Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1498 | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione – Pendenza di istanza di condono – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2012
Numero: 1498
Data di udienza:
Presidente: Romano
Estensore: Graziano


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione – Pendenza di istanza di condono – Illegittimità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III – 27 marzo 2012, n. 1498

DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione – Pendenza di istanza di condono – Illegittimità. 
 
L’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo da parte dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sull’istanza di condono presentata; pertanto, è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono edilizio, poiché l’art. 44, comma ultimo, l. 28 febbraio 1985, n. 47, prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (TAR Campania – Napoli, Sez. III, 9/11/2010, n. 23699 e Cons. Stato, Sez. IV, 21/05/2010, n. 3230). 
 
Pres. Romano – Est. Graziano – T.R. (avv. Marciano) c. Comune di Pollena Trocchia


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 27 marzo 2012, n. 1498

SENTENZA

 

N. 01498/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02371/1993 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2371 del 1993, proposto da: 
Ricci Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso Raffaele Marciano in Napoli, via Cesario Console, 3; 
contro
Comune di Pollena Trocchia, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del 1993 notificata al ricorrente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il Primo Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
1.1. Il figlio del ricorrente realizzava sin dal lontano 1986, sul suolo di proprietà paterna, un capannone industriale adibito ad attività di trasformazione del latte.
 
Il medesimo germano presentava al Comune intimato in data 30.12. 1986, prot. 14911 (doc. 3 ricorrente), istanza di condono edilizio ex artt. 31 e ss., L. n. 47/1985, essendo stato il manufatto realizzato prima del 1.10.1983.
 
Sennonché l’Ente locale, prima e prescindendo dalla previa obbligatoria definizione dell’istanza di condono edilizio, dopo ben sette anni, con l’ordinanza in data 22.1.1993, n. 5 oggetto del gravame in epigrafe (doc 2 ricorrente), ne ha ingiunto la demolizione.
 
La Sezione V di questo Tribunale, con Ordinanza n. 1555 del 24.5.1993, domandava al Comune integrazione documentale consistente nella relazione dei Vigili urbani indicata nel provvedimento, nonché relazione di chiarimenti in ordine all’attinenza o meno delle opere abusivamente realizzate con l’oggetto della pratica di condono citata.
 
Il Comune in ottemperanza alla suindicata Ordinanza produceva il verbale di sopralluogo dei Vigili Urbani, nonché, in data 11.5.1993 una relazione, a firma del Sindaco Avv. Agostino Maione, attestante che, non avendo il ricorrente prodotto all’Ente la documentazione integrativa comprensiva dei grafici dell’opera realizzata, non era “possibile stabilire l’attinenza dell’opera con l’istanza di condono di cui sopra”.
 
1.2. Non si costituiva in giudizio il Comune di Pollena Trocchia.
 
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 9.2.2012 sulle conclusioni del legale del ricorrente, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
2. Il ricorso veniva affidato a due motivi.
 
Con il secondo mezzo di gravame parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 31 ss. e 44, L. 25.2.1985, n. 47 invocando l’avvenuta presentazione, nella data in indicata più sopra, dell’istanza di condono edilizio in atti, sostenendone la sua attitudine ostativa all’adozione dell’impugnata ordinanza di demolizione.
 
3.1. La censura è fondata e assorbente.
 
Negligente si profila al riguardo il comportamento dell’intimato Comune, il quale, pur dopo aver assunto a protocollo l’istanza di condono edilizio prodotta all’Ente dal germano del ricorrente in data 30.12. 1986, prot. 14911 versata in atti come sopra indicato, anziché obbligatoriamente e previamente definire l’istanza stessa determinandosi negativamente o positivamente, dopo ben sette anni e, cioè, in data 22.1.1993, assumeva l’ordinanza n. 55 gravata col ricorso oggi al vaglio di questa Sezione Terza dell’adito Tribunale.
 
L’Ente intimato ha conseguentemente con ciò frontalmente violato l’art. 44 della L. 25.2.1947, n. 85 che, come fondatamente deduce il ricorrente, faceva obbligo agli enti locali destinatari di un’istanza di condono ex artt. 31, ss. stessa legge, di previamente e obbligatoriamente definire la stessa, prima e a prescindere dall’eventuale adozione di una misura sanzionatoria reale o monetaria, quale, nella specie, l’impugnato provvedimento demolitorio. Come, del resto, ha nel corso degli anni pacificamente chiarito copiosa, stratificata e fin troppo nota giurisprudenza.
 
3.2.Al riguardo merita evidenziare che la Sezione ha di recente chiarito, nella lumeggiata chiave esegetica, che “l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo da parte dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sull’istanza di condono presentata (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9 novembre 2010, n. 23699)”.
 
In perfetta sintonia con la delineata opzione ermeneutica,oltre che in calzante aderenza al caso all’esame, segnala il Collegio che anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito, in linea peraltro con sua pregressa giurisprudenza, che “è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono edilizio, poiché l’art. 44, comma ultimo, L. 28 febbraio 1985, n. 47, prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3230, C.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altro).
 
3.. In definitiva, tornando al caso che ne occupa, alla luce delle considerazioni finora svolte il ricorso all’esame del Collegio si prospetta, all’evidenza, fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, potendosi assorbire la residua meno tranciante censura articolata con il primo mezzo di gravame.
 
Le spese debbono seguire la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono essere poste a carico del Comune di Pollena Trocchia, peraltro nemmeno costituito in giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
 
Condanna il Comune di Pollena Trocchiia (NA) a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessive Euro 1.000,00 oltre IVA, CNAP e tasse versate al deposito del ricorso e risultanti in atti in lire 195 mila, pari ad € 100,71.
 
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l’intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!