e contrasto con precedenti atti. Difetto di motivazione. Violazione del legittimo affidamento. Omessa comparazione dei contrapposti interessi. Difetto dei presupposti.
Deduce il ricorrente che il Comune, dopo l’effettuazione degli interventi edilizi, aveva rilasciato autorizzazione sanitaria, per cui essendo stata la salubrità dei locali già accertata dal Comune, l’istanza del certificato di agibilità si presentava del tutto ultronea.
Assume che comunque dall’autorizzazione sanitaria ottenuta, previo parere favorevole della ASL, e dalla documentazione allegata all’istanza emergeva chiaramente la sussistenza delle condizioni per il rilascio del certificato di agibilità.
Da ciò, secondo il ricorrente, l’illegittimità dell’atto gravato, per contrasto con i precedenti atti e perché adottato in violazione del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente, oltre che in difetto dei presupposti.
Ciò sulla base dell’assunto, nella prospettazione di parte ricorrente, della distinzione fra la legittimità urbanistica dei locali e loro agibilità, con la conseguenza che il certificato di agibilità non poteva essere denegato per ragioni meramente edilizie.
Deduce inoltre che – anche a voler ritenere la connessione fra i profili urbanistici edilizi ed il rilascio del certificato di agibilità – comunque l’atto oggetto di impugnativa sarebbe illegittimo per violazione del disposto dell’art. 32 bis del vigente Regolamento Edilizio Comunale, il quale espressamente consente il rilascio, a titolo provvisorio, del certificato di agibilità per immobili in relazione ai quali è pendente istanza di condono, disposizione questa, nella prospettazione di parte ricorrente, applicabile anche al condono ex lege n. 326/2003, nonostante la stessa faccia espresso riferimento alle sole istanze di condono ex lege n. 47/85 e 724/94.
Assume inoltre che solo una delle tre istanze di condono presentate era stata rigettata, con provvedimento tra l’altro oggetto di impugnativa innanzi questo T.A.R. non ancora sentenziata, mentre le altre due istanze di condono non erano state ancora definite dall’Amministrazione, per cui la P.A. non poteva denegarne l’agibilità.
Allega altresì l’illegittimità del richiamo al Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno, essendo tale Piano entrato in vigore nel 2003, allorquando l’attività di pizzeria e panuozzeria risultava già esercitata nei locali in esame, sulla base dell’intervenuta autorizzazione sanitaria, per cui lo stesso non poteva essere applicato alla fattispecie de qua.
Deduce infine che del tutto inconferente ed infondato sarebbe l’assunto, genericamente accennato, in relazione all’aumento del rischio determinato dall’attività di ristorazione; ciò anche in considerazione del fatto che l’attività di ristorazione risultava già autorizzata ed esercitata alla data di entrata in vigore del Piano, per cui non era configurabile alcun aumento del rischio.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della l. 241/90. Violazione del giusto procedimento di legge, Difetto di istruttoria e di motivazione.
Con tale motivo di ricorso parte ricorrente assume l’illegittimità del diniego gravato in quanto nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non era fatto alcun cenno al “presunto aumento del rischio” rispetto ai contenuti del Piano Stralcio, con la conseguenze che l’atto finale, in quanto contenente per la prima volta detto profilo ostativo, oltre che violativo del disposto dell’art. 10 bis l. 241/90, dovrebbe considerarsi illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione.
4) Eccesso di potere sotto molteplici profili, Violazione dei principi di proporzionalità e congruità. Sviamento. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà. Violazione del legittimo del privato. Difetto di motivazione. Omessa comparazione dei contrapposti interessi.
Parte ricorrente deduce con tale ultimo motivo di ricorso che, in ossequio ai principi di proporzionalità e congruenza, l’agibilità non poteva essere denegata in relazione a quelle porzioni immobiliari per le quali era ancora pendente istanza di condono.
5. Si è costituito il Comune resistente, instando per il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Con memoria depositata in data 10 luglio 2012 il Comune ha inoltre precisato che con l’ordinanza n. 36 del 6 luglio 2011 il Comune aveva rigettato l’istanza di condono, pratica n. 397.
6. Con istanza prodotta in data 31 luglio 2012 parte ricorrente ha richiesto rinvio della trattazione della causa de qua, ai fini della riunione del presente ricorso con il ricorso R.G. 5865/2011 relativo all’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di condono n. 391/2004.
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 11 ottobre 2012, nella cui sede il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio ai fini della riunione (cfr., infra nr. 11).
7. Il ricorso è infondato e va rigettato in considerazione della infondatezza od irrilevanza dei motivi di ricorso, alla stregua di quanto di seguito specificato.
8. Ed invero dalla motivazione del gravato provvedimento, quale in precedenza indicata, si evince che lo stesso è un tipico atto plurimotivato, essendo basato sul rilievo della illegittimità- urbanistico edilizia dei locali dei quali si richiede l’agibilità, in quanto interessati da opere abusive, in relazione alle quali erano state presentate tre istanze di condono, una delle quali rigettata, mentre le altre due erano ancora pendenti ma carenti della prescritta documentazione tecnico amministrativa e dell’integrale pagamento degli oneri concessori. Si da altresì atto dell’inedificabilità della zona de qua, alla stregua della normativa di P.U.T. e di P.R.G., nonché in considerazione della circostanza che le opere ricadono nella zona di rispetto stradale ed in zona a rischio molto elevato in base alle norme del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno; si dà infine rilievo al fatto, non indicato nei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, che il rischio che il Piano Stralcio – nelle finalità di salvaguardia delle persone da esso perseguite – intende evitare risulta aumentato con l’aumentare del numero di persone nelle aree a rischio e che nell’ipotesi di specie la struttura ricettiva determinava un aumento della presenza umana, rispetto a quella prevedibile in un’abitazione, con il conseguente aumento del rischio.
9. E’ noto come in presenza di atto plurimotivato anche la legittimità di una delle motivazioni è da solo idonea a sorreggerlo, con la conseguenza che alcun rilievo avrebbero le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali (giurisprudenza costante, cfr T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 63 secondo cui “Per un atto c.d. “plurimotivato”, anche l’eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento sindacale, che rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011 , n. 139 secondo cui “Nel caso di provvedimento di esclusione da una gara d’appalto “plurimotivato”, la riconosciuta legittimità di una delle ragioni dell’atto è sufficiente a reggere il provvedimento di estromissione”; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 164 secondo cui “Nel caso in cui il provvedimento impugnato sia fondato su di una pluralità di autonomi motivi (c.d. provvedimento plurimotivato), il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici atteso che, seppure tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente”).
9.1 Nell’ipotesi di specie il provvedimento risulta sufficientemente ed adeguatamente motivato con la non assentibilità del rilascio del certificato di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/01, in considerazione della sussistenza nell’immobile de quo di una serie di opere abusive, interessate da ordinanza di demolizione e da successive istanze di condono, in relazione alle quali il condono era stato denegato, pratica n. 299, o non ancora rilasciato, pratiche nn. 321 e 397.
Ciò posto, il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, risultano infondati nella parte in cui si contesta tale parte motivazionale del gravato provvedimento.
9.2 Il collegio al riguardo osserva che il procedimento di rilascio del certificato di agibilità, disciplinato dall’art. 25 d.P.R. n. 380 del 2001, si articola sulla base dei seguenti principi fondamentali: 1) il procedimento deve essere concluso nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di rilascio del certificato di agibilità o di 60 giorni (nel caso in cui il ricorrente si sia avvalso della possibilità di sostituire con autocertificazione il parere dell’Asl); 2) il decorso del termine per la definizione del procedimento, importa la formazione del silenzio – assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità; 3) il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa; 4) il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarata inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 380 del 2001.
9.3 Peraltro va evidenziato che nell’ipotesi di specie non solo non sussistevano i presupposti per la formazione del silenzio assenso, ma come il provvedimento risulti legittimamente e sufficiente motivato con il richiamo alla illegittimità urbanistica dell’immobile per cui è causa, in quanto interessato da opere abusive in relazione alle quali era intervenuto provvedimento di diniego di condono o in relazione alle quali il procedimento di condono era ancora pendente (con la conseguenza che le stesse, fino all’accoglimento delle relative istanze, devono considerarsi ancora abusive).
9.4 La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di osservare che “la conformità dei manufatti alle norme urbanistico – edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985; del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico – edilizia” (cfr. Consiglio Stato, V, 30 aprile 2009 , n. 2760; in senso analogo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 01-08-2012, n. 1447).
9.5 Ne consegue che il meccanismo del silenzio assenso non può essere invocato allorché, come nel caso in questione, manchi il presupposto stesso per il rilascio del certificato di agibilità, costituito, come evidenziato, dal carattere non abusivo del fabbricato in relazione al quale sia stata presentata l”istanza tesa ad ottenere il certificato menzionato (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 09 luglio 2011, n. 1009).
9.6 Né può soccorrere, ai fini che interessano, il richiamo al disposto dell’art. 32 bis del Regolamento Edilizio Comunale, invocato da parte ricorrente, laddove prevede che in relazione a tutti gli edifici oggetto di istanze di condono edilizio, ai sensi delle leggi 28.02.1985 n. 47 e 23.12.1994 n. 724, per le quali non sia stata ancora adottata alcuna determinazione definitiva, qualora il titolare formuli richiesta per il rilascio del certificato di abitabilità, questo può essere rilasciato a titolo provvisorio, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 4 del D.P.R. 22.04.94 n. 425 e ciò per un triplice ordine di motivazioni.
9.7 In primo luogo in quanto il Regolamento edilizio fa esplicito riferimento alle sole istanze di condono di cui alla legge n. 47/85 e n. 724/94; né può rilevare, ai fini di un eventuale estensione del disposto normativo de quo, la circostanza che la legge n. 326/2003, relativa al terzo condono, sia state emessa solo dopo l’adozione del regolamento edilizio; ed invero l’invocata norma del regolamento edilizio in quanto norma di carattere eccezionale – contrastante tra l’altro con la prescrizione dell’art. 24 comma 3 D.P.R. 380/1, quale ricostruita dagli indicati e condivisibili orientamenti giurisprudenziali – non può essere estesa ai casi in essa non contemplati. Ciò anche in considerazione del rilievo che il condono ex lege n. 326/2003 è molto più restrittivo dei precedenti; risulta in particolare esclusa, ai sensi dell’art. 32 comma 27, la condonabilità delle opere ricadenti in zona sottoposta, come nella specie, a vincolo paesaggistico, ove le opere non siano conformi alla normativa urbanistica edilizia (conformità tra l’altro esclusa nel provvedimento de quo con il richiamo alla normativa del P.U.T. e del P.R.G.).
9.8 In secondo luogo, come detto, la invocata previsione regolamentare contrasta con la previsione contenuta nell’art. 24 comma 3 D.P.R. 380/01, quale ricostruita dall’orientamento giurisprudenziale innanzi citato, in forza del quale deve ritenersi che presupposto per il rilascio del certificato di agibilità sia l’accertata legittimità urbanistico edilizia degli immobili interessati dalla relativa istanza, con la conseguenza che il certificato di agibilità non può essere ottenuto, in relazione ad immobili abusivi, se non quando risulti rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Conseguentemente la prescrizione regolamentare, in quanto contrastante con la normativa di rango primario e di fonte nazionale, non potrebbe comunque trovare applicazione.
9.9 In terzo luogo vi è da osservare che, anche a ritenere in linea astratta applicabile l’invocato disposto regolamentare, lo stesso non potrebbe applicarsi alla fattispecie in esame, in quanto il medesimo disposto sancisce che l’esercizio della prevista facoltà “è escluso in tutti i casi di istanze rigettate o incomplete della documentazione prescritta dalla legge, nonché di opere eseguite in zone dove si verifica la insanabilità ai sensi dell’art. 33 della legge 28.02.1985 n. 47”.
Nell’ipotesi di specie pertanto non risultava ottenibile il rilascio a titolo provvisorio del certificato di agibilità, in quanto una delle tre istanze di condono era già stata rigettata all’epoca di adozione dell’atto impugnato, mentre in relazione a quelle pendenti nel provvedimento gravato è specificato che le stesse risultavano carenti di tutta la prescritta documentazione tecnico amministrativa, oltre che del versamento di parte degli oneri concessori.
10. Alla stregua di tali rilievi e della sufficienza e legittimità della indicata parte motivazionale dell’atto risultano irrilevanti le restanti censure, volte a contestare le ulteriori parti motivazionali, ivi compresa la censura, articolata nel terzo motivo di ricorso, riferita alla violazione del disposto dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto correlata al profilo motivazionale dell’atto concernente il contrasto con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità del Bacino del Sarno.
10.1 Risulta pertanto del pari infondata la censura, contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa all’asserita illegittimità dell’atto gravato per contrasto fra atti, fondata sul rilievo che il Comune aveva in precedenza rilasciato l’autorizzazione sanitaria, previo parere favorevole della ASL, atteso che ai fini dell’ottenimento del certificato di agibilità rileva altresì come detto, la legittimità urbanistico-edilizia dell’immobile interessato dalla relativa istanza.
In considerazione di ciò alcun legittimo affidamento poteva vantare parte ricorrente al rilascio del certificato di agibilità, presentandosi l’atto di diniego, in presenza di opere abusive non condonate, come atto vincolato.
11. Alla stregua di tali rilievi risulta evidente come il presente ricorso possa essere definito a prescindere dalla richiesta riunione con il ricorso relativo al diniego di condono.
Ed invero, anche in ipotesi di accoglimento di tale ricorso, non potrebbero aversi effetti riflessi sul ricorso in esame, in quanto all’epoca di adozione dell’atto impugnato le opere non erano condonate, per cui mancavano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di cui è causa.
12. In conclusione il ricorso va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Diana Caminiti, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)