Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1479 | Data di udienza:

DIRITTO URBANISTICO – Indice fondiario – Parametri.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2012
Numero: 1479
Data di udienza:
Presidente: Nappi
Estensore: Nappi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Indice fondiario – Parametri.



Massima

 

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV – 27 marzo 2012, n. 1479

DIRITTO URBANISTICO – Indice fondiario – Parametri. 
 
L’indice fondiario deve intendersi osservato quando l’attuazione del progetto implica la realizzazione di una cubatura che rapportata all’ampiezza del lotto interessato dall’intervento edilizio risulti conforme all’indice di fabbricabilità ammesso nella zona di riferimento (Cons. Stato, Sez. IV, 4/5/2006, n. 2488). 
 
Pres. Est. Nappi – Yellow Immobiliare S.r.l. (avv. Abbamonte) c. Comune di Napoli 


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 marzo 2012, n. 1479

SENTENZA

 

N. 01479/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02655/2010  REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2655 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Yellow Immobiliare S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16; 
contro
Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio; 
per
L‘ESECUZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA – NAPOLI SEZ.IV N.7706/2007 RESA INTER PARTES
e, CON MOTIVI AGGIUNTI, per L’ANNULLAMENTO del provvedimento del Comune di Napoli n. 134 del 25 marzo 2011;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Luigi Domenico Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe notificato il 13 maggio 2010 depositato il successivo 18 maggio il ricorrente nella stessa epigrafe indicato agisce in executivis per la ottemperanza della sentenza di questa sezione, n, 7706/2008 confermata con la decisione n. 7735/2009 della IV sezione del Consiglio di Stato, di annullamento del provvedimento n. 1888 dell’8 luglio 2009 con cui il Comune di Napoli aveva denegato la concessione edilizia chiesta dal ricorrente per la realizzazione di una opera in sopraelevazione di un preesistente manufatto. Il relativo giudicato fondava essenzialmente sulla circostanza che la zona interessata dalla progettata sopraelevazione era da ritenersi, contrariamente a quanto supposto dall’impugnato diniego di concessione edilizia, pienamente urbanizzata. Senonchè all’esito del giudicato appena richiamato il Comune di Napoli riesaminava la vicenda rinnovando il provvedimento annullato con nuova successiva determinazione n. 134 del 25 marzo 2011.
 
Avverso questa nuova determinazione la società ricorrente si grava con motivi aggiunti sviluppati nell’ambito dello stesso giudizio con atto ritualmente notificato e articolato su n. 2 motivi.
 
Il Comune di Napoli muovendo dalla connessione dei due affari indicati , quello relativo al giudicato e quello relativo al nuovo provvedimento impugnato con motivi aggiunti, instava per la trattazione congiunta, con il rito della pubblica udienza, di entrambi i ricorsi.
 
I due ricorsi quindi venivano da questa Sezione fissati all’udienza dell’8 novembre e alla stessa udienza passavano entrambi in decisione.
 
DIRITTO
 
La prima questione da affrontare attiene al rapporto tra il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato indicato nella pregressa esposizione in fatto e la impugnativa del provvedimento sopravvenuto, entrambi chiamati alla odierna udienza. Occorre preliminarmente stabilire se nella specie vi sia spazio per la trattazione del giudizio di ottemperanza. La risposta non può essere che negativa. Al predetto giudicato invero si è sovrapposto nella specie il nuovo provvedimento comunale n. 134 del 25 marzo 2011 (impugnato con motivi aggiunti), di sostanziale conferma del provvedimento di diniego di permesso di costruire prima annullato col citato giudicato, ma basato non più sulla inesistenza della strumento esecutivo-id est sulla mancata urbanizzazione della zona in cui era prevista la realizzazione del nuovo manufatto -bensì sulle tre seguenti circostanze: a) il progetto presentato il 5 maggio 1993 per la realizzazione di un fabbricato di 7 piani, prevede uno sviluppo di volumetria di mc. 2376, 42 di gran lunga superiore all’indice di fabbricabilità territoriale previsto dal P.R.G approvato con Decreto n. 1829/72 che alla sottozona C/2 (in cui ricade il progettato intervento) assegna un indice di fabbricabilità territoriale pari a 2,2 mc/mq:
la variante di salvaguardia adottata classificava la zona coinvolta dal progettato fabbricato come zona B-centro storico- che, normata dall’art. 17, consentiva solo interventi di restauro escludendo nuove volumetrie;
c) ai sensi della legge n. 1902/52, articolo unico, comma 1 le istanze di “domanda di licenza di costruzione” vanno valutate anche secondo le norme adottate.
 
Anticipando a pag. 2 del ricorso la tesi che il nuovo provvedimento impugnato sarebbe nullo perchè elusivo del giudicato (che in thesi coprirebbe il dedotto e il deducibile, secondo un ben noto principio del diritto processuale), all’Amministrazione sarebbe preclusa la possibilità di rideterminarsi in relazione ad un affare già definito con giudicato di annullamento. Tale argomento è riproposto anche con i motivi aggiunti sub specie di specifica censura che conviene subito esaminare con precedenza. Sul punto osserva il Collegio che, anche a volerlo ritenere sul piano generale applicabile nel processo amministrativo, l’invocato principio, deve ritenersi non applicabile nella fattispecie concreta, vuoi perché nel giudizio sottostante al citato giudicato non si ravvisano ragioni che si presentino come antecedente logico necessario rispetto alla relativa pronuncia, vuoi per la diversa natura e struttura del processo amministrativo che, involgendo non soltanto interessi privati (come il processo civile) ma anche interessi di sicura matrice pubblicistica, sconta la dinamica del potere (prima esercitato col provvedimento annullato dal giudicato) e il mutevole gioco dei sottostanti interessi pubblici ai quali il potere è geneticamente e funzionalmente correlato. Non va poi sottaciuto che quel principio, se inteso in termini assoluti come sembra averlo inteso parte ricorrente, mal si concilia con la giurisprudenza, consolidata, che ammette la rinnovazione del provvedimento precedentemente annullato con una nuova determinazione articolata in diversa proiezione motivatoria e comunque non meramente reiterativa dei vizi accertati col giudicato di annullamento. Consegue a quanto precede la inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
 
Può passarsi ora alla verifica della plausibilità o meno delle specifiche circostanze poste a base del provvedimento gravato con motivi aggiunti, tutte sottoposte a critica dalla società ricorrente.
 
E’ pregiudiziale l’esame del motivo con cui la società ricorrente contesta la circostanza dianzi riportata sub lett. a). La doglianza è sviluppata nel riflesso che l’indice di fabbricabilità territoriale di 2,2 mc/mq e la superficie di 131 mq del lotto di proprietà della ricorrente, entrambi riportati nel provvedimento impugnato, non giustificherebbero il gravato diniego di permesso di costruire. in sopraelevazione un fabbricato con la volumetria sviluppata in progetto di mc. 2376,42. La censura non ha pregio. Risulta per tabulas che l ‘indice di fabbricabilità territoriale” del 2,2 mc/mq è stabilito dall’art. 9 del Piano regolatore di Napoli approvato nel 1972 che per quanto qui interessa così statuisce :”Nelle sottozone C1, C2, e C3 l’indicazione delle residenze e servizi, nel quadro della ristrutturazione degli abitati esistenti è soggetta rispettivamente-oltre che alle prescrizioni risultanti dalle corrispettive tabelle di ambito- al rispetto dei seguenti indici:
-……..
Sottozona C/2-indice di fabbricabilità territoriale:2,2 mc/mq;-utilizzazione delle aree:50% residenze; 30% attrezzature e servizi, 20% strade e piazze.
 
Per l’ambito 20 è ammesso un indice di fabbricabilità territoriale di 3,00 mc/mq.”.
 
E’ altresì pacifico che il progettato intervento ricade nella sottozona C2. e che per la zona C l’art. 7 del D.M. 1444/1968 rubricato “limiti di densità edilizia” prevede che :”i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di proprietà fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali non sono posti specifici limiti.” . Ora è fuori discussione che nell’art. 9 del citato P.R.G. non è indicato il limite di densità edilizia fondiario che come è noto si riferisce al volume edificabile su un determinato lotto o su una determinata superficie ma è indicato l’indice territoriale -altro indice della densità edilizia- con cui si indica il massimo volume edificabile su una superficie maggiore e cioè nella zona omogenea complessivamente intesa . L’omissione si spiega agevolmente quando si consideri che nella specie la zona C non risultava, all’epoca dell’originario diniego di permesso di costruire, (quello per intendersi sul quale era caduto il più volte citato giudicato di annullamento), non era formalmente urbanizzata e quindi non risultavano ancora posizionati gli spazi pubblici sottraibili a quell’indice.
 
L’esigenza di determinazione dell’indice fondiario è emersa all’esito del giudicato prima indicato che ha riconosciuto la intervenuta urbanizzazione in fatto della zona territoriale omogenea “C”. In mancanza quindi di formale pianificazione di dettaglio con relativo vuoto provvedi mentale, il calcolo volumetrico operato dall’Amministrazione col provvedimento impugnato deve ritenersi correttamente operato alla stregua del principio secondo cui l’indice fondiario deve intendersi osservato quando l’attuazione del progetto implica la realizzazione di una cubatura che rapportata all’ampiezza del lotto interessato dall’intervento edilizio risulti conforme all’indice di fabbricabilità ammesso nella zona di riferimento”(cfr. C.d. S. Sez. IV 4 maggio 2006n. 2488”). Appare invero logico ritenere che nella situazione concreta come sopra delineata l’indicato indice territoriale di 2,2 mc/mq assume, in ragione della specifica superficie del lotto determinato, valore anche di indice fondiario e come tale deve intendersi operativo automaticamente (de iure), ex art. 1339 c.c.) anche perché non è concepibile, per il suo carattere inderogabile normativamente stabilito, che dallo stesso indice fondiario possa comunque prescindersi nell’attività edificatoria. In tale prospettiva appare significativo che la società ricorrente non ha fatto alcun riferimento all’indice di volumetria già sviluppato nella realizzazione della preesistente struttura in sopraelevazione alla quale era stato dalla ricorrente progettato il nuovo edificio.
 
Alla stregua delle considerazioni svolte deve dunque concludersi che la circostanza dell’indice volumetrico del 2,2 mc/mq ritenuto nel provvedimento impugnato ostativo alla realizzazione del progettato intervento su un suolo di appena 131 mq. non risulta minimamente infirmata dalla esaminata censura che perciò deve ritenersi destituita di fondamento. Siccome poi la stessa circostanza appare di per sola autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento impugnato, si può prescindere dall’esame dalle censure sviluppate relativamente alle ulteriori circostanze indicate nel provvedimento impugnato.
 
In conclusione il ricorso per motivi aggiunto deve ritenersi infondato e pertanto deve essere rigettato.
 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso di ottemperanza e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
 
Condanna la società ricorrente in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento in favore del Comune di Napoli delle spese di giudizio liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila).
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente, Estensore
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
 
 
IL PRESIDENTE               ESTENSORE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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