* APPALTI – Valutazione di anomalia o di congruità – Art. 97 d.lgs. .n 50/2016 – Procedimento monofasico – Diversità rispetto al procedimento trifasico previgente – Possibilità per la stazione appaltante di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale – Immodificabilità dell’offerta – Modificabilità delle giustificazioni – Compensazione tra sottostime e sovrastime – Affidabilità complessiva dell’offerta.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2017
Numero: 5553
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: Pappalardo
Estensore: Maiello
Premassima
* APPALTI – Valutazione di anomalia o di congruità – Art. 97 d.lgs. .n 50/2016 – Procedimento monofasico – Diversità rispetto al procedimento trifasico previgente – Possibilità per la stazione appaltante di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale – Immodificabilità dell’offerta – Modificabilità delle giustificazioni – Compensazione tra sottostime e sovrastime – Affidabilità complessiva dell’offerta.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 24 novembre 2017, n. 5553
APPALTI – Valutazione di anomalia o di congruità – Art. 97 d.lgs. .n 50/2016 – Procedimento monofasico – Diversità rispetto al procedimento trifasico previgente – Possibilità per la stazione appaltante di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale.
L’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire, al comma 5, che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 21-07-2017, n. 1654 e n. 1656). In particolare, il comma 5 dell’art. 97 in questione prevede un’unica richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nel regime precedente (T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. Unica, 15-05-2017, n. 29). Da ciò, tuttavia, non deriva che l’indicato art. 97, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello ex art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare. La circostanza che l’ulteriore fare di confronto procedimentale dopo la presentazione delle giustificazioni non sia più prevista come obbligatoria in ogni caso dalla norma di legge, non esclude infatti che la stazione appaltante non sia tenuta alla richiesta di ulteriori chiarimenti o a una audizione quando le circostanze concrete lo richiedano per l’incompletezza delle giustificazioni (T.A.R. Marche 23-01-2017, n. 66)
APPALTI – Immodificabilità dell’offerta – Modificabilità delle giustificazioni – Compensazione tra sottostime e sovrastime – Affidabilità complessiva dell’offerta.
A fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. cfr. da ultimo CdS, Sez. V, n. 4689 del 10/10/2017; Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2573; Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009, n. 3146).
Pres. Pappalardo, Est. Maiello – V. s.r.l. e altri (avv.ti Guarino e Forrisi) c. ENEA (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ - 24 novembre 2017, n. 5553SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 4^ – 24 novembre 2017, n. 5553
Pubblicato il 24/11/2017
N. 05553/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04356/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4356 del 2017, proposto dalla società Vigilanza San Paolino S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale società mandataria della costituenda ATI “Vigilanza San Paolino S.r.l. – Secur Bull S.r.l. Unipersonale rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Guarino ed Emilio Forrisi, domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria TAR, in Napoli, Piazza Municipio 64;
contro
L’ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del leg. rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
nei confronti di
Union Security L’Investigatore e Lo Sparviero S.r.l. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) della disposizione n. 240/2017/PRES del 26.9.2017 con la quale l’ENEA ha aggiudicato l’appalto del servizio di vigilanza e portierato dei Centri ENEA di Bologna, Brasimone e Portici. LOTTO B – CIG: 703822817C all’O.E. Union Security l’Investigatore & lo Sparviero S.r.l., e relativi allegati, limitatamente alla procedura e agli atti di gara relativi al Lotto B (Centro ENEA di Portici);
2) della nota pec del 26.9.2017 con la quale il RUP ha comunicato il provvedimento di aggiudicazione della gara sub. 1);.
3) dei verbali della commissione di gara (Centro ENEA di Portici) n. 1 del 14.6.2017, n. 2 e n. 3 del 23.6.2017, n. 4 del 13.7.2017, n. 5 del 24.7.2017, n. 5 (recte, 6) del 27.7.2017 e n. 7 (ore 14.00) del 27.7.2017, ove necessario e per quanto di interesse, di ulteriori atti, determinazioni e/o verbali, anche non conosciuti, con i quali la stazione appaltante ha ritenuto congrua l’offerta dell’impresa aggiudicataria e le giustificazioni dalla medesima fornite;
4) delle note e/o delle comunicazioni con cui il RUP, su mandato della Commissione, ha chiesto all’impresa aggiudicataria precisazioni e integrazioni ai fini della verifica di congruità dell’offerta (prot. ENEA/ 2017/037244/ISER-POR), nonché la convocazione diretta del rappresentante dell’impresa aggiudicataria;
5) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi, ove necessario: a) della disposizione n. 74/2017/PRES del 4.4.2017, per quanto di interesse; b) della nota pec del 28.6.2016 a firma del RUP indirizzata alla ricorrente; c) ove e per quanto possa occorrere, dell’atto, verbale e/o altro provvedimento con cui è stata proposta l’aggiudicazione in favore dell’impresa aggiudicataria; d) ove lesivi, del bando e del disciplinare di gara; e) ove necessario e per quanto di interesse, della comunicazione con cui l’ENEA ha dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti; f) della disposizione n. 244/2016/PRES del 12.12.2016, ove necessario;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante – ai sensi dell’art. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dell’art.122 c.p.a. nonchè del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, sin d’ora, la disponibilità nel relativo subentro;
e la condanna della stazione appaltante
ove necessario, al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 C.P.A
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dall’ENEA con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24.4.2017 ed avente ad oggetto, tra l’altro, l’affidamento del servizio di vigilanza e portierato del centro ENEA di Portici.
La procedura in argomento prevede l’aggiudicazione secondo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
All’esito della svolta selezione l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata Union Security l’Investigatore & lo Sparviero S.r.l., graduata al primo posto con un prezzo offerto pari a € 15,99, per il servizio di sorveglianza armata, ed a € 9,00, per il servizio di portierato, e, dunque, complessivamente a € 236.388,24, mentre l’offerta della compagine ricorrente è pari ad € 240.519,12.
La ricorrente deduce a sostegno della spiegata azione impugnatoria:
1) la violazione della normativa che disciplina lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, del sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte. Nella fattispecie è accaduto che la commissione di gara, avendo riscontro nel corso del procedimento di cui all’articolo 97 del d. lgs. 50/2016 incongruenze nelle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria per numerose voci di costo, tra cui l’inferiorità delle paghe orarie proposte (e giustificate) rispetto a quelle previste dalle tabelle ministeriali di riferimento, piuttosto che escludere la Union Security dalla procedura selettiva avrebbe consentito al suddetto operatore economico di fornire, in due successive sedute, ulteriori osservazioni, anche in ordine ai trattamenti salariali minimi inderogabili, consentendogli in tal modo di proporre una serie di aggiustamenti e di ricalcoli allo scopo di “correggere il tiro”, travisando, di fatto, il dato reale;
2) i verbali della commissione esaminatrice non consentirebbero, comunque, di ricavare elementi tali da giustificare il giudizio finale di congruità all’uopo espresso. La commissione, con difetto di istruttoria e di motivazione, avrebbe ritenuto di condividere le argomentazioni proposte dall’aggiudicataria senza coglierne la contraddittorietà e la portata ipotetica, per non dire condizionata;
3) risulterebbe violato il combinato disposto di cui agli artt. 12 e 13 del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui impone, anche per il personale addetto al servizio di portierato, l’obbligo del cd. “passaggio di cantiere”;
4) nella formulazione del prezzo relativo al servizio di portierato (AAS), l’impresa aggiudicataria, anziché prevedere personale appartenente al prescritto Livello D avrebbe fatto riferimento al Livello F, che corrisponde al livello di ingresso dei lavoratori per i primi dodici mesi. Tanto rileverebbe sia sotto il profilo della violazione del capitolato sia sotto il profilo della violazione della par condicio;
5) alle medesime conclusioni dovrebbe addivenirsi per la violazione dell’ulteriore prescrizione, concernente l’obbligo rinveniente dalla clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali di assumere e di utilizzare per il servizio di Vigilanza armata una GPG di IV livello, con 3 scatti di anzianità;
6) la commissione avrebbe preso in esame non soltanto elementi attinenti alle voci di prezzo e all’offerta economica in generale ma, contravvenendo alle regole previste per i casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, avrebbe espresso un giudizio in merito all’organizzazione del servizio proposto dalla Union Security.
Resiste in giudizio l’Ente intimato che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Come anticipato nella premessa in fatto l’ambito cognitivo del presente giudizio verte sulla intrinseca ragionevolezza ed affidabilità logica delle valutazioni espresse dal seggio di gara sulla serietà dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria a valle delle giustificazioni dalla stessa rese nell’ambito del sub procedimento di verifica di cui all’articolo 97 del Codice.
Com’è noto, secondo un indirizzo giurisprudenziale diffuso, siffatto giudizio incidentale che compie la stazione appaltante involge l’offerta nel suo complesso potendo, dunque, essere valorizzate le incongruenze delle singole voci di costo in cui essa si scompone che, per numero ed incidenza, e nell’ambito di una necessaria valutazione d’insieme, riflettano un rilievo tale da metterne in discussione la complessiva attendibilità (cfr. da ultimo CdS, Sez. V, n. 4689 del 10/10/2017 ; A.P. 29 novembre 2012, n. 36; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 162; V, 14 giugno 2013, n. 3314; IV, 22 marzo 2013, n. 1633).
Occorre, poi, coniugare tale postulato con la cogenza degli obblighi gravanti sugli operatori economici e relativi al puntuale rispetto delle norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro, di talchè s’impone ad esempio l’esclusione dell’offerta ove risulti formulata in spregio degli obblighi retributivi minimi, e ciò, si badi bene, anche indipendentemente dalla congruità dell’offerta valutata nel suo complesso; in ciò sostanziandosi il novum rispetto alla pregressa disciplina (cfr.T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria), sez. I, 15/12/2016, n. 1315).
Quanto al procedimento deve, poi, richiamarsi l’orientamento di recente espresso da questo TAR (c.fr. TAR Napoli, 19.10.2017 n. 4884) che ha puntualmente osservato, con il contributo della giurisprudenza fin qui affematasi, che il vigente art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, invece, non articola più il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia o di congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire, al comma 5, che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 21-07-2017, n. 1654 e n. 1656).
In particolare, il comma 5 dell’art. 97 in questione prevede un’unica richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, con un termine di risposta non inferiore a 15 giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nel regime precedente (T.A.R. Valle d’Aosta Aosta Sez. Unica, 15-05-2017, n. 29).
Da ciò, tuttavia, non deriva che l’indicato art. 97, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello ex art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, escluda l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare.
La circostanza che l’ulteriore fare di confronto procedimentale dopo la presentazione delle giustificazioni non sia più prevista come obbligatoria in ogni caso dalla norma di legge, non esclude infatti che la stazione appaltante non sia tenuta alla richiesta di ulteriori chiarimenti o a una audizione quando le circostanze concrete lo richiedano per l’incompletezza delle giustificazioni. Ciò che la norma ha inteso evitare – per comprensibili ragioni speditezza, economia procedimentale e non aggravio della procedura di gara – è la necessarietà dell’espletamento di ulteriori fasi procedimentali qualora dalle giustificazioni già risulti l’incongruità sostanziale dell’offerta o la contrarietà con i parametri previsti dal comma 5 lett. a), b), c) e d) dell’art. 97 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
La normativa del nuovo codice dei contratti pubblici, infatti, stante la sua diretta derivazione dalle norme comunitarie, deve essere interpretata in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare per quanto qui interessa, con l’art. 69 della Direttiva n. 2014/24 secondo cui “l’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente”, quindi garantendo il pieno contraddittorio anche, all’occorrenza (se necessario), mediante più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più opportuna, volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte; tutto questo anche per le procedure sotto soglia qualora non sussista una disciplina specifica (come, ad es., quella di cui al comma 8 dello stesso art. 97) o emerga l’inequivocabile contrasto con i principi di cui all’art. 30, comma 1, richiamati dall’art. 36, comma 1, del Codice (T.A.R. Marche 23-01-2017, n. 66).
Resta, dunque, assorbita nei richiamati dicta la censura di cui al punto 1) della narrativa in fatto, avendo, dunque, l’Amministrazione intimata, che ha reiterato le occasioni di confronto dialettico con la ditta aggiudicataria, fatto buon governo dei principi sopra indicati.
Né contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente sussiste un principio di rigida immutabilità delle giustificazioni offerte dagli operatori all’uopo interpellati.
Anche sotto tale distinto profilo può, infatti, ritenersi ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui a fronte dell’immodificabilità dell’offerta sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. cfr. da ultimo CdS, Sez. V, n. 4689 del 10/10/2017; Cons. Stato, V, 22 maggio 2015, n. 2573; Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 11 giugno 2014, n. 2982, 20 febbraio 2012, n. 875; Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801, 21 maggio 2009, n. 3146)”.
Ciò nondimeno, pur nella suddetta prospettiva, le evidenze probatorie acquisite agli atti del processo lasciano emergere significativi errori nel processo logico di recepimento delle giustificazioni finali della ditta aggiudicataria immediatamente qui apprezzabili e tali da inficiare, in apice, la ragionevolezza delle conclusioni cui è giunta la commissione di gara.
Vale premettere che l’offerta economica della suddetta ditta prevede un complessivo costo orario di € 15,99 per GPG (servizio di sorveglianza armata) e di € 9,00 per AAS (servizio portierato).
L’incidenza del costo orario del personale nel servizio portierato è stata definitivamente stimata in € 8,70, prevedendosi per tale segmento dell’offerta, al netto degli altri costi, un utile di impresa pari ad appena € 0,11/h e, dunque, di € 314,16.
L’elemento qualificante di tale valore è dato dalla premessa da cui muove, secondo cui non sussisterebbe nel caso specifico l’obbligo contrattuale di assumere i dipendenti dell’Istituto uscente ai sensi dell’attuale contratto dei dipendenti in servizio (Contratto di lavoro per portieri dipendenti da proprietari di fabbricato), potendo la ditta aggiudicataria avvalersi di personale neo assunto.
La suddetta premessa può essere qui condivisa dal momento che – come efficacemente dedotto dall’Ente resistente – non vige, nel caso specifico, l’obbligo contrattuale di assumere i dipendenti dell’Istituto uscente siccome non ha addetti al servizio di portierato assunti con il “Contratto per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, bensì con il “Contratto di lavoro per Portieri dipendenti da proprietari di fabbricato” e tale CCNL, a differenza del primo, non prevede la clausola sociale di conservazione del posto di lavoro a seguito di un cambio d’appalto.
Ciò nondimeno, le giustificazioni offerte dall’aggiudicataria, e convalidate dal seggio di gara, muovono dall’erronea premessa di poter utilizzare lavoratori AAS (da adibire ai servizi di portierato) con livello F e non come livello D come, viceversa, prescritto dal capitolato (“..gli addetti al servizio di portierato devono essere qualificati con un’esperienza non inferiore a 24 mesi”), evenienza questa cui si riconnettono significativi incrementi di costo orario, non valutati in sede procedimentale dalla commissione di gara e che la stessa difesa dell’Amministrazione resistente stima nelle proiezione elaborate nella propria memoria in € 9,95 in luogo di € 8,70.
E ciò assume vieppiù rilievo se si tiene conto, in aggiunta a quanto verrà evidenziato in prosieguo, che alla suddetta lacuna non può evidentemente ovviarsi con le valutazioni di stima offerte ex post nelle memorie difensive confezionate in vista del presente giudizio, essendo le stesse, in disparte l’opinabilità del relativo approdo ( e qui fatto oggetto di contestazione dalla ricorrente nella memoria di replica), strutturalmente e funzionalmente inidonee, in ragione della provenienza e della sede in cui sono state elaborate, a sostituirsi a quelle sulle quali riposa l’atto di aggiudicazione qui gravato.
E ciò senza considerare che, operando in tal modo, la difesa dell’Ente intimato si e’ sostituita non solo al seggio di gara ma finanche alla stessa ditta aggiudicataria, per conto della quale ha rimodulato le giustificazioni che ad essa sarebbero spettate.
I medesimi rilievi di irragionevolezza involgono anche l’altro segmento dell’offerta, quello del servizio di sorveglianza armato, sì da rendere l’intero giudizio svolto dalla commissione di gara non adeguatamente sorretto da plausibili giustificazioni logiche.
Per tale ulteriore segmento dell’offerta il costo orario offerto è di € 15,99.
L’incidenza del costo orario del personale rispetto a tale servizio è stata definitivamente stimata in € 15,41, prevedendosi per tale segmento dell’offerta, al netto degli altri costi, un utile di impresa di € 0,25/h e, dunque complessivamente di € 3.294.
Orbene, le giustificazioni del costo orario del personale da adibire ai servizi armati (GPG), stimato come sopra anticipato in € 15,41, è stato ricostruito come costo medio tra un’unità di livello IV con 2 scatti ed un’unità di livello VI con scatti 0.
Vale premettere che, in applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL per il personale di vigilanza, la commissione di gara ha ritenuto corretto il procedimento di calcolo delle unità da assorbire. Ed, invero, in base all’art. 26 del CCNL di riferimento, che prescrive di dividere l’ammontare ore annuale del servizio (8760) per il numero di ore di riferimento per ciascuna unità (n. settimane x n. ore settimanali = 48 x 48), e considerando la sola parte intera del risultato, il numero delle unità da assorbire sarebbero pari a 3.
La U.S. avrebbe, però, scelto tra le unità attualmente in servizio, indicate nel Capitolato, n. 1 unità GPG IV Liv. con 2 scatti di anzianità e n. 2 unità GPG VI Liv. con 0 scatti di anzianità, dichiarando di coprire la differenza ore, con proprio personale di equivalente livello. Si è, infatti, ritenuto che non sarebbe obbligatoria l’assunzione della quarta unità attualmente in servizio (GPG IV livello con 3 scatti di anzianità) e che, pertanto, il costo di tale unità non dovrebbe essere giustificata nei costi dell’appalto qui in rilievo, anche se la ditta aggiudicataria si è dichiarata, comunque, disponibile ad assumerla.
Tali conclusioni non appaiono, però, a giudizio del Collegio, allineate con le specifiche modalità di esecuzione del servizio appaltato così come previste dal capitolato, secondo cui, da un lato, occorre assicurare la presenza di n°1 GPG per 24 h dalle 00:00 alle 24:00 per ogni giorno, e , dall’altro, per ogni turno lavorativo, “..deve essere prevista la presenza di un graduato di livello non inferiore al IV livello del CCNL ovvero una GPG che ha già espletato per almeno 24 mesi il servizio presso il centro Enea nel quale è impiegata”.
A fronte delle divisate modalità esecutive, che impongono la presenza costante di 1 unità di GPG di IV livello, ritiene, dunque, il Collegio che il calcolo del costo del personale GPG dovesse comunque essere svolto riferendolo ad unità di IV livello ( non essendo giammai stata dedotta la sussistenza della condizione alternativa di “..una GPG che ha già espletato per almeno 24 mesi il servizio presso il centro Enea nel quale è impiegata”) adattandolo giustappunto alle precipue modalità esecutive dell’appalto qui in rilievo.
Quanto fin qui esposto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, restando assorbiti nella detta statuizione gli ulteriori motivi di doglianza non scrutinati.
Alla suddetta pronuncia consegue una regressione del procedimento di affidamento alla fase di verifica dell’anomalia che dovrà essere completata nel rispetto delle coordinate qui evidenziate.
In ragione di ciò non possono trovare accoglimento le ulteriori domande azionate in giudizio dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Ente intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
L’ESTENSORE
Umberto Maiello
IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo
IL SEGRETARIO