Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5400 | Data di udienza: 9 Novembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Istanza per l’annullamento dell’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale ex art. 39, c. 19 l. n. 724/1994 – Controversia – Giurisdizione esclusiva del G.A.– Annullamento dell’acquisizione  – Istituto di carattere eccezionale – Esercizio del diritto da parte di soggetto diverso del proprietario – Preclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Calabria
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 22 Novembre 2016
Numero: 5400
Data di udienza: 9 Novembre 2016
Presidente: Pappalardo
Estensore: Cestaro


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Istanza per l’annullamento dell’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale ex art. 39, c. 19 l. n. 724/1994 – Controversia – Giurisdizione esclusiva del G.A.– Annullamento dell’acquisizione  – Istituto di carattere eccezionale – Esercizio del diritto da parte di soggetto diverso del proprietario – Preclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 22 novembre 2016, n. 5400


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Istanza per l’annullamento dell’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale ex art. 39, c. 19 l. n. 724/1994 – Controversia – Giurisdizione esclusiva del G.A..

La controversia involgente la legittimità dell’operato del Comune che ha negato la cancellazione della trascrizione dell’esecuzione comunale a valle della asserita sussistenza dei presupposti per l’annullamento di cui all’art. 39 co. 19 della L. 724/1994, riguardando  direttamente il provvedimento di acquisizione e, più precisamente, la possibilità del suo ritiro, deve ritenersi ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (art. 133 co. 1, lett f. cp.a.). La questione relativa alla sussistenza del diritto di proprietà è, infatti, coinvolta solo di riflesso come effetto conseguente alla soluzione della questione principale, avente ad oggetto un provvedimento in materia edilizia, la cui sussistenza radica la giurisdizione del G.A. (v. Cassazione civile, sez. un., 12/06/1999,  n. 322 nonché Cassazione civile, sez. un., 12/01/2007,  n. 417).


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Annullamento dell’acquisizione di un immobile abusivo al patrimonio comunale ex art. 39, c. 19 l. n. 724/1994 – Istituto di carattere eccezionale – Esercizio del diritto da parte di soggetto diverso del proprietario – Preclusione.

Il diritto a ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale, a seguito dell’adempimento degli oneri previsti dalla normativa condonistica (art. 39, c. 19, L. n. 724/1994), costituisce un istituto di carattere eccezionale che consente di incidere su un passaggio di proprietà ormai perfezionato. Coerentemente, un simile diritto è conferito al solo proprietario del bene, senza prevedere alcuna legittimazione concorrente in capo ad altri interessati (v. la norma in argomento sopra riportata). Il diritto in questione non sussiste, quindi, in assoluto: sorge solo se è azionato dal proprietario. Conseguentemente, qualora il proprietario non si sia attivato in tal senso, non è fondata la domanda di chi chieda l’accertamento dei presupposti per l’annullamento dell’acquisizione ai sensi del menzionato art. 39 co. 19 L. 724/1994. Per altro verso, neppure è possibile attribuire, in via interpretativa, la legittimazione ad esercitare il diritto in questione ad altri interessati e ciò sia per il chiaro tenore della norma citata sia per la sua natura eccezionale che ne impedisce l’applicazione analogica.

Pres. Pappalardo, Est. Cestaro – U. s.p.a. (avv.ti Abenavoli, De Simone e De Simone) c. Comune di Napoli (avvocatura municipale)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ - 22 novembre 2016, n. 5400

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 22 novembre 2016, n. 5400


Pubblicato il 22/11/2016

N. 05400/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05170/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5170 del 2007, proposto da:
UNICREDIT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abenavoli C.F. BNVGPP67C14I208M, Gaetano De Simone C.F. DSMGTN36L11F839M, Maria Rosaria De Simone C.F. DSMMRS65E54G902A, con domicilio eletto presso Giuseppe Abenavoli in Napoli, p.zza Rodino’ N.18;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati dell’avvocatura Municipale meglio indicati nel mandato in atti (depositato il 05.10.2007), elettivamente domiciliato presso la sede dell’avvocatura comunale sita in Napoli, P.zza Municipio, Pal. San Giacomo;

nei confronti di

Paoletti Michelina, Risidi Franco non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento n. 1551 del 06.07.2007 con cui il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di cancellazione della trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile sito in Napoli alla Via Comunale Catena;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1.1. La parte ricorrente, UNICREDIT s.p.a. (già UNICREDIT BANCA s.p.a.), impugna il provvedimento n. 1551 del 06.07.2007 con cui il Comune di Napoli ha respinto l’istanza di cancellazione della trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale di un bene immobile sito in Napoli alla Via Comunale Catena.

1.2. La parte ricorrente rappresenta di aver fatto valere l’ipoteca accesa sull’immobile in questione per garantire un proprio credito maturato nei confronti dei proprietari RISIDI Franco e PAOLETTI Michelina; all’uopo, l’istituto di credito ha intrapreso apposita azione esecutiva per la vendita ma senza successo, in quanto, nell’ambito di tale procedura, era rilevata la impossibilità di liquidare il bene in ragione della sua pregressa acquisizione al patrimonio comunale. In tal senso, il giudice dell’esecuzione di Napoli rilevava, con ordinanza del 10.01.2007 (resa nell’ambito della procedura esecutiva n. 517/03, in atti), l’impedimento costituito dall’acquisizione e sospendeva il procedimento anche al fine di “sentire le parti in merito alla possibile iniziativa della banca, in via surrogatoria” per rimuovere l’acquisizione ai sensi dell’art. 39 co. 19 L. 724/1994.

1.3. Giova precisare che l’acquisizione risulta essere stata disposta con ordinanza sindacale n. 726 del 26.06.1980, trascritta in data 01.10.1980, precedentemente all’acquisto dei debitori della società ricorrente, trascritto in data 26.08.1981 (v. memoria del Comune e documentazione di causa) e, a maggior ragione, all’iscrizione dell’ipoteca, avvenuta in data 16.04.1992.

1.4. L’istituto bancario ricorrente, rileva che il RISIDI ha presentato istanza di condono edilizio e che tanto dovrebbe consentire di rimuovere il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 39 co. 19 della L. 724/1994 con conseguente fondatezza della propria istanza volta al ritiro in autotutela della predetta acquisizione. In tal senso, quindi, la società ricorrente censura il contegno del Comune anche in rapporto alle disposizioni condonistiche specifiche (artt. 17 e 40 L. 47/1985) che derogano al regime della nullità degli atti di trasferimento in caso di vendita forzata, prevedendo, altresì, il termine di 120 giorni dal decreto di trasferimento per presentare l’istanza di condono da parte dell’acquirente aggiudicatario.

2. Il Comune di Napoli, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto la banca ricorrente non è proprietaria dell’immobile e, quindi, non potrebbe esercitare la facoltà di ottenere la cancellazione dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale (art. 39 co. 19 L. 724/1994, cit.); in secondo luogo, la cancellazione presupporrebbe l’accoglimento della domanda di condono nella parte in cui si parla di opere, comunque, “sanabili”. Sottolinea, poi, l’ente locale che il “proprietario” di cui alla menzionata norma speciale non possa, comunque, essere, nei confronti del Comune, chi ha acquistato l’immobile dopo l’intervenuta acquisizione (il relativo atto di compravendita sarebbe, infatti, inopponibile al Comune stesso); infine, il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione trattandosi di azione relativa a diritti soggettivi.

3.1. In primo luogo, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alle questioni involgenti l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.

3.2. Nel caso di specie, infatti, non si controverte del diritto di proprietà, ma della legittimità dell’operato del Comune che ha negato la cancellazione della trascrizione dell’esecuzione comunale a valle della asserita sussistenza dei presupposti per l’annullamento di cui all’art. 39 co. 19 della L. 724/1994 («per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994»).

3.3. Nella misura in cui la controversia riguarda direttamente il provvedimento di acquisizione e, più precisamente, la possibilità del suo ritiro, deve ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (art. 133 co. 1, lett f. cp.a.). La questione relativa alla sussistenza del diritto di proprietà è, infatti, coinvolta solo di riflesso come effetto conseguente alla soluzione della questione principale, avente ad oggetto un provvedimento in materia edilizia, la cui sussistenza radica, appunto, la giurisdizione del G.A. (v. in un caso analogo al presente, Cassazione civile, sez. un., 12/06/1999,  n. 322 nonché Cassazione civile, sez. un., 12/01/2007,  n. 417).

4.1. Nel merito, la prospettazione del Comune di Napoli è fondata pur se non conduce all’inammissibilità del ricorso come richiesto.

4.2. Il ricorso, infatti, è inteso quale impugnativa del diniego dell’annullamento del procedimento di acquisizione e, quindi, come accertamento delle condizioni per l’esercizio di un tale potere di ritiro, questione rispetto alla quale la ricorrente ha un indubbio interesse con conseguente radicamento della legittimazione a ricorrere e conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’ente locale.

5.1. Peraltro, la circostanza che la norma richiamata (art. 39 co. 19 l. cit.) conferisca esclusivamente al proprietario la possibilità di chiedere l’annullamento del provvedimento di acquisizione assume un rilievo assorbente nel senso dell’infondatezza del ricorso.

5.2. Il diritto a ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale, a seguito dell’adempimento degli oneri previsti dalla normativa condonistica, costituisce un istituto di carattere eccezionale che consente di incidere su un passaggio di proprietà ormai perfezionato. Coerentemente, un simile diritto è conferito al solo proprietario del bene, senza prevedere alcuna legittimazione concorrente in capo ad altri interessati (v. la norma in argomento sopra riportata).

5.3. Il diritto in questione non sussiste, quindi, in assoluto: sorge solo se è azionato dal proprietario. Conseguentemente, qualora il proprietario non si sia attivato in tal senso, non è fondata la domanda di chi chieda l’accertamento dei presupposti per l’annullamento dell’acquisizione ai sensi del menzionato art. 39 co. 19 L. 724/1994.

5.4.1. Per altro verso, neppure è possibile attribuire, in via interpretativa, la legittimazione ad esercitare il diritto in questione ad altri interessati e ciò sia per il chiaro tenore della norma citata sia per la sua natura eccezionale che ne impedisce l’applicazione analogica.

5.4.2. In tal senso, le norme che consentono il trasferimento coattivo (in sede di esecuzione) degli immobili, pur irregolari sul piano edilizio, non hanno alcun rilievo; si tratta di istituti attinenti alla ben diversa questione della deroga al divieto di trasferire immobili abusivi che, comunque, non possono operare in presenza di una acquisizione trascritta in precedenza rispetto all’attivazione del rimedio esecutivo. Peraltro, le norme richiamate confortano la bontà della conclusione raggiunta nella misura in cui la proposizione dell’istanza di condono successiva al trasferimento (coattivo) è consentita «purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge», circostanza che è senz’altro da escludere nel caso di specie dal momento che l’istanza è stata presentata ai sensi, appunto, della L. 47/1985 mentre il contratto di finanziamento che ha consentito l’accensione dell’ipoteca è del 13.04.1992 (v. prod. ricorrente).

5.5. Appare allora corretta l’impostazione conferita al problema dal giudice dell’esecuzione con la richiamata ordinanza del 10.01.2007 che ha invitato le parti a verificare la possibilità di un’azione “in via surrogatoria”, ossia posta in essere in luogo del proprietario da un soggetto terzo (nel caso di specie, la banca).

5.6. Ricorrendone i presupposti (sui quali, evidentemente, non sussiste la cognizione del giudice amministrativo), l’istituto ricorrente avrebbe potuto surrogarsi al proprietario esercitando la peculiare azione civilistica di cui all’art. 2900 c.c., ma non risulta che tale rimedio sia stato azionato.

6. Quanto precede conduce a respingere il ricorso poiché infondato. Le spese di lite – liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite – vanno poste a carico della parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) lo respinge;

-) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila) oltre ad accessori di legge;

-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Luca Cestaro
        
IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo
        
        
IL SEGRETARIO
 

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