Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 2344 | Data di udienza: 19 Aprile 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – D.lg. n. 81 del 2000 – Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili trasferiti – Medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti – Giurisdizione del G.O.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Maggio 2012
Numero: 2344
Data di udienza: 19 Aprile 2012
Presidente: Fiorentino
Estensore: Zeuli


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – D.lg. n. 81 del 2000 – Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili trasferiti – Medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti – Giurisdizione del G.O.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2344

 

Pubblico impiego – D.lg. n. 81 del 2000 – Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili trasferiti – Medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti – Giurisdizione del G.O.

 

I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e trasferiti, ai sensi dell’art. 1, del d.lg. n. 81 del 2000, hanno – rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l’originario ente utilizzatore – la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro secondo la previsione dell’art. 4 del d.lg. cit., è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del G.O., tanto più che l’oggetto di tale posizione soggettiva è rappresentato dall’assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non di un concorso in senso stretto, secondo la distinzione operata dall’art.. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 dello stesso decreto. (In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le pronunce del 22 settembre 2003, n. 14070 e del 29 settembre 2006, n. 25276).

 

Pres. Conti, Est. Zeuli – M.S. (avv. Polcaro) c. Comune di Napoli (avv.ti Di Falco ed altri)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2344

SENTENZA

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2344

 N. 02344/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06502/2011 REG.RIC.

 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2011, proposto da: 
Mario Santaniello, rappresentato e difeso dall’avv. Alessia Polcaro, con domicilio eletto presso Alessia Polcaro in Napoli, via dei Fiorentini N.61; 
 
contro
 
Provincia di Napoli Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Di Falco, Paola Cosmai, con domicilio eletto presso Aldo Di Falco in Napoli, piazza Matteotti,1; Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso Giuseppe Tarallo in Napoli, Avv. Municipale – p.zza S. Giacomo; 
 
per l’annullamento
P.I.: ANNULLAMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA STABILIZZAZIONE LL.SS.UU. C/O SOCIETÀ PARTECIPATA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DEL COMUNE DI NAPOLI
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Napoli Presidente e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 
Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2011 e depositata il 16 dicembre successivo Mario Santaniello adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
A tal proposito il ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
– come lavoratore socialmente utile presso il Comune di Napoli percepisce dall’I.N.P.S. a far data dall’1 agosto 1995 il relativo assegno ASU;
– è iscritto presso il Centro per l’impiego di Afragola con anzianità di iscrizione dal 31 ottobre 1990;
– è coniugato con tre figli;
– è stato assegnato al Servizio Gestione Grandi II.SS. con delibera di G.M. del 27/07/1995 ed ha iniziato la sua attività in data 26 ottobre 1995;
– il 20 gennaio 2011 ha depositato la propria manifestazione di disponibilità a partecipare alle procedure di stabilizzazione LL.SS.UU. presso la società partecipata Napoli Servizi S.p.A. collocandosi al n.114;
– ha ricevuto la richiesta di documentazione prot. 367/LSU del 3 maggio 2011 con cui il comune lo ha invitato a fornire una serie di documenti a sostegno della veridicità delle dichiarazioni fornite ed ha depositato gli atti richiesti nel termine indicato;
– il 26 luglio del 2011 è stata pubblicata la graduatoria definitiva per la stabilizzazione LL.SS.UU. presso società partecipata Napoli servizi S.p.A. nella quale non compare il nominativo del ricorrente;
– ha proposto ricorso gerarchico al Dirigente della Direzione Politiche per il lavoro della provincia di Napoli depositando il ricorso presso l’Ufficio di Napoli via Nuova Poggioreale n.44/A;
– con comunicazione prot. 103589 del 10 ottobre 2011 è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso poiché pervenuto oltre il termine perentorio.
Tanto premesso il ricorrente deduce le seguenti illegittimità avverso il provvedimento impugnato: violazione dell’art.10 D. Lgs.468/97 e violazione del Bando; eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.
 
Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO
 
Va osservato che nella presente fattispecie vi è il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto questo Tribunale non ravvisa innovativi motivi per discostarsi dal proprio precedente orientamento in merito, peraltro conformatosi all’insegnamento della Suprema Corte. Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le pronunce del 22 settembre 2003, n. 14070 e del 29 settembre 2006, n. 25276, hanno affermato che: “I lavoratori impiegati in lavori socialmente utili e trasferiti, ai sensi dell’a. 1, del d.lg. n. 81 del 2000, hanno – rispetto alla partecipazione alle procedure per la stabilizzazione del rapporto presso l’originario ente utilizzatore – la medesima posizione soggettiva degli altri lavoratori non trasferiti; tale posizione soggettiva ha consistenza di diritto soggettivo, atteso che, pur non instaurandosi un rapporto di lavoro secondo la previsione dell’a. 4 del d.lg. cit., è comunque configurabile con gli enti utilizzatori un rapporto di servizio qualificato dalla sussistenza di diritti soggettivi; conseguentemente, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’a.g.o., tanto più che l’oggetto di tale posizione soggettiva è rappresentato dall’assunzione presso detti enti previo espletamento di una procedura di selezione e non di un concorso in senso stretto, secondo la distinzione operata dall’a. 35 del d.lg. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex a. 63 dello stesso decreto”. (conformi, tra gli altri, TAR Calabria II Sezione, 11 marzo 2002, n. 565 e TAR Lazio (sentenza della Sezione Seconda TER del 9/5/2006, n. 3390).
 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 e 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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