* DIRITTO DELL’ENERGIA – Controversia attinenti procedure e provvedimenti in materia di produzione di energia – Competenza del TAR Lazio, sede di Roma – Art. 41 L. n. 99/2009 – Sostanziale riproduzione da parte dell’art. 133, lett. o) CPA
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2011
Numero: 6114
Data di udienza: 15 Dicembre 2011
Presidente: Fiorentino
Estensore: Cernese
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Controversia attinenti procedure e provvedimenti in materia di produzione di energia – Competenza del TAR Lazio, sede di Roma – Art. 41 L. n. 99/2009 – Sostanziale riproduzione da parte dell’art. 133, lett. o) CPA
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^- 27 dicembre 2011, n. 6114
DIRITTO DELL’ENERGIA – Controversia attinenti procedure e provvedimenti in materia di produzione di energia – Competenza del TAR Lazio, sede di Roma – Art. 41 L. n. 99/2009 – Sostanziale riproduzione da parte dell’art. 133, lett. o) CPA
L’art. 41 della L. n. 99/2009, abrogato dal codice del processo amministrativo (cfr. art. 4, comma 1, lett. 43), dell’all. 4 al D.L. vo n. 104/10), è stato sostanzialmente riprodotto, senza soluzione di continuità, dall’art. 133 lett. o) del D.L. vo n. 104/10 il quale prevede la devoluzione al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma sede di Roma di tutte “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.
Pres. Fiorentino, Est. Cernese – B.G. e altri (avv. Capparelli) c. E. s.p.a. (avv. Murano)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^- 27 dicembre 2011, n. 6114SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5^- 27 dicembre 2011, n. 6114
N. 06114/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02505/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2003, proposto da:
BOVENZI GERARDO, BOVENZI ANTONIO e BOVENZI FILOMENA, rappresentati e difesi dall’Avv. Emilia Elena Capparelli ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;
contro
– ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA ELETTRICA (E.N.E.L.) S.P.A., con sede legale in Roma, al Viale Regina Margherita, n., 137, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
– ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA ELETTRICA (E.N.E.L.) – DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma, alla Via Ombrone, n. 2, rappresentata e difeso dall’Avv. Antonio Murano, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Porzio, n. 4, Isola G 3;
nei confronti di
T.E.R.N.A. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Bruno, Filippo Di Stefano, Maurizio Carbone, con domicilio eletto presso Maurizio Carbone in Napoli, via Aquileia,8;
per l’accertamento
dell’illecita utilizzazione da parte di E.N.E.L. S.p.a., T.e.r.n.a. s.p.a. e E:N.E.L. – Distribuzione S.p.a. del fondo di proprietà dei ricorrenti con l’apposizione di un traliccio e linee elettriche (elettrodotto);
e per la condanna
– conseguente dell’E.N.E.L. S.p.a., in solido con le società T.e.r.n.a S.p.a. ed E.N.E.L. Distribuzione S.p.a., alla immediata rimozione – per ordine giudiziale ed a totale spesa delle parti obbligate – del traliccio e delle linee elettriche interessanti il fondo predetto ed al consequenziale risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per le suddette opere abusive, nella somma che verrà determinata dal C.T.U. che sin da ora si richiede o in quella maggiore o minore di risulta o in quella determinata giusta criterio equo del giudice, maggiorata di interessi e rivalutazione, dal verificarsi del danno al soddisfo;
– (per la parte di opere realizzate in forza di occupazione di urgenza): dell’E.N.E.L. S.p.a. al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione legittima, maggiorata di interessi e rivalutazione e, quindi, al risarcimento dei danni per il periodo successivo allo scadere del periodo di occupazione legittima, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, dal sorgere del diritto al soddisfo, giusta quantificazione che sarà determinata da C.T.U. che sin da ora si richiede o in quella maggiore o minore di risulta o in quella secondo equità del Giudice adito, il tutto maggiorato di interessi e maggior somma per rivalutazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’E.N.E.L.-Distribuzione S.p.a. e di T.e.r.n.a S.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. 658/2007 e n. 22/2009 di questa Sezione;
Uditi – Relatore alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il dr. Vincenzo Cernese – i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20.2.2003 e depositato il 6.3.2003, Bovenzi Gerardo, Bovenzi Antonio e Bovenzi Filomena hanno adito questo Tribunale, in sede di giurisdizione esclusiva, per l’accertamento dell’illecita utilizzazione del fondo di loro comproprietà in agro di Pignataro Maggiore (CE) – catastalmente individuato al fg. n. 18, particelle 87-86-83-28-55, ricadente in zona industriale consorzio A.S.I. Caserta (approvato con D.G.R. Campania n. 14066 del 29.12.1980), a cagione dell’abusiva realizzazione in tempi differenti da parte di E.N.E.L. S.p.a. sul predetto fondo di elettrodotti (due linee elettriche) e l’installazione di un traliccio di notevoli dimensioni; hanno chiesto, altresì, la condanna di E.N.E.L. S.p.a., in solido con le società T.e.r.n.a S.p.a. ed E.N.E.L. Distribuzione S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla rimozione di tale traliccio e delle linee elettriche (elettrodotto) e conseguente risarcimento danni per occupazioni sine titulo.
Si sono costituiti in giudizio E.N.E.L.-Distribuzione S.p.a. e di T.e.r.n.a S.p.a..
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente – condividendo l’eccezione sul punto sollevata da E.N.E.L.-Distribuzione S.p.a. – ai sensi dell’art. 41, comma 5, della legge 23.7.2009, n. 99, il Collegio deve dichiarare l’incompetenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale a conoscere della presente controversia.
Al riguardo, la citata legge, all’art. 41, comma 1, ha previsto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con attribuzione alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma << di tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare ed alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell’Amministrazione Pubblica o dei soggetti a questi equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto (n.d.r. di energia elettrica: T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I; 16 settembre 2010, n. 437) ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti >>.
Il successivo comma 5 ha stabilito che le norme dell’art. 41 si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 99/2009, facendo salva l’efficacia delle misure cautelari emesse da un’autorità giudiziaria diversa dal T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, fino alla loro modifica o revoca da parte di quest’ultimo, e stabilendo l’onere per la parte interessata di riassumere il giudizio dinanzi al predetto T.A.R. entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della predetta L. n. 99/2009.
Orbene, l’art. 41, commi 1 e 5, si applica indubbiamente al giudizio introdotto con il ricorso in esame, trattandosi di giudizio pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 99/2009 ed avente ad oggetto una infrastruttura di trasporto di energia elettrica, quale deve senz’altro considerarsi un elettrodotto finalizzato a soddisfare l’esigenza di vettoriamento dell’energia elettrica, nel caso di specie, denominato “Pignataro-IGAT” ed espressamente ricompreso nella rete di trasmissione nazionale (Cfr. decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.2.2009, versato in giudizio).
A siffatta conclusione non osta che la disposizione di cui all’art. 41 della L. n. 99/2009 è stato abrogato dal codice del processo amministrativo (Cfr. art. 4, comma 1, lett. 43), dell’all. 4 al D.L. vo n. 104 cit.), atteso che la stessa è stata sostanzialmente riprodotta, senza soluzione di continuità, dall’art. 133 lett. o) del D.L. vo n. 104/10 il quale testualmente prevede la devoluzione al T.A.R. del Lazio, con sede in Roma sede di Roma di tutte << le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti >>.
La suesposta conclusione comporta l’assorbimento delle eccezioni preliminari formulate dalle resistenti e ne rende superflua la disamina.
In definitiva il Collegio deve dichiarare l’incompetenza dell’adito T.A.R. della Campania a conoscere la controversia in esame per essere la stessa demandata alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, sede in Roma.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2505/2003 R.G.) proposto da Bovenzi Gerardo, Bovenzi Antonio e Bovenzi Filomena, dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia in esame per essere la stessa demandata alla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, con sede in Roma.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)