Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Pubblico impiego Numero: 2240 | Data di udienza: 26 Gennaio 2012

* PUBBLICO IMPIEGO – Esistenza di un rapporto lavorativo diretto tra lavoratore ed amministrazione – Interposizione fittizia di un’impresa che era invece parte contrattuale – Indagine – Idoneità a dimostrare l’esistenza di detto accordo simulatorio – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 21 Maggio 2012
Numero: 2240
Data di udienza: 26 Gennaio 2012
Presidente: Fiorentino
Estensore: Zeuli


Premassima

* PUBBLICO IMPIEGO – Esistenza di un rapporto lavorativo diretto tra lavoratore ed amministrazione – Interposizione fittizia di un’impresa che era invece parte contrattuale – Indagine – Idoneità a dimostrare l’esistenza di detto accordo simulatorio – Necessità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2340

 

Pubblico impiego – Esistenza di un rapporto lavorativo diretto tra lavoratore ed amministrazione – Interposizione fittizia di un’impresa che era invece parte contrattuale – Indagine – Idoneità a dimostrare l’esistenza di detto accordo simulatorio – Necessità.

 

Per potere sostenere l’esistenza di un rapporto lavorativo diretto tra lavoratore ed amministrazione, con indiretta attribuzione di un ruolo di mera interposizione fittizia di un’impresa che fino a prova contraria era invece parte contrattuale, occorrono elementi di riscontro seri e significativi idonei a dimostrare l’esistenza di detto accordo simulatorio, proprio perché, trattandosi in una materia delicata e “riservata”, quale quella del pubblico impiego, non è dato, in assenza di qualsivoglia tipo di allegazione, in tal caso legittimare “ex post” pretesi accordi simulatori in realtà mai intervenuti al momento della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione.

 

Pres. Fiorentino, Est. ZeuliB.P. (avv.ti Abbamonte ed altro) c. Comune di Fragneto L’Abate (avv. Verzino)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^ – 21 maggio 2012, n. 2340

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^– 21 maggio 2012, n. 2340

 

 

 N. 02340/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02056/1991 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 1991, proposto da: 
Petrone Bartolomeo, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Leone, Umberto Volpicelli, con domicilio eletto presso Luigi Scalfaro in Napoli, p.zza Garibaldi, 373; 
 
contro
 
Comune di Fragneto L’Abate, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Verzino, con domicilio eletto presso Antonio Verzino in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania; Co.Re.Co. Napoli; Regione Campania, rappresentato e difeso dall’avv. Maria D’Elia, con domicilio eletto presso Maria D’Elia in Napoli, via S.Lucia, 81; 
nei confronti di
Del Tufo Costruzioni Srl; 
 
per l’annullamento
RICONOSCIMENTO RAPPORTO LAVORO
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fragneto L’Abate e di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 
Con ricorso notificato il 6 marzo 1991 e depositato il 20 marzo successivo Bartolomeo Petrone adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati.
 
A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:
– lavoratore subordinato dell’impresa Del Tufo Costruzioni veniva dalla ditta adibito alla manutenzione delle strade comunali,in virtù di un appalto aggiudicato alla detta impresa, ma in realtà preordinato alla mera prestazione lavorativa del ricorrente in favore del comune;
– la predetta simulazione contrattuale era emersa in tutta la sua evidenza nel corso di un accertamento dell’Ispettorato del Lavoro di Benevento che il 24 ottobre del 1990 constatava che il Perone aveva in realtà svolto per conto del comune un rapporto di lavoro subordinato;
– il Comune di Fragneto, alla luce di quanto emerso, decideva perciò di sanare la posizione avvalendosi della sanatoria di cui al D.L. 338/90 relativamente ai mancati versamenti all’INPS di contributi previdenziali;- il CO.RE.CO. di Benevento ha però bocciato il deliberato ritenendo l’atto violativo della vigente normativa in materia di accesso al pubblico impiego;
– a questo atto seguiva il licenziamento del ricorrente anche dalla Ditta Del Tufo Costruzioni.
Tanto premesso il Petrone deduceva i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) violazione art.59 L. 10 febbraio 1959 n.62 e comma 1 L. Reg. Campania n.26 del 18 agosto 1986; violazione L. Regione Campanai 18 aprile 1962 n.230 e L. 23 ottobre 1960 n.1369; violazione dei principi generali in materia di pubblico impiego ed eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; b) violazione dell’art.36 Cost. e dell’art.9 D.P.R. 347/83.
 
Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori come da verbale la causa veniva spedita in decisione.
 
DIRITTO
 
Ritiene il Collegio che non vi siano elementi idonei a suffragare la natura di rapporto di lavoro subordinato invocata dal ricorrente, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali intercorse tra questi e, per il tramite dell’appaltatore, il comune di Fragneto Monforte.
Invero, anche gli elementi addotti dalla relazione dell’Ispettorato del Lavoro sono labili e generici, laddove si tenga conto della circostanza, che ben più robustamente trova riscontri nei documenti versati in atti, della sussistenza di un rapporto di lavoro tra il Petrone e l’impresa Del Tufo. Rapporto che venne a cessare solo il 13 gennaio del 1991.
 
Le stesse determinazioni cui è pervenuto il comune il 18 dicembre del 1990 riconoscendo, con un’apposita determina, la natura subordinata del rapporto sono evidentemente superficiali ed erronee, in quanto viziate da travisamento dei presupposti e violazione di legge.
Infatti agli atti vi è la prova, materiale e concreta, di un rapporto contrattuale tra la Del Tufo ed il Petrone, e gli elementi indiziari invocati, seppur suggestivi, non sono idonei ad inficiarne la portata.
 
Ossia nessuno di questi elementi è atto a dimostrare l’unico argomento (che sarebbe) in grado di sostenere la pretesa attorea: l’esistenza di un accordo simulatorio, illo tempore raggiunto, tra comune di Fragneto e ditta Del Tufo, avente lo scopo di dissimulare, un rapporto di lavoro subordinato diretto, per il tramite di un contratto di appalto, tra il Petrone e l’amministrazione.
 
A voler accedere alla diversa determinazione rimarrebbe innanzitutto indimostrata la causa di detto accordo, e con essa i motivi che avrebbero spinto le parti a concluderlo. In secondo luogo,.
 
si creerebbe una pericolosa prassi, indirettamente violativa del principio costituzionale del concorso per l’accesso al pubblico impiego, che sarebbe per questa via di fatto aggirato. In altre parole, per potere sostenere la esistenza di un rapporto lavorativo diretto tra lavoratore ed amministrazione, con indiretta attribuzione di un ruolo di mera interposizione fittizia di un’impresa che fino a prova contraria era invece parte contrattuale, occorrerebbero elementi di riscontro più seri e significativi idonei a dimostrare l’esistenza di detto accordo simulatorio, proprio perché, vertendosi in una materia delicata e “riservata” quale quella del pubblico impiego, non è dato, in assenza di qualsivoglia tipo di allegazione, in tal caso legittimare “ex post” pretesi accordi simulatori in realtà mai intervenuti al momento della stipulazione del contratto e dell’esecuzione della prestazione.
 
. Nel caso di specie, come detto, questi riscontri sono carenti.
 
Questi motivi inducono al rigetto del gravame. La risalenza dello stesso ed il suo oggetto rappresentano un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 e nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

 

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