* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Veduta – Art. 900 c.c. – Inspectio e prospectio – Esercizio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2017
Numero: 5536
Data di udienza: 8 Novembre 2017
Presidente: Caso
Estensore: Giansante
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Veduta – Art. 900 c.c. – Inspectio e prospectio – Esercizio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza – Fattispecie.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 23 novembre 2017, n. 5536
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Veduta – Art. 900 c.c. – Inspectio e prospectio – Esercizio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza – Fattispecie.
Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alla regole di cui agli art. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale. Le cd. “inspectio et prospectio in alienum”, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, devono essere esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (fattispecie relativa al parapetto di un terrazzo alto soltanto novanta centimetri, insufficiente per garantire un affaccio sicuro; cfr. Cassazione civile, Sez. II, 5 novembre 2012, n. 18910, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03).
Pres. Caso, Est. Giansante – L.T. (avv. Rispoli) c. Comune di Casapulla (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 23 novembre 2017, n. 5536SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 23 novembre 2017, n. 5536
Pubblicato il 23/11/2017
N. 05536/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02866/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2866 del 2014, proposto da:
Luca Trepiccione, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Piazza Trieste e Trento, n. 48;
contro
Comune di Casapulla – non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“1. della nota prot. n. 3285 del 18.3.2014, pervenuta il successivo 19.3.2014 all’interessato, del Comune di Casapulla e per esso del Responsabile del Settore Tecnico avente ad oggetto comunicazione accoglimento domanda di permesso di costruire in riferimento alla pratica edilizia in data 29.4.2013 prot. n. 7020, nella parte in cui viene espresso parere favorevole alle prime due condizioni in essa nota indicate, e precisamente: “1. Non venga realizzato l’ampliamento al piano primo e sottotetto sul lato est, in quanto da realizzarsi sul confine libero e pertanto in contrasto con l’art. 23 delle norme del P.R.G. vigente e con l’art. 2 comma 1 lettera h) della L.R. n. 1/2011, come ripristinato dal comma 11 art. 52 della L.R. n. 1/2012; 2. Non venga installata l’inferriata sul confine ovest, in quanto il terrazzo di proprietà del richiedente e le copertura dei manufatti limitrofi non sono praticabili e pertanto non vi è veduta reciproca”;
2. degli atti in detta nota esplicitamente richiamati ed in particolare l’istruttoria del 17.3.2014 prot. n. 3257, come ratificata dalla commissione tecnica in data 18.3.2014;
3. della nota prot. n. 4476 dell’11.4.2014, pervenuta all’interessato il 17.4.2014, con la quale il Comune di Casapulla e per esso il responsabile del Settore tecnico ha dato riscontro negativo alla richiesta di revisione, anche in autotutela, avanzata dal Sig. Trepiccione, con lettera del 2.4.2014 assunta al prot. 3959, dei (su riportati) punti 1) e 2) della (su citata) nota prot. 3285 del 18.3.2014;
4. di ogni altro eventuale, atto ad essi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ancorché non conosciuto dal sig. ricorrente, che sia lesivo dei suoi diritti ed interessi, con espressa riserva di motivi aggiunti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 16 maggio 2014 e depositato il 28 maggio 2014, Luca Trepiccione ha chiesto l’annullamento della nota del Comune di Casapulla prot. n. 3285 del 18 marzo 2014, avente ad oggetto comunicazione accoglimento domanda di permesso di costruire in riferimento alla pratica edilizia in data 29 aprile 2013 prot. n. 7020, nella parte in cui viene espresso parere favorevole alle prime due condizioni indicate nella nota stessa, e precisamente: “1. Non venga realizzato l’ampliamento al piano primo e sottotetto sul lato est, in quanto da realizzarsi sul confine libero e pertanto in contrasto con l’art. 23 delle norme del P.R.G. vigente e con l’art. 2 comma 1 lettera h) della L.R. n. 1/2011, come ripristinato dal comma 11 art. 52 della L.R. n. 1/2012”; “2. Non venga installata l’inferriata sul confine ovest, in quanto il terrazzo di proprietà del richiedente e le copertura dei manufatti limitrofi non sono praticabili e pertanto non vi è veduta reciproca”. Parte ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento della nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014 con la quale il Comune di Casapulla ha dato riscontro negativo alla richiesta di revisione, anche in autotutela, avanzata da egli ricorrente con lettera del 2 aprile 2014, assunta al prot. 3959, in riferimento alle suddette condizioni di cui ai numeri 1) e 2) della citata nota prot. 3285 del 18 marzo 2014.
A sostegno del gravame, con un unico motivo di ricorso, sono state dedotte le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della l.r. n. 1/2011, art. 2, comma 1, lettera h), come ripristinato dall’art 52, comma 11, della l.r. n. 1/2012, degli artt. 873 e segg. c.c., del d.m. 2 aprile1968, n.1444 e dei principi generali in materia di distanze edilizie, violazione del d.p.r. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casapulla, con particolare riferimento all’art. 23, eccesso di potere, sviamento, omessa o insufficiente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, carenza di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, violazione del giusto procedimento di legge e della legge n. 241/90, carenza di interesse pubblico, omessa comparazione con quello del privato, mancata valutazione della partecipazione del privato al procedimento, altri profili.
In riferimento alle due condizioni imposte dal Comune resistente nella nota prot. n. 3285 del 18 marzo 2014, di accoglimento condizionato del permesso di costruire in variante, parte ricorrente lamenta che il medesimo Comune avrebbe esplicitato per la prima volta le sue motivazioni solo nella risposta a lui fornita con la nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014, in esito alla richiesta di riesame avanzata con istanza prot. n. 3959 del 2 aprile 2014. Peraltro la motivazione contenuta nel secondo provvedimento sarebbe insufficiente e non avrebbe considerato le puntuali osservazioni formulate nell’istanza di autotutela.
Parte ricorrente lamenta la carenza di istruttoria in quanto la ritenuta violazione delle norme sulle distanze, in particolare dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casapulla, sarebbe destituita di fondamento in fatto prima ancora che in diritto. Ciò in quanto l’attuale conformazione del fabbricato, e quindi la sua sagoma e l’ingombro volumetrico corrisponderebbero a quelle del fabbricato così come ristrutturato nel lontano 1988, in forza della concessione edilizia n. 20/1988, rilasciata dal Comune di Casapulla a Elpidio Trepiccione, dante causa dell’attuale ricorrente.
L’ampliamento successivamente richiesto da egli ricorrente, precisamente con la variante al permesso di costruire n. 75 del 17 dicembre 2012, presentata in data 29 aprile 2013, sarebbe tale da essere ricompreso nella sagoma ed ingombro volumetrico dell’attuale fabbricato, e ciò sul lato sud prospettante sul cortile interno, senza determinare alcun ulteriore avanzamento rispetto al corpo di fabbrica esistente, come risulterebbe dai grafici di progetto della variante.
In via meramente subordinata, parte ricorrente ha altresì rappresentato che il fabbricato oggetto della presente controversia lungo il lato est sarebbe costruito in aderenza con il fabbricato contiguo, e la relativa situazione dei luoghi esistente oggi risulterebbe essere quella realizzata per effetto della ristrutturazione del fabbricato di proprietà Trepiccione, in conformità del progetto approvato dal Comune mediante la concessione edilizia n. 20 del 14 aprile 1988, rilasciata a Elpidio Trepiccione (dante causa dell’attuale ricorrente), circostanze che sarebbero confermate dalla produzione documentale dello stesso Comune resistente allegata alla nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014, oggetto di impugnazione.
Sotto tale profilo, trattandosi lungo il confine est di fabbricati uniti o aderenti, non vi sarebbe alcuna violazione di distanze, perché sarebbe esclusa in radice la formazione di intercapedini nocive e dannose (scopo perseguito dalla normativa sulle distanze); pertanto sarebbe da escludere in radice la necessità di un eventuale arretramento del fabbricato di proprietà di esso ricorrente, come sembrerebbe adombrare il Comune, e per la prima volta, solo nella seconda nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014.
Infine parte ricorrente ha osservato, per completezza difensiva, che la parete sud del fabbricato di sua proprietà, oggetto di ampliamento, prospetta sul cortile interno, e si fronteggia con un muro cieco, posto ad una distanza di circa 12 ml. (come si evincerebbe dal rilievo fotografico), in modo da non costituire alcuna violazione di distanza.
In relazione alla condizione disposta dal punto 2) della nota del Comune prot. n. 3285 del 18 marzo 2014, con la quale è stato imposto: “Non venga installata l’inferriata sul confine ovest, in quanto il terrazzo di proprietà del richiedente e le copertura dei manufatti limitrofi non sono praticabili e pertanto non vi è veduta reciproca”, Trepiccione lamenta che il Comune di Casapulla non avrebbe alcuna competenza per imporre una simile limitazione alla salvaguardia ed al godimento del diritto di proprietà; ed infatti non sarebbe stata indicata alcuna norma a supporto o a fondamento del potere in concreto esercitato, né ancor meno alcuna motivazione giuridicamente verosimile anche in funzione della tutela dell’interesse pubblico, che non sarebbe stato neppure considerato.
La barriera metallica, oggetto di diniego, come risulterebbe dagli atti progettuali, non supererebbe i tre metri di altezza e si andrebbe a sovrapporre a parte di muratura di confine già esistente in loco, ed avrebbe la sola, peraltro evidente, funzione di preservare la proprietà esclusiva di esso ricorrente da intromissioni di terzi; la barriera metallica non sarebbe, quindi, finalizzata a consentire alcuna veduta, posto che la veduta diretta si eserciterebbe meglio senza la barriera, ma avrebbe la sola funzione di recingere e preservare la proprietà Trepiccione e, quindi, di assicurarne la sicurezza anche in caso di accesso per manutenzione.
Il Comune di Casapulla non si è costituito, benché ritualmente intimato.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2014 la causa stata rinviata alla camera di consiglio del 23 luglio 2014; alla camera di consiglio del 23 luglio 2014 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione cautelare e, pertanto, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
Con ordinanza n. 1555 del 24 marzo 2016 questa Sezione ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione, individuando all’uopo il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, con facoltà di delega, formulando i seguenti quesiti: “riferisca, previo esame degli atti di causa, della documentazione da acquisire presso il Comune di Casapulla, in particolare del verbale di sopralluogo effettuato in data 9 febbraio 1987, richiamato nella nota del Comune di Casapulla prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014, oggetto di impugnazione, dei documenti afferenti i procedimenti relativi alla concessione edilizia n. 20 del 14 aprile 1988, anch’esso richiamato nella suddetta nota, nonchè del permesso di costruire n. 75 del 17 dicembre 2012 e della variante al predetto permesso di costruire per cui è causa, pratica edilizia presentata in data 29 aprile 2013, prot. n. 7020, completa degli atti istruttori, menzionati nella nota del Comune di Casapulla prot. n. 3285 del 18 marzo 2014, anch’essa oggetto di impugnazione, e previo sopralluogo in loco in contraddittorio con le parti, che potranno nominare tecnici di fiducia sino alla data di inizio delle operazioni di verificazione, in ordine a:
– I) verifica delle distanze oggetto di contestazione da parte del Comune intimato con le note impugnate, con particolare riferimento all’arretramento di cui alla concessione edilizia n. 20 del 14 aprile 1988, richiamata nella nota del Comune di Casapulla prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014;
– II) verifica della tipologia di intervento proposto da parte ricorrente in riferimento alla inferriata e verifica del reale stato dei luoghi alla luce dei rilievi contenuti nel ricorso;
III) ogni altra informazione utile alla definizione del presente giudizio”.
Con la medesima ordinanza istruttoria la causa è stata rinviata per il prosieguo all’udienza pubblica del 5 ottobre 2016.
In data 3 agosto 2016 il verificatore ha depositato la relazione conclusiva e la relativa documentazione.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Con ordinanza n. 5148 dell’8 novembre 2016, considerato che all’esito della suddetta verificazione è emersa la necessità, ai fini del decidere, di ordinare un supplemento di verificazione, è stato disposto che il medesimo verificatore dovesse:
“- rispondere ai seguenti quesiti: “1) chiarire, sulla base unicamente della verifica dello stato dei luoghi, se il Trepiccione abbia effettivamente realizzato l’arretramento della tompagnatura di m. 5,25, al fine di rispettare la distanza dal confine libero, arretramento previsto dalla concessione edilizia n. 20 del 14 aprile 1988;
2) in caso di risposta positiva al quesito sub 1) chiarire se l’ampliamento richiesto dal Trepiccione con la variante al permesso di costruire n. 75 del 17 dicembre 2012, presentata in data 29 aprile 2013, assunta al protocollo comunale del Comune di Casapulla n. 7020, è tale da essere ricompreso nella sagoma e nell’ingombro volumetrico del fabbricato risultante dal realizzato arretramento;
– produrre la citata richiesta di variante, prot. n. 7020 del 29 aprile 2013, unitamente alla relativa relazione tecnica, da acquisire presso il Comune di Casapulla;”.
Con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata per il prosieguo all’udienza pubblica del 21 giugno 2017 e, in tale udienza, è stato ulteriormente rinviata all’udienza pubblica dell’8 novembre 2017.
In data 22 dicembre 2016 il verificatore ha depositato la relazione suppletiva e la relativa documentazione.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, va accolto.
Il Collegio esamina, in primo luogo, la prima delle due condizioni imposte dal Comune di Casapulla nella nota prot. n. 3285 del 18 marzo 2014, anche alla luce di quanto rappresentato dal medesimo Comune nella nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014, recante riscontro negativo alla richiesta di intervento in autotutela avanzata dal ricorrente con lettera del 2 aprile 2014 (assunta al prot. 3959).
Al riguardo, alla luce di quanto emerso in sede di verificazione, disposta da questa Sezione con ordinanze n. 1555 del 24 marzo 2016 e n. 5148 dell’8 novembre 2016, colgono nel segno le censure con le quali il Trepiccione ha dedotto la carenza di istruttoria, in quanto la ritenuta violazione delle norme sulle distanze, in particolare dell’art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casapulla, deve ritenersi destituita di fondamento.
Occorre premettere che, come sopra riportato, nella suddetta nota prot. n. 3285 del 18 marzo 2014 il Comune di Casapulla aveva espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in variante, alla seguente condizione: “1. Non venga realizzato l’ampliamento al piano primo e sottotetto sul lato est, in quanto da realizzarsi sul confine libero e pertanto in contrasto con l’art. 23 delle norme del P.R.G. vigente e con l’art. 2 comma 1 lettera h) della L.R. n. 1/2011, come ripristinato dal comma 11 art. 52 della L.R. n. 1/2012”.
Nella citata nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014, il Comune intimato aveva altresì rappresentato:
“Per quanto concerne il punto 1, la Legge Regionale n. 1/2011 all’art. 4 comma 2 lettera c) stabilisce che l’ampliamento è consentito nel rispetto delle distanze minine e delle altezze massime dei fabbricati di cui al Decreto Ministeriale n. 1444/1968. L’art. 2 comma 1 lettera h) della medesima Legge Regionale recita testualmente: "per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444." Il Comune di Casapulla è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 11581 del 31.12.1983. L’art. 23 delle norme attuative del predetto P.R.G., avente ad oggetto "distanze dei fabbricati dal confine", al comma 2 recita testualmente: "se non esistono fabbricati al di là del confine, il fabbricato deve essere arretrato da esso di una quantità pari al minimo assoluto indicato in tabella, mai inferiore alla semialtezza del fabbricato stesso." Le tabelle citate, allegate alle norme attuative del P.R.G. prevedono nella fattispecie un distacco minimo dal confine libero di ml 5.00.
Giova precisare in merito al confine di cui trattasi, che in data 09.02.1987, il tecnico Comunale a seguito di sopralluogo riscontrava che il fabbricato in costruzione aveva invaso il confine libero per ml 1.00 e che il Sig. Trepiccione Elpidio al fine di risolvere la predetta problematica otteneva la Concessione Edilizia n. 20 del 14.04.1988, nella quale era previsto proprio l’arretramento della tompagnatura per ml 5.25, al fine di rispettare la distanza dal confine libero.
Pertanto, considerato che le norme del P.R.G. vigenti nell’anno 1987, sono le medesime vigenti ad oggi, l’ampliamento sul confine libero non è assentibile.”
Al riguardo, come risulta dalle relazioni depositate dal verificatore in data 3 agosto e 22 dicembre 2016, quest’ultimo, in risposta ai sopra riportati quesiti concernenti la suddetta condizione, ha accertato che il sig. Trepiccione, contrariamente a quanto assunto dall’Amministrazione comunale, aveva realizzato l’arretramento della tompagnatura di m. 5,25 al fine di rispettare la distanza dal confine libero, arretramento previsto dalla concessione edilizia n. 20 del 14 aprile 1988. Pertanto, deve ritenersi salvaguardato il distacco minimo di m. 5,00 dal confine libero.
Inoltre, considerato che, in risposta al secondo quesito posto con l’ordinanza istruttoria suppletiva n. 5148 dell’8 novembre 2016, il verificatore ha precisato che l’ampliamento richiesto dal Trepiccione con la variante al permesso di costruire n. 75 del 17 dicembre 2012 (presentata in data 29 aprile 2013 e assunta al protocollo comunale del Comune di Casapulla n. 7020) è tale da essere ricompreso nella sagoma e nell’ingombro volumetrico del fabbricato risultante dal realizzato arretramento, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimamente adottati in quanto non sussiste l’asserita violazione in materia di distanze.
Ed invero dalla verificazione è emerso che, come prospettato da parte ricorrente, l’attuale conformazione del fabbricato, e quindi la sua sagoma e l’ingombro volumetrico, corrispondono a quelle del fabbricato così come ristrutturato nel lontano 1988, in forza della concessione edilizia n. 20/1988, rilasciata dal Comune di Casapulla a Elpidio Trepiccione, dante causa dell’attuale ricorrente. Pertanto l’attuale progetto di variante al permesso di n. 75 del 17 dicembre 2012, presentata in data 29 aprile 2013 e assunta al protocollo comunale del Comune di Casapulla n. 7020, non interferisce con quanto già autorizzato dall’ente comunale.
In riferimento, poi, alla seconda delle due condizioni imposte dal Comune resistente, alla luce di quanto emerso in sede di verificazione, colgono nel segno le censure con le quali il Trepiccione ha dedotto la carenza di istruttoria e l’insufficiente motivazione.
Occorre premettere che, come sopra riportato, nella suddetta nota prot. n. 3285 del 18 marzo 2014 il Comune di Casapulla aveva espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in variante, alla ulteriore seguente condizione: “2. Non venga installata l’inferriata sul confine ovest, in quanto il terrazzo di proprietà del richiedente e le copertura dei manufatti limitrofi non sono praticabili e pertanto non vi è veduta reciproca”.
Nella successiva nota prot. n. 4476 dell’11 aprile 2014, il Comune intimato aveva altresì rappresentato: “Per quanto attiene il punto 2, nel ribadire quanto riportato nella nota prot. n. 3285 del 18.03.2014, si precisa altresì che ai sensi del Codice Civile un terrazzo che non ha accesso normale non si considera veduta diretta e che l’istruttoria dell’Ufficio scrivente è finalizzata alla verifica del rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, pertanto prescinde dal verificare possibili intromissioni di terzi nella proprietà del richiedente.”.
In punto di diritto occorre precisare che ai sensi dell’art. 900 c.c. – Specie di finestre – “Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.”.
Il successivo art. 905 c.c. – Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi -, per quello che in questa sede interessa, al secondo e terzo comma, prevede: “.. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.”.
Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando un precedente contrasto giurisprudenziale, già da tempo ritiene costantemente che, per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell’art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alla regole di cui agli art. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
In conformità al suddetto orientamento sono state risolte dalla Corte di legittimità (mediante verifica della sussistenza o meno del requisito della prospectio) questioni intervenute in tema di aperture protette da inferriate (ex multis Cassazione civile, Sez. II, 17 gennaio 2002, n. 480).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che è necessario che le cd. “inspectio et prospectio in alienum”, vale a dire le possibilità di “affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 5 novembre 2012, n. 18910: nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la richiesta di arretramento del parapetto di un terrazzo risultato essere alto soltanto novanta centimetri, altezza corrispondente a quella non del “petto” ma del “basso ventre” di una persona di ordinaria statura e, quindi, insufficiente per garantire un affaccio sicuro e, al riguardo, ha richiamato tra le altre, Cass. nn. 5904/81, 3265/87, 7267/03).
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, occorre evidenziare che, dalla relazione del verificatore del 3 agosto 2016, è emerso che l’intervento oggetto di contestazione consiste in “un parapetto di altezza non superiore ai 90 cm, ragion per cui il progettista ha escluso ogni possibilità di affaccio in condizioni di sicurezza, indipendentemente dallo spessore del medesimo. L’altezza del parapetto, infatti, corrisponde più o meno a quella del «basso ventre» di una persona di ordinaria statura, così da non consentire la protezione del «petto» della stessa nell’eventuale affaccio, per cui il manufatto non può nemmeno essere considerato un vero e proprio parapetto, sussistendo la concreta possibilità, per il soggetto che affacciandosi si sporga eccessivamente, di sbilanciarsi e mettere in pericolo la propria incolumità.”.
Stante quanto emerso in sede di verificazione, anche alla luce dell’unita documentazione fotografica, e considerato che nella relazione tecnica allegata alla variante prot. n. 7020 del 29 aprile 2013, acquisita dal verificatore presso il Comune di Casapulla e depositata in giudizio, il tecnico di parte aveva rappresentato che tale intervento era stato richiesto “data la facile intrusione da parte di estranei” e, pertanto, al solo fine di preservare la proprietà di parte ricorrente ed assicurare la sicurezza dell’immobile, come prospettato da quest’ultima, il Collegio ritiene che non sia chiaro l’iter logico seguito dall’amministrazione comunale e, quindi, la ragione del diniego dell’intervento richiesto, indice di un difetto di istruttoria e di un’insufficiente motivazione.
Conclusivamente, alla luce dei su illustrati motivi, il ricorso deve essere accolto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Comune di Casapulla, nell’importo liquidato in dispositivo.
Il Collegio, tenuto conto dell’attività svolta e dei parametri tariffari applicabili, ritiene congruo determinare il compenso in favore del verificatore nella misura di complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, da porsi a carico del Comune di Casapulla.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Casapulla al pagamento di € 2.000,00 (euro duemila/00), in favore di Luca Trepiccione, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato (nella misura versata).
Condanna altresì il Comune di Casapulla al pagamento di complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del verificatore, arch. Simona Sisti, a titolo di compenso per l’attività prestata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Rosalba Giansante
IL PRESIDENTE
Italo Caso
IL SEGRETARIO