* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale – Quadro indiziario – Destinazione non equivoca a scopo edificatorio.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 23 Novembre 2017
Numero: 5514
Data di udienza: 19 Luglio 2017
Presidente: Pappalardo
Estensore: Cavallo
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale – Quadro indiziario – Destinazione non equivoca a scopo edificatorio.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 23 novembre 2017, n. 5514
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva materiale – Quadro indiziario – Destinazione non equivoca a scopo edificatorio.
L’ipotesi di lottizzazione abusiva materiale è ravvisabile soltanto quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all’edificazione o comunque di trasformare in modo radicale un’area non urbanizzata. Al fine di poter affermare l’esistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, è, quindi, imprescindibile l’acquisizione di un preciso quadro indiziario dal quale sia possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/08/2015, n. 3911; T.A.R. Cagliari, sez. II, 08/03/2017, n. 164).
Pres. Pappalardo, Est. Cavallo – E.P. (avv. Schiano Di Pepe) c. Comune di Napoli
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ - 23 novembre 2017, n. 5514SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 23 novembre 2017, n. 5514
Pubblicato il 23/11/2017
N. 05514/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04810/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4810 del 2015, proposto da Eduardo Polverino, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Schiano Di Pepe, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Augusto, 79;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso domiciliata in Napoli, piazza Municipio;
per l’annullamento
della disposizione dirigenziale n. 41/a del 15.01.2015 con la quale è stata contestata al ricorrente l’ipotesi di lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del d.p.r. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso straordinario notificato il 24 settembre 2015, Eduardo Polverino impugnava la disposizione dirigenziale del comune di Napoli n. 41/A del 15.01.2015, notificata il successivo 16 giugno, con cui l’ente – ritenendo l’inclusione della particella n.315 foglio 44 NCT, di proprietà del ricorrente, inclusa in un’ampia area abusivamente lottizzata – ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, ordinava la sospensione della lottizzazione dell’area sita in loc. Pianura alla via Vicinale Soffritto 53, 55, 62 e vietava di disporre del terreno per atti tra vivi.
1.2. Il ricorrente deduce violazione della normativa urbanistica ed edilizia (art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001), poiché la suddivisione in lotti era avvenuta negli anni sessanta; difetto o comunque genericità della motivazione, non essendo indicate le opere relative alle particelle oggetto di contestazione; violazione del principio del legittimo affidamento formatosi per il decorso del tempo.
2. A seguito dell’opposizione notificata dal Comune di Napoli, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
3. Si è difesa l’amministrazione comunale che insiste per la reiezione dell’impugnazione.
4.All’udienza pubblica del 19 luglio 2017 il ricorso è trattenuto in decisione.
5. Il Comune di Napoli faceva presente che: la particella (n. 315) è palesemente inglobata nel complesso “Casale de Padeira” a cui è stata unita da una stradina sterrata realizzata ex novo; la lottizzazione si evince da un gran numero di opere materiali (appunto la realizzazione del predetto complesso turistico) e che essa ha avuto modalità di formazione progressive ma assolutamente evidenti nella misura in cui si consideri il progetto unitariamente; l’eventuale assenza di responsabilità in capo al ricorrente non rileva nella misura in cui le opere hanno riguardato anche il suo fondo e non potendone lo stesso non averne avuto consapevolezza; le osservazioni, del tutto generiche, non sono state collegate al provvedimento in quanto presentate senza indicare il numero di protocollo del procedimento e, comunque, non sarebbero valse a mutare il provvedimento che appare del tutto vincolato in rapporto alle descritte circostanze.
5. Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
5.1. Sebbene non sia dubitabile che la zona sia stata sottoposta a una lottizzazione abusiva (in proposito basti citare le Sentenze penali che tanto hanno accertato e, principalmente Cass. Penale n. 50931 del 17.12.2013 che dichiara l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 5335/2001, n. r.g. appello 6611/2009), è necessario verificare con accuratezza se la lottizzazione abusiva riguardi la particella rispetto alla quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento.
Il ricorrente, infatti, si duole dell’inclusione nel provvedimento sanzionatorio della sola particella 315 di cui risulta proprietario, restando esclusa dal perimetro di questo processo ogni valutazione in merito alla legittimità dei provvedimenti rispetto alle numerose altre particelle ivi indicate.
6. Al fine di delibare la prima censura, relativa all’asserita carenza motivazionale del provvedimento, va precisato che, nel caso di specie, la contestazione non riguarda l’inclusione della particella in una fattispecie di lottizzazione cd. formale (art. 30 co. 1 secondo periodo D.P.R. 380-2001): la determinazione della consistenza della particella in esame e la sua vendita sono avvenute in epoche remote e in nessun atto si contesta la strumentalità di tali attività giuridiche alla pretesa lottizzazione.
La particella sarebbe, quindi, stata fatta oggetto di una lottizzazione cd. materiale ossia sarebbe stata compresa in un insieme di opere che hanno determinato “una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio”, “in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali” (art. 30 co. 1 primo periodo, cit.; in giurisprudenza, v. Consiglio di Stato, sez. IV, 03/08/2010 n. 5170; Cassazione penale, sez. III, 18/05/2006, n. 23154).
Orbene, va rammentato che l’ipotesi di lottizzazione abusiva materiale è ravvisabile soltanto quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all’edificazione o comunque di trasformare in modo radicale un’area non urbanizzata.
Al fine di poter affermare l’esistenza di un’ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, è, quindi, imprescindibile l’acquisizione di un preciso quadro indiziario dal quale sia possibile desumere, in maniera non equivoca, la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere (Consiglio di Stato, sez. VI, 07/08/2015, n. 3911; T.A.R. Cagliari, sez. II, 08/03/2017, n. 164).
6.1. Nel caso di specie, con riferimento alla particella n. 315, risulta che essa sia contigua all’area occupata dal complesso turistico-residenziale “Casale da padeira”, oggetto di molteplici opere abusive e provento della lottizzazione abusiva dell’area; per altro verso, è pacifico che la particella non sia stata direttamente oggetto di interventi edilizi né di altro genere tali da inglobarla funzionalmente nel complesso in questione.
La particella, infatti, si presenta completamente abbandonata ed incolta; l’unico accesso è costituito da una stradina pedonale di m. 20 x 3 (v. pagina 32, alla quale è riportata anche una foto aerofotogrammetrica della particella, della nota del servizio antiabusivismo del 18.06.2012, depositata in data 08.06.2017), non pavimentata e di difficile percorrenza, priva di collegamento funzionale con il complesso edilizio attiguo, tale, quindi, da non poterla considerare una infrastruttura adeguata alla lottizzazione in atto.
A conferma dell’incerta inclusione del fondo in esame nella lottizzazione materiale, va rilevato che la particella in questione non sembra essere compresa in alcuno dei processi penali scaturiti dalla lottizzazione dell’area. Tale circostanza, asserita nelle proprie difese orali dai difensori di parte ricorrente, non è stata specificatamente contestata e, comunque, trova conforto nella copiosa documentazione prodotta dallo stesso Comune in data 15.07.2017.
Non può, quindi, dirsi dimostrata con univocità l’inclusione del bene nella descritta lottizzazione materiale e ciò per l’esiguità delle opere che hanno interessato la particella n. 315, rimasta incolta e semplicemente “collegata” all’abusivo complesso residenziale da una stradina sterrata.
7. L’accoglimento della prima censura consente di assorbire integralmente le altre due.
8. L’esposizione che precede dimostra la fondatezza del ricorso. Il provvedimento va, quindi, annullato con riferimento alla particella n. 315 foglio 44 del N.C.T..
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella parte in cui attinge la particella n. 315 foglio 44 del nuovo catasto territoriale, di proprietà dei ricorrenti;
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 3000,00 oltre agli accessori di legge e al contributo unificato nella misura effettivamente versata;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo
IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO