Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Pubblica amministrazione Numero: 1499 | Data di udienza:

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Adozione del provvedimento di annullamento di un’autorizzazione regionale da parte del Ministero – Decorrenza del termine di 60 gg – Dal momento in cui la documentazione giunge al Ministero – Arrivo degli atti all’organo periferico – Irrilevanza – Annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune – Deve intervenire entro il termine di sessanta giorni – Atto non recettizio – Comunicazione – Può avvenire anche successivamente – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo di essi a supportare in maniera autonoma la determinazione amministrativa di segno negativo. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2012
Numero: 1499
Data di udienza:
Presidente: Conti
Estensore: Maiello


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Adozione del provvedimento di annullamento di un’autorizzazione regionale da parte del Ministero – Decorrenza del termine di 60 gg – Dal momento in cui la documentazione giunge al Ministero – Arrivo degli atti all’organo periferico – Irrilevanza – Annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune – Deve intervenire entro il termine di sessanta giorni – Atto non recettizio – Comunicazione – Può avvenire anche successivamente – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo di essi a supportare in maniera autonoma la determinazione amministrativa di segno negativo. 



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI – 27 marzo 2012, n. 1499

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Adozione del provvedimento di annullamento di un’autorizzazione regionale da parte del Ministero – Decorrenza del termine di 60 gg – Documentazione – Arrivo degli atti all’organo periferico – Irrilevanza. 
 
Il termine di 60 gg., prescritto dall’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, per l’adozione del provvedimento di annullamento di un’autorizzazione regionale per la costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico da parte del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, decorrere dal momento in cui la documentazione completa perviene al Ministero, inteso come organo centrale, essendo invece irrilevante il momento in cui gli atti arrivano alla Soprintendenza, quale organo periferico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8117; Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2824 e 15 maggio 2000, n. 2777). 
 
Pres. Conti – Est. Maiello – M.M. e G.M. (avv.ti C. Ruotolo, E. Ruotolo e G. Ruotolo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Comune di Anacapri 
 
 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune – Deve intervenire entro il termine di 60 gg. – Atto non recettizio – Comunicazione – Può avvenire anche successivamente. 
 
Il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune non ha natura di atto recettizio e, pertanto, il termine perentorio di sessanta giorni, previsto per l’eventuale annullamento, attiene alla sua adozione e non anche alla sua comunicazione; infatti, il procedimento con il quale l’autorità ministeriale controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalle Regioni (o dai comuni in virtù della sub-delega) ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1497/1939 si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento; pertanto, è irrilevante che la successiva notifica dell’atto di annullamento al privato, titolare dell’autorizzazione, avvenga dopo la scadenza del suddetto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (Cons. Stato, Sez. VI, 10/12/2010, n. 8704; TAR Salerno, Sez. II, 9/02/2010, n. 1391). 
 
Pres. Conti – Est. Maiello – M.M. e G.M. (avv.ti C. Ruotolo, E. Ruotolo e G. Ruotolo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Comune di Anacapri
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo di essi a supportare in maniera autonoma la determinazione amministrativa di segno negativo. 
 
Quando una determinazione amministrativa di segno negativo si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento; pertanto, devono ritenersi inammissibili le censure tese a contestare aspetti ulteriori della motivazione i cui eventuali vizi non potrebbero determinare l’annullamento del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 29/03/2011, n. 1897). 
 
Pres. Conti – Est. Maiello – M.M. e G.M. (avv.ti C. Ruotolo, E. Ruotolo e G. Ruotolo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Comune di Anacapri


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 27 marzo 2012, n. 1499

SENTENZA

 

N. 01499/2012 REG.PROV.COLL.
N.  01818/1994 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 1994, proposto da: 
Marotta Marcantonio, Marotta Giovanna, rappresentati e difesi dagli avv. Carmine Ruotolo, Emilio Ruotolo, Giovanni Ruotolo, con domicilio eletto in Napoli, alla via C. Console, presso lo studio dell’ Avv. Lucio De Luca; 
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato; 
Comune di Anacapri, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del decreto dell’8.10.1993 del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali;
b) dell’eventuale parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Napoli;
c) per quanto possa occorrere del D.M. 28.3.1985;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti impugnano il decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con il quale è stata annullata la determinazione sindacale n. 8648 del 29.7.1993, rilasciata dal Sindaco del Comune di Anacapri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 1497/1939, in relazione ad intervento di risanamento igienico sanitario con integrazione volumetrica da realizzare presso una preesistente unità abitativa sita nel territorio del predetto Comune alla via G. Orlandi n. 112.
Avverso tale atto i ricorrenti hanno, dunque, articolato le seguenti censure:
1) il decreto impugnato sarebbe illegittimo perché adottato e notificato oltre il termine di legge;
2) la misura eccezione di salvaguardia della inedificabilità assoluta ex articolo 1 quinquies della legge 431/1985 sarebbe cessata al 31.12.1986. Ogni altra, diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’articolo 42 della costituzione;
3) l’esame svolto dall’organo tutorio sconfinerebbe nella valutazione del merito;
4) il provvedimento non sarebbe assistito da una congrua istruttoria e da adeguata motivazione, anche perchè l’ampliamento sarebbe stato realizzato sfruttando muri già esistenti.
Resiste in giudizio l’Amministrazione statale intimata. Il Comune di Anacapri non si è, invece, costituito in giudizio.
All’udienza del 7.3.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
 
Con una prima censura i ricorrenti deducono l’intervenuta perenzione del provvedimento ministeriale, siccome adottato e notificato quando era oramai decorso il termine di 60 gg. prescritto dall’art. 82 del d.p.r. n. 616/1977 per l’esercizio del relativo potere di controllo.
 
Al riguardo, è, anzitutto, doveroso rilevare l’inconferenza, ai fini in questione, della data in cui l’atto autorizzatorio è stato ricevuto dalla Soprintendenza. E’, infatti, noto che il termine suddetto deve decorrere dal momento in cui la documentazione completa perviene al ministero, inteso come organo centrale, essendo invece irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il momento in cui gli atti arrivano alla soprintendenza (cfr., Consiglio Stato , sez. VI, 22 novembre 2010 , n. 8117; Consiglio di stato, sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2824 e 15 maggio 2000, n. 2777).
 
E’, inoltre, necessario aggiungere che la decadenza del potere di annullamento si correla solo al momento dell’adozione del provvedimento, rimanendo, invece, privo di effetti quello della notifica.
 
Costituisce, infatti, oramai pacifica affermazione giurisprudenziale ( cfr. tra le tante Cons.Stato, VI, 10.12.2010, n. 8704; 9.6.2009, n. 3557; T.A.R. Salerno Sez. II 9/2/2010 n. 1391, e tra le meno recenti cfr. Cons.Stato, VI, 17-4-1997, n. 609; 25-9-1995, n. 963) quella secondo cui il provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune non ha natura di atto recettizio e, pertanto, il termine perentorio di sessanta giorni, previsto per l’eventuale annullamento, attiene alla sua adozione e non anche alla sua comunicazione.
 
Infatti, il procedimento con il quale l’autorità ministeriale controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalle Regioni (o dai comuni in virtù della sub-delega) ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 1497/1939 si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento.
 
È, pertanto, irrilevante che la successiva notifica dell’atto di annullamento al privato, titolare dell’autorizzazione, avvenga dopo la scadenza del suddetto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (cfr. pure Cons.Stato, VI, 13-1-1994, n. 19; 25-7-1994, n. 1267).
 
Nel caso di specie l’autorizzazione rilasciata al ricorrente è pervenuta alla Soprintendenza il 13.8.1993 (secondo il ricorrente il 4.8.1993) e da questa trasmessa al Ministero il 9.9.1993, mentre il provvedimento di annullamento è stato adottato l’8.10.1993.
 
Ne discende che, al momento dell’adozione del decreto ministeriale (a distanza di circa un mese da quello di spedizione della nota della soprintendenza), non era maturata alcuna decadenza.
 
Parimenti prive di pregio si rivelano le osservazioni censoree secondo cui la misura di salvaguardia della inedificabilità assoluta ex articolo 1 quinquies della legge 431/1985 sarebbe cessata al 31.12.1986. Nel costrutto giuridico attoreo, ogni altra, diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l’articolo 42 della costituzione.
 
Com’è noto, il divieto di modificazioni dell’assetto del territorio e di opere edilizie che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici è stato introdotto, per esplicita e testuale disposizione dell’art. 1-quinquies della legge n. 431 del 1985, “fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di cui all’art. 1-bis” della medesima legge n. 431 del 1985. Ciò al fine di preservare da modifiche irreversibili le aree e beni di maggior valore paesistico nelle more della predisposizione dei piani regionali, le cui scelte, altrimenti, sarebbero state irrimediabilmente compromesse.
 
Contrariamente a quanto dedotto, e come compiutamente evidenziato dallo stesso Giudice delle leggi, il decorso infruttuoso del termine del 31 dicembre 1986, in ordine alla adozione ed alla conseguente approvazione dei piani di cui all’art. 1-bis della legge n. 431 del 1985, non determina affatto la inefficacia dei suddetti vincoli ambientali di inedificabilità, né implica la indennizzabilità degli stessi. Determina, invece, l’operatività dell’art. 1-bis, secondo comma, della stessa legge n. 431 del 1985, ovvero scattano – a fronte dell’inerzia regionale – i poteri sostitutivi dello Stato (cfr. Corte cost. 28 luglio 1995, n. 417).
 
Parimenti, prive di pregio si rivelano le residue osservazioni censoree sulla pretesa incostituzionalità della disciplina in argomento per preteso contrasto con l’art. 42 cost.: la Corte Costituzionale, investita della relativa questione, ha già ampiamento superato le medesime censure in ragione dello speciale statuto proprietario di siffatti beni, che riflettono un’ontologica vocazione a realizzare l’interesse estetico-culturale idonea a giustificare il trattamento differenziato cui risultano sottoposti (cfr. Corte cost. 28 luglio 1995, n. 417).
 
La rilevata operatività del vincolo in argomento induce a convalidare il provvedimento repressivo assunto dall’organo tutorio: non può, infatti, essere revocato in dubbio che le opere in contestazione, comportando un incremento di volume non consentito, ricadono nell’ambito di previsione della disposizione di cui al citato art. 1-quinquies, che vieta la realizzazione di “…ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
 
E’, infatti, di tutta evidenza che le opere autorizzate non possano essere sussunte nella categoria tipologica degli interventi meramente conservativi, che presuppongono un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. Nel caso di specie, viceversa, per effetto della chiusura di una precedente area, con conseguente incremento dell’originario volume, è stato programmato un intervento innovativo chiaramente idoneo a modificare il pregresso stato dei luoghi.
 
In ragione di quanto fin qui evidenziato non hanno pregio le doglianze con cui parte ricorrente lamenta un presunto sconfinamento del provvedimento impugnato rispetto ai limiti assegnati dalla disciplina di settore.
Ed, invero, il potere di annullamento è stato coerentemente esercitato nel rispetto dei limiti che segnano il sindacato di legittimità sull’atto, che notoriamente si estende a tutte le ipotesi concretanti vizi di legittimità, dovendo tra essi evidentemente annoverarsi il denunciato vizio di violazione di legge.
L’incidenza ostativa del mentovato disposto normativo rende inammissibile le residue doglianze, con le quali il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’annullamento ministeriale perché teso a sanzionare (anche) un difetto di motivazione dell’atto comunale.
 
Ed, invero, le ragioni del disposto annullamento riposano in due distinte proposizioni, ciascuna delle quali dotata, sul piano giuridico, di propria autonomia: l’organo tutorio ha, infatti, censurato sia il divisato contrasto con l’articolo 1 quinquies sopra citato che il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale.
Sul punto è sufficiente fare rinvio ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, secondo cui devono ritenersi inammissibili le censure tese a contestare aspetti ulteriori della motivazione i cui eventuali vizi non potrebbero determinare l’annullamento del provvedimento (cfr., ex multis, Consiglio Stato sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1897, che ribadisce come “laddove una determinazione amministrativa di segno negativo si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento”).
 
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
 
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore della costituita Amministrazione.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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