Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 525 | Data di udienza: 20 Dicembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinnovo del titolo edilizio – Completamento ex novo dell’intero iter procedimentale – Parere favorevole della Soprintendenza  – Differenze rispetto alla proroga.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 25 Gennaio 2017
Numero: 525
Data di udienza: 20 Dicembre 2016
Presidente: Perrelli
Estensore: De Gennaro


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rinnovo del titolo edilizio – Completamento ex novo dell’intero iter procedimentale – Parere favorevole della Soprintendenza  – Differenze rispetto alla proroga.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 25 gennaio 2017, n. 525


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALIE AMBIENTALI – Rinnovo del titolo edilizio – Completamento ex novo dell’intero iter procedimentale – Parere favorevole della Soprintendenza  – Differenze rispetto alla proroga.

Il rinnovo del titolo edilizio – diversamente dal caso della proroga, che si limita a prolungare la durata del rapporto amministrativo, accedendo all’originario permesso di costruire – costituisce un autonomo titolo edilizio per il quale è quindi necessario ex novo il completamento dell’intero iter procedimentale, ivi incluso il rilascio di parere favorevole dell’autorità competente, in riferimento all’attuale contesto paesaggistico-ambientale (e non quello riferibile al vecchio titolo edilizio).

Pres. f.f. Perrelli, Est. De Gennaro – S. D.P. e altro (avv. Callista) c. Comune di Vico Equense (avv. Dubbioso)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ - 25 gennaio 2017, n. 525

SENTENZA

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7^ – 25 gennaio 2017, n. 525

Pubblicato il 25/01/2017

N. 00525/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2016, proposto da:
Sante Di Palma, Ciro Di Palma, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Callista C.F. CLLGCM69E04L845C, con domicilio eletto presso l’avv. Piero Orditura in Napoli, via Depretis n. 88;

contro

Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Emilia Dubbioso C.F. DBBMLE76R71L845J, con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria del Tar Campania, piazza Municipio 64;

nei confronti di

Salvatore Coppola, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Manfredi C.F. MNFPQL71B18G568C, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Iovino in Napoli, via Luca Giordano n. 13;

per l’annullamento

del permesso di costruire n. 73 del 2015 rilasciato dal Comune di Vico Equense.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense e di Salvatore Coppola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Sante Di Palma è proprietario, in agro di Vico Equense, di un fondo rustico sito in località Satrulo – Bonea, riportato in Catasto del detto Comune al foglio 7, p.lle 1225, 1356; il sig. Ciro Di Palma è invece proprietario, nel medesimo Comune, di un’unità immobiliare per civile abitazione riportata in Catasto fabbricati al foglio 7, p.lla 931, nonché di altra unità immobiliare riportata al foglio 7 p.lla 1872.

Le sopra indicate unità immobiliari sono confinanti con l’immobile di proprietà del sig. Salvatore, Coppola, posto in Via R. Bosco n. 148, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 7, p.lla 1406, in zona paesaggisticamente vincolata.

Con riferimento a tale bene immobiliare il Comune di Vico Equense ha rilasciato al sig. Coppola, un permesso di costruire (n. 73 del 20.11.2015) “per la realizzazione di un tetto termico e l’efficientamento energetico del fabbricato abitativo”.

Tale permesso costituisce espresso rinnovo di un precedente permesso a costruire (n. 70 del 23.09.2013) rilasciato dal Comune di Vico Equense allo stesso sig. Coppola, scaduto per decorrenza dei termini di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001.

Occorre precisare che, in occasione del precedente permesso edilizio (n. 70/2013), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia, aveva espresso in materia paesaggistica parere negativo in data 20.10.2010, prot. 18986; tale parere è stato oggetto di impugnazione con ricorso proposto a questo TAR, concluso con la sentenza di accoglimento n. 1094/2013, in quanto il parere è stato riconosciuto carente sul piano della motivazione.

La Soprintendenza, successivamente alla pronuncia, non ha provveduto ad emettere un nuovo parere. Il Comune di Vico Equense quindi, decorsi i termini di cui al comma 9 dell’art. 146 del D.L.vo 42/2004, con decreto n. 146 del 19.9.2013, ha concesso al sig. Coppola la richiesta autorizzazione paesaggistica.

Il precedente permesso edilizio n. 70/2013 è stato poi impugnato dagli odierni ricorrenti con ricorso presso questo Tribunale e rigettato con sentenza n. 935/2014.

1.1 Avverso il nuovo permesso edilizio 73/2015 sono insorti ora i sig.ri Di Palma, in qualità proprietari confinanti, deducendo:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 12 del DPR 6/6/2001 n. 380, violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 34, 35 delle norme di attuazione del piano regolatore vigente del Comune di Vico Equense, eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria, travisamento;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D.lgs n. 42/2004, violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 12 dicembre 2005, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 380/2001, eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria, travisamento;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle norme di attuazione del piano regolatore, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del regolamento edilizio vigente, violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 875, 877 cod. civ., eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria, travisamento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, difetto di motivazione.

Si sono costituiti il Comune di Vico Equense e il controinteressato sig. Coppola chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Con ordinanza n. 513/2016 questa Sezione ha cautelarmente sospeso il titolo edilizio impugnato, ravvisando profili di fondatezza del ricorso.

1.2 All’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità proposta dai controinteressati e dal comune resistente, i quali sostengono che il giudicato formatosi sulle sentenze pronunciate sugli atti precedentemente emanati – pronunce sopra riportate – impedirebbe la proposizione di nuove contestazioni avverso il permesso edilizio qui impugnato.

La questione sollevata dalla censura di seguito esaminata infatti, attinente al nuovo titolo edilizio e alla carenza attuale di autorizzazione paesaggistica, esorbita dall’oggetto delle sentenze n. 1094/2013 e n. 935/2014, aventi ad oggetto l’impugnativa del parere della Soprintendenza e del precedente permesso di costruire, trattandosi di questione fattualmente e logicamente sopravvenuta.

2.2 E’ fondata la censura con cui si deduce la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica da parte della competente Soprintendenza, il cui parere in materia paesaggistica è stato pretermesso dagli uffici comunali, rilasciandosi direttamente il permesso edilizio.

Tale parere risulta infatti necessario per l’ampliamento volumetrico previsto nel progetto del Coppola in virtù di quanto previsto dall’art. 146 D.lgs. 42/2004, essendo l’immobile situato in zona vincolata sul piano paesaggistico.

2.3 Non può infatti supplire a tale assenza, pacificamente ammessa, la precedente autorizzazione rilasciata, come già esposto, dal Comune di Vico Equense (decreto n. 146 del 19.9.2013) in via sostitutiva ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, in relazione al permesso edilizio n. 70/2013, scaduto per decorrenza del termine di inizio lavori.

Per costante orientamento infatti, il rinnovo del titolo edilizio – diversamente dal caso della proroga, che si limita a prolungare la durata del rapporto amministrativo, accedendo all’originario permesso di costruire – costituisce un autonomo titolo edilizio per il quale è quindi necessario ex novo il completamento dell’intero iter procedimentale, ivi incluso nel caso di specie il rilascio di parere favorevole dell’autorità competente, che prenda a riferimento l’attuale contesto paesaggistico-ambientale (e non quello riferibile al vecchio titolo edilizio).

2.4 Fermo quanto precede, è peraltro fuori luogo la pretesa del Comune di compiere in proprio le valutazioni paesaggistiche, trascurando e invadendo così le prerogative della Soprintendenza, tenuto anche conto che nel caso di specie:

– il permesso edilizio scaduto e l’autorizzazione paesaggistica che si pretenderebbe di riutilizzare, erano stati rilasciati sulla base di una relazione tecnica dolosamente falsa come accertato dalla sentenza penale in atti (Tribunale di Torre Annunziata n. 2547/2014 del 29.12.2014) che ha condannato il sig. Coppola e il tecnico redattore per il reato di cui agli art. 110 e 481 c.p., per avere attestato a corredo della richiesta di permesso edilizio “uno stato dei luoghi non corrispondente alla realtà allegando rilievi fotografici alterati”.

– lo stesso progetto non è identico o prima facie sovrapponibile a quello precedentemente approvato in quanto i materiali costituenti il tetto risultano dichiaratamente diversi (cfr. nota comunale in atti del 2.11.2016);

– la documentazione e la progettazione tecnica allegate alla richiesta di permesso edilizio sono state integralmente redatte ex novo da diverso professionista.

3. Per le ragioni esaminate, il Comune prima del rilascio del nuovo permesso, qui impugnato, avrebbe dovuto acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza, essendo le due fattispecie (quella attuale e quella attinente al permesso n. 70/2013) autonome ed essendo quindi quella attuale meritevole di nuovo esame istruttorio.

4. In conclusione, il ricorso viene accolto con assorbimento delle ulteriori censure.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso edilizio impugnato (n. 73/2015).

Condanna il Comune resistente e il controinteressato al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Marina Perrelli, Presidente FF
Diana Caminiti, Primo Referendario
Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Luca De Gennaro
        
IL PRESIDENTE
Marina Perrelli
        
    
IL SEGRETARIO

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