Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 2451 | Data di udienza: 3 Maggio 2012

* DIRITTO SANITARIO – Disciplina delle amministrazioni pubbliche – Disciplina delle aziende sanitarie – Differenze – Giurisdizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2012
Numero: 2451
Data di udienza: 3 Maggio 2012
Presidente: Fiorentino
Estensore: Buonauro


Premassima

* DIRITTO SANITARIO – Disciplina delle amministrazioni pubbliche – Disciplina delle aziende sanitarie – Differenze – Giurisdizione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 24 maggio 2012, n. 2451

 
DIRITTO SANITARIO – Disciplina delle amministrazioni pubbliche – Disciplina delle aziende sanitarie – Differenze – Giurisdizione.
 
In tema di controversie che hanno oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, della ASL o della Regione, bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie, in quanto la prima è dettata dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive: la cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo; diversa è, invece, la disciplina legislativa dell’attività organizzativa del servizio sanitario nazionale, in quanto a norma del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l’atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda; l’autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del G.A. le controversie sulle attività e prestazioni rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale.
 
Pres. Fiorentino, Est. Buonauro – Confederazione Italiana Medici Ospedalieri-Associazione Sindacale Medici Dirigenti ed altri (avv. Carbone) c. A.S.L. Napoli 1 Centro  (avv.  Saturno).
 

Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 24 maggio 2012, n. 2451

SENTENZA

 

 TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 24 maggio 2012, n. 2451

 
N. 02451/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02692/2011 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
(Sezione Quinta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2692 del 2011, proposto da: 
Confederazione Italiana Medici Ospedalieri-Associazione Sindacale Medici Dirigenti (C.I.M.O.-A.S.M.D.) Regione Campania, Federazione Sindacale Medici Dirigenti (Fesmed) Campania, rappresentati e difesi dall’avv. Bruno Carbone, con domicilio eletto presso Bruno Carbone in Napoli, via S.Teresa al Museo 8; 
 
contro
 
A.S.L. Napoli 1 Centro, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso Rosaria Saturno in Napoli, via S Lucia,81 – c/o Avv. Regionale; 
per l’annullamento della delibera n. 178 del 10/02/201recante l’adozione del “regolamento per gli incarichi di sostituzione dei direttori di struttura sanitaria complessa”.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 1 Centro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
 
Il ricorso – volto a contestare la disciplina regolamentare per gli incarichi di sostituzione dei direttori di struttura sanitaria complessa – è inammissibile per difetto di giurisdizione.
 
In termini generlai deve ribadirsi che, una volta costituito il detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, della ASL o della Regione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista, individualmente considerato e associativamente rappresentato, denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l’illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione.
Nel caso di specie, va dunque affermata la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria atteso che la controversia concerne le modalità di conferimento degli incarichi di sostituzione dei direttori di struttura sanitaria complessa, predisposte con la delibera n. 178 del 10/02/201recante l’adozione del relativo regolamento da parte della A.S.L. Napoli 1.
 
Peraltro, tale statuizione deve rimaner ferma anche qualificando gli impugnato atti di macro organizzazione dell’Amministrazione delle Aziende sanitarie, sussistendo anche in tal caso la giurisdizione del giudice ordinario.
 
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass SSUU 30 gennaio 2008 nr. 2031), la quale ha affermato che “bisogna distinguere la disciplina delle amministrazioni pubbliche in genere da quella specifica delle aziende sanitarie. La prima è dettata dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. La cognizione di tali atti appartiene al giudice amministrativo. (…omississ) Diversa è la disciplina legislativa dell’attività organizzativa del servizio sanitario nazionale. A norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato; agiscono mediante atti di diritto privato; il direttore generale adotta l’atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell’azienda. L’autonomia imprenditoriale è strumentale al raggiungimento del fine pubblico che caratterizza le Aziende del Servizio sanitario nazionale, e non esclude la giurisdizione amministrativa nelle materie indicate dalla legge (ad es. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, lett. e), che assoggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie sulle attività e prestazioni rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese dal Servizio sanitario nazionale: Cass. Sez. Un. 1 agosto 2006 n. 17461; Cons. Stato sez. 5^, 4 dicembre 2005 n. 1638). Ma la stessa giurisprudenza precisa che nell’ambito strumentale privatistico rientra la individuazione, con atto aziendale, delle strutture operative. Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle Aziende sanitarie sono adottate con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale.”
 
Tale orientamento (che peraltro ha cominciato a trovare adesione nella più recente giurisprudenza di merito: si veda, in termini, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 28 gennaio 2011, n. 58; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 27 dicembre 2010 , n. 8401; TAR Catania, IV, 28 settembre 2010, nr. IV), viene condiviso dal Collegio in considerazione della oggettiva difficoltà di scindere, nella materia dell’organizzazione sanitaria, tra le controversie in ordine alle scelte di macro organizzazione e quelle, generalmente alle prime connesse, circa la gestione delle risorse umane ad esse assegnate che a loro volta sono pacificamente ascritte alla giurisdizione del giudice ordinario (v. da ultimo, Cassazione civile, SSUU, 06 marzo 2009 , n. 5457). In questo senso, la difesa della giurisdizione amministrativa sulle controversie intorno alle scelte di macro-organizzazione nella sanità (che, pure, potrebbe astrattamente fondarsi su più ordini di ragioni) rischierebbe, a tacere d’altro, di incidere negativamente sul fondamentale principio della concentrazione dei mezzi di tutela e dunque dell’effettività della pronuncia giurisdizionale.
 
Per queste ragioni, dunque, va dichiarata l’inammissibilità del gravame con compensazione delle spese tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
 
 
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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