Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 4881 | Data di udienza: 9 Maggio 2018

APPALTI – Soccorso istruttorio – Salvaguardia della partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali – Limiti – Soccorso istruttorio – Omessa attivazione – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Dimostrazione della natura meramente formale dell’errore – Prova di resistenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Luglio 2018
Numero: 4881
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: Pappalardo
Estensore: Cavallo


Premassima

APPALTI – Soccorso istruttorio – Salvaguardia della partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali – Limiti – Soccorso istruttorio – Omessa attivazione – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Dimostrazione della natura meramente formale dell’errore – Prova di resistenza.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 21 luglio 2018, n. 4881


APPALTI – Soccorso istruttorio – Salvaguardia della partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali – Limiti.

E’ conforme ai principi di parità di trattamento e di trasparenza nella materia dei contratti pubblici un meccanismo di soccorso istruttorio (art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016) inteso a salvaguardare la partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali, purché ciò non avvenga in caso di carenze documentali sanzionate in modo espresso con l’esclusione o sia così consentito all’operatore economico di formulare nella sostanza una nuova offerta.
 


APPALTI – Soccorso istruttorio – Omessa attivazione – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Dimostrazione della natura meramente formale dell’errore – Prova di resistenza.

La questione del soccorso istruttorio non è rilevabile d’ufficio, in quanto esso presuppone sempre un’iniziativa della parte aggiudicataria, interessata alla affermazione della legittimità (sostanziale) della propria ammissione alla gara; l’aggiudicatario (illegittimamente ammesso alla gara per carenze della documentazione allegata all’offerta) non è tenuto a far rilevare l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, da parte della stazione appaltante, attraverso un ricorso incidentale, teso ad evidenziare l’ulteriore illegittimità della stazione appaltante e a paralizzare così le censure delle parti ricorrenti dirette a ottenere la sua esclusione, ab origine, dalla gara; occorre tuttavia una deduzione difensiva, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione. A tale fine la parte è gravata dall’onere, ex art. 2697 c.c., della dimostrazione della natura meramente formale dell’errore contenuto nella dichiarazione: può validamente spendere tale argomento difensivo solo dimostrando in giudizio di disporre del requisito fin dal primo momento, e cioè da quando ha reso la dichiarazione irregolare. In sostanza, deve superare la prova di resistenza, non potendo pretendere di paralizzare l’azione di annullamento, adducendo, solo in via ipotetica, la violazione del principio del soccorso istruttorio, ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, correttamente, tale rimedio l’esito sarebbe stato ad essa favorevole, disponendo del requisito in contestazione. In caso contrario, non soltanto sarebbe violato il principio dell’onere della prova, che è immanente nel processo, ma verrebbe frustrata finanche la finalità di accelerazione che permea le controversie in materia di contratti pubblici.

Pres. Pappalardo, Est. Cavallo – Società Cooperativa Sociale S. (avv. Centore) c. Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Caserta (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ - 21 luglio 2018, n. 4881

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 21 luglio 2018, n. 4881

Pubblicato il 21/07/2018

N. 04881/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2018, proposto da Società Cooperativa Sociale Solidarci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia 15;


contro

Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

My Way S.r.l., Nibiru Soc. Coop. Onlus, Dell’Angelo Soc. Coop. Soc. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. 17156, reso dall’Amministrazione in data 19/02/2018, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla gara della procedura aperta – Lotto n.2 – per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 D. Lgs. n°50/2016, con uno o più operatori economici per l’affidamento in convenzione del servizio di accoglienza e assistenza nel territorio della provincia di Caserta a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo di cui all’allegato IX del D. Lgs. n°50/2016 (riferimento bando di gara prot. n.100827 del 19/12/2017);

– del disciplinare di gara (approvato con determinazione a contrarre prot. n.100402SASGAC del 19/12/2017) nella parte in cui, alla clausola n°11.a, prevede quale motivo di esclusione la carenza di ognuno dei documenti elencati nel successivo punto 4 e nella parte in cui la clausola escludente contrasta con quanto previsto nel successivo punto n°11.4.a;

– nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 441 del 22 marzo 2018;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La Società Cooperativa Sociale Solidarci (in seguito, per brevità, Solidarci) ha impugnato, con il rito speciale di cui all’art. 120 comma 2 bis c.p.a., il provvedimento con il quale la Prefettura di Caserta l’ha esclusa dalla partecipazione al lotto n. 2 della gara per l’affidamento in convenzione del servizio di accoglienza e assistenza nel territorio della provincia di Caserta a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo.

L’esclusione è avvenuta all’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A”, il cui deposito era previsto alla clausola n.11 del Disciplinare di gara unitamente alle altre due buste, “B” e “C”, contenenti l’offerta tecnica e quella economica.

La citata clausola, al punto 4, imponeva la dichiarazione di disponibilità e conformità delle strutture alloggiative, unitamente al deposito, tra l’altro, della certificazione igienico-sanitaria delle strutture medesime, rilasciata dall’ASL territorialmente competente.

La Commissione di gara ha ritenuto che l’offerta della Solidarci fosse priva del certificato igienico-sanitario dell’ASL relativamente alle due strutture alloggiative indicate nell’offerta e site nel comune di Portico (CE), nonché delle autocertificazioni relative ai soggetti la cui carica societaria era cessata nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

1.1.Il ricorso, notificato via PEC il 9 marzo 2018, è stato affidato ai seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione della clausola n.11.4, punto b), del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica; violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 e della clausola n. 13 del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione del principio di par condicio dei partecipanti; violazione del principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

A parere della ricorrente, il mancato tempestivo deposito del certificato igienico-sanitario delle strutture alloggiative indicate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione alla gara non avrebbe potuto determinare l’esclusione dalla stessa, non essendo tale sanzione prevista dal disciplinare (punto b della clausola 11.4) a differenza dei casi di cui al punto a), per i quali è prevista espressamente.

Peraltro, avendo la Solidarci depositato nella busta “A” l’avvenuta richiesta dei due certificati igienico-sanitari all’ASL Caserta per il tramite del comune di Portico, l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto dare luogo al soccorso istruttorio in favore della ricorrente per consentire il completamento della documentazione, peraltro regolarmente rilasciata dalla ASL in data 22 febbraio 2018.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D. Lgs. n.50/2016; violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica, del principio del soccorso istruttorio. Eccesso di potere per sviamento. Violazione della par condicio dei concorrenti e del principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica

Anche in ordine al secondo dei documenti mancanti, la Solidarci prospetta la violazione delle disposizioni del Codice dei contratti sul soccorso istruttorio.

III) Eccesso di potere per disparità di trattamento e mancata comparazione degli interessi in gioco; violazione del principio di par condicio e di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

La ricorrente contesta alcune determinazioni della stazione appaltante in favore delle controinteressate, alle quali è stato accordato il soccorso istruttorio per carenze documentali ben più gravi e che preluderebbero a carenze alloggiative di tipo strutturale.

IV) Eccesso di potere per contraddittorietà e mancata comparazione degli interessi in gioco , violazione della par condicio tra i partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, manifesta ingiustizia.

La ricorrente prospetta altresì che l’ATI controinteressata, costituita da My Way S.r.l., e da Nibiru Onlus Soc. Coop. Soc., avrebbe indicato la medesima struttura alloggiativa ma non sarebbe stata esclusa, risultando spuntati, nella griglia del verbale di gara relativa al certificato igienico sanitario (definito certificato ASL), sia la presenza del documento che la conformità dello stesso.

Pertanto, in disparte la questione sul titolo di disponibilità della medesima (visto che essa è condotta in locazione da Solidarci a far data dal 05 luglio 2016), emergerebbe un profilo di contraddittorietà e mancanza di ragionevolezza in capo alla stazione appaltante che, in tale ipotesi, avrebbe dovuto a maggior ragione concedere il soccorso istruttorio per la mera conferma di uno status (idoneità igienico sanitaria) afferente ad una struttura per la quale aliunde ne aveva già conosciuto l’idoneità richiesta dalla lex specialis.

V) Quanto alla clausola n°11.a) del disciplinare di gara:Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D. Lgs. n.50/2016. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per contraddittorietà tra clausole dello stesso disciplinare.

Laddove si ricomprendesse tra le cause di esclusione anche la carenza del certificato di idoneità alloggiativa, la ricorrente impugna anche la clausola 11.a) del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede l’esclusione per effetto della carenza di un certificato estraneo alle cause tassative di esclusione di cui all’art. 83 d.lgs. 50/2016.

2. Le invocate misure cautelari urgenti sono state respinte con decreto monocratico n. 369 del 13 marzo 2018.

3.Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno e per l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, ritenendo corretto l’operato della stazione appaltante e chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All’esito della camera di consiglio del 22 marzo 2018, il Collegio ha accolto la domanda cautelare condannando la Prefettura alla rifusione delle spese della relativa fase e, per l’effetto, ha sospeso l’esclusione della ricorrente, la quale, con successiva istanza di correzione dell’errore materiale, ha chiesto che dette spese venissero attribuite al procuratore dichiaratosi, sin dal ricorso, antistatario.

5. Depositate da ambo le parti memorie in vista dell’udienza pubblica, fissata al 9 maggio 2018, il ricorso è passato in decisione.

6. Il Collegio conferma i contenuti dell’ordinanza cautelare e accoglie il ricorso per le ragioni di seguito illustrate.

Nel verbale n. 5 della commissione di gara prot. 17156, le ragioni dell’esclusione vengono, come detto, riferite a due carenze documentali che, a parere del collegio, avrebbero dovuto imporre alla stazione appaltante l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016, in base al quale “ le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”

La disposizione in questione è stata oggetto di plurime pronunce da parte della giurisprudenza, da ultimo la significativa decisione della V sezione del Consiglio di Stato del 19 aprile 2018, n.2386, che ha citato, sul punto, la sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 28 febbraio 2018, C 523/16 e C 536/16 – MA.T.I. SUD s.p.a.), la quale ha ritenuto conforme ai principi di parità di trattamento e di trasparenza nella materia dei contratti pubblici un meccanismo di soccorso istruttorio (anche quello di cui al previgente art. 38, comma 2-bis d.lgs. 163/2006) “inteso a salvaguardare la partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali, purché ciò non avvenga in caso di carenze documentali sanzionate in modo espresso con l’esclusione o sia così consentito all’operatore economico di formulare nella sostanza una nuova offerta”.

Ed ancora, la stessa V sezione ha sottolineato recentemente e in più occasioni che “la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili.” (in questi termini Cons. St., III, 2 marzo 2017, n. 975).

6.1.La questione non è di poco conto, avendo dato origine ad un dibattito giurisprudenziale (irrilevante in questo giudizio, ma degno comunque di nota al fine di rafforzare i contenuti della presente decisione) sulle modalità processuali di emendabilità delle carenze documentali e di deduzione della sostanziale titolarità dei requisiti di partecipazione alla gara riscontrate nelle gare di appalto, ossia se debbano essere sempre dedotte nell’ambito del giudizio proposto contro l’ammissione dell’aggiudicataria e non possano essere rinviate alla rinnovazione, totale o parziale, del procedimento selettivo.

Con la sentenza n. 975 del 2 marzo 2017, la terza sezione del Consiglio di Stato, dopo aver escluso la rilevabilità d’ufficio della questione del soccorso istruttorio in quanto esso presuppone sempre un’iniziativa della parte aggiudicataria, interessata alla affermazione della legittimità (sostanziale) della propria ammissione alla gara, ha escluso che l’aggiudicatario (illegittimamente ammesso alla gara per carenze della documentazione allegata all’offerta) debba far rilevare l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, da parte della stazione appaltante, attraverso un ricorso incidentale, teso ad evidenziare l’ulteriore illegittimità della stazione appaltante e a paralizzare così le censure delle parti ricorrenti dirette a ottenere la sua esclusione, ab origine, dalla gara.

Occorre tuttavia una deduzione difensiva, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione. A tale fine “la parte è gravata dall’onere, ex art. 2697 c.c., della dimostrazione della natura meramente formale dell’errore contenuto nella dichiarazione: può validamente spendere tale argomento difensivo solo dimostrando in giudizio di disporre del requisito fin dal primo momento, e cioè da quando ha reso la dichiarazione irregolare. In sostanza, secondo il Collegio, deve superare la prova di resistenza, non potendo pretendere di paralizzare l’azione di annullamento, adducendo, solo in via ipotetica, la violazione del principio del soccorso istruttorio, ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, correttamente, tale rimedio l’esito sarebbe stato ad essa favorevole, disponendo del requisito in contestazione.

In caso contrario, non soltanto sarebbe violato il principio dell’onere della prova, che è immanente nel processo, ma verrebbe frustrata finanche la finalità di accelerazione che permea le controversie in materia di contratti pubblici.”

6.2. Ecco che dunque quanto sopra illustrato si attaglia perfettamente al caso oggetto di giudizio, in quanto il soccorso istruttorio avrebbe avuto ad oggetto documentazione di tipo formale e, come tale, contenuta nella busta “A” “ Documentazione amministrativa”.

In particolare trattasi della “ dichiarazione di disponibilità e conformità delle strutture”, da rendere mediante il modulo denominato “allegato 4” e corredato da tre tipologie di documenti, rispettivamente indicate dalle lettere a), b) e c).

Orbene, come correttamente rilevato da parte ricorrente, mentre la “Segnalazione certificata di agibilità” di cui al punto a) e gli altri documenti ivi indicati avrebbero dovuto essere posseduti “ a pena di esclusione” alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o al massimo dieci giorni prima della prima riunione della commissione di gara, analoga locuzione e analoga sanzione non era prevista per i documenti di cui alle lett. b) e c).

Con riguardo alla b) il riferimento è, infatti, alla “certificazione igienico-sanitario rilasciata dall’ASL territorialmente competente relativamente alla idoneità delle strutture alloggiative”, nonché alle “autocertificazioni relative ai soggetti la cui carica societaria è cessata nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara”.

Al di là della legittimità o meno della previsione di una clausola di esclusione per quanto riguarda i documenti richiesti al punto a), è evidente, dal confronto tra le due clausole, la chiara volontà della stazione appaltante di non escludere le imprese che non abbiano depositato per tempo i documenti di cui alla lett. b) e c), ed escludere quelli che presentino le carenze di cui al punto a).

Non vi altro modo di interpretare sistematicamente e letteralmente il contenuto del disciplinare di gara e non vi è modo di estendere la sanzione di esclusione anche ai casi per i quali non è contemplata.

Ne discende che nessuna comminatoria di esclusione poteva essere disposta in violazione della clausola 11.4.b) del disciplinare di gara.

6.3. In ogni caso, la giurisprudenza sopra citata ed il chiaro tenore del comma 9 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 non lasciano dubbi in ordine al fatto che, nel caso concreto, il soccorso istruttorio e l’integrazione documentale fossero l’unica strada legittimamente percorribile da parte dell’Amministrazione.

Ciò è ancor più evidente con riguardo ai certificati igienico-sanitari, per i quali la Cooperativa ricorrente aveva persino dimostrato di essere in attesa del rilascio da parte della ASL competente, come in effetti è avvenuto.

La ricorrente ha altresì prodotto in giudizio la documentazione, così dimostrando nei fatti che il soccorso istruttorio, del quale ricorrevano tutti i presupposti, avrebbe consentito di ovviare al contenzioso in atto e proseguire nelle fasi ulteriori della gara.

6.3.1. Stesse considerazioni valgono per le autocertificazioni sull’assenza dei pregiudizi penali dei soggetti cessati dalla carica, qualificate sovente come “irregolarità” per cui può operare il soccorso istruttorio non essendo in presenza di un vizio tale da non consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del d.lg. n. 50/2016 (in questi termini T.A.R. Sicilia Catania, sez. III 02 febbraio 2017 n. 234).

Volendo portare il ragionamento alle estreme conseguenze, seguendo l’insegnamento della Ad. plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2014, n. 16, non servirebbe neanche l’integrazione o regolarizzazione mediante l’esercizio del potere di soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni sostitutive relative all’assenza delle condizioni preclusive dalla normativa in materia di requisiti di partecipazione, che non contenga la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali od a registri pubblici.

7. Per le ragioni sopra esposte, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, ritenute assorbite le altre doglianze, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento di esclusione e con conseguente riammissione dell’impresa ricorrente alla procedura di gara.

In ordine alla sola dichiarazione relativa ai precedenti penali dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, salvo che la stazione appaltante ritenga di potersi procurare da sé le informazioni, dovrà attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente e solo all’esito procedere all’esame delle offerte.

8. Il collegio ritiene di disporre in questa sede la invocata correzione all’ordinanza cautelare n. 441 del 2018, posto che la mancata attribuzione delle spese al procuratore antistatario viene pacificamente interpretata alla stregua di errore materiale e non necessita di apposito gravame.

La suddetta correzione consisterà nell’aggiunta nel PQM di condanna alle spese di lite, dopo la frase “che liquida in euro 500,00” dell’ulteriore frase “con attribuzione al procuratore di parte dichiaratosi antistatario”.

9. Le spese del giudizio seguono anch’esse la soccombenza, al pari di quelle della fase cautelare, e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

-) annulla il provvedimento impugnato;

-) riammette la Società Cooperativa Sociale Solidarci alla procedura di gara, ai sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore di parte dichiaratori antistatario.

Dispone la correzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 441 del 22 marzo 2018 ai sensi di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo
        
IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo
        
        
IL SEGRETARIO
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!