* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in sanatoria – Presupposto richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Doppia conformità – Corollari – Apposizione di prescrizioni – Illegittimità – Decadenza ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2016
Numero: 5010
Data di udienza: 20 Luglio 2016
Presidente: Caso
Estensore: Liguori
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in sanatoria – Presupposto richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Doppia conformità – Corollari – Apposizione di prescrizioni – Illegittimità – Decadenza ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 28 ottobre 2016, n. 5010
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in sanatoria – Presupposto richiesto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Doppia conformità – Corollari – Apposizione di prescrizioni – Illegittimità – Decadenza ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 – Inapplicabilità.
Il presupposto espressamente richiesto dall’art. 36 DPR 380/2001 per potersi conseguire il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio, è che “l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (cd. “doppia conformità”); corollario di tanto è che il permesso di costruire in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché altrimenti, in contrasto con l’art. 36 DPR 380/2001, postulerebbe non già la “doppia conformità” delle opere abusive richiesta dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all’esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì – eventualmente – solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni (cfr. TAR Liguria n. 45 del 15.1.2016; TAR Liguria n. 1003 del 16.12.2015; TAR Liguria n. 995 del 3.12.2015; TAR Campania-Napoli n. 1527 del 12.3.2015; TAR Campania-Salerno n. 1017 del 28.5.2014; TAR Campania-Salerno n. 1034 del 2.5.2013; TAR Lazio-Latina n. 1004 del 20.12.2012; TAR Lombardia-Milano n. 7311 del 22.11.2010). Ulteriore e ovvia conseguenza del descritto quadro giuridico è, altresì, l’inapplicabilità della normativa posta dall’art. 15 DPR 380/2001 in tema di termini per l’inizio e il completamento dei lavori assentiti con permesso di costruire, nonché delle conseguenze del loro mancato rispetto (proprio perché, per definizione, non può esservi alcun lavoro ulteriore a farsi).
Pres. Caso, Est. Liguori – C.S. e altri (avv. Criscuolo) c. Comune di Trentola Ducenta (avv. Colella)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 28 ottobre 2016, n. 5010SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 28 ottobre 2016, n. 5010
Pubblicato il 28/10/2016
N. 05010/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03733/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3733 dell’anno 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cavallaccio Salvatore, Cavallaccio Antonio, Cavallaccio Armando e Cavallaccio Mario, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Criscuolo (C.F. CRSGPP75D05B963F), con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania – Napoli;
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Colella (C.F. CLLLGU80A26I234Y), con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo n. 156, presso lo studio dell’avv. Andrea Amatucci;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
(ricorso introduttivo)
– della determinazione n. 8 – n. 294 d’ordine reg. gen. del 29.4.2015 dell’Ufficio Urbanistica della Città di Trentola Ducenta (CE), avente ad oggetto la decadenza della validità del permesso di costruire n. 88/2013;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, tra cui, precipuamente, il provvedimento prot. n. 7099 del 25.6.2015 del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta (CE);
(ricorso per motivi aggiunti)
– dell’ordinanza n. 26 del 6.7.2015, con cui il responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere qualificate come abusive.
Visti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato a mezzo posta il 6/9 luglio 2015, Cavallaccio Salvatore, Cavallaccio Antonio, Cavallaccio Armando e Cavallaccio Mario hanno esposto
– che erano proprietari di un fabbricato per civile abitazione sito nel territorio comunale di Trentola Ducenta, alla Via Roma n.109, individuato al catasto al foglio 3, particella 254, sub da 3 a 8, realizzato con Permesso di Costruire n.70/87;
– che in data 05/06/2013, onde sanare alcuni esistenti abusi, sussistendone tutti i presupposti, avevano richiesto (con istanza assunta al protocollo comunale con il n. 6945) e ottenuto, previa verifica e “Parere Favorevole” del 10/07/2013, il Permesso di Costruire in sanatoria n. 88/2013, rilasciato ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 380/01, riferito a “Fabbricato per civile abitazione da sanare”;
– che però, con Determinazione n. 8 del 29/04/2015 – n. d’ordine Reg. Gen 294 del 29/04/2015, avente ad oggetto “decadenza della validità del permesso di costruire n. 88/2013”, il Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, richiamato l’art. 15 del D.P.R. 380/2001 ed il connesso art. 15 del locale Regolamento Edilizio, sull’assunto “che ad un anno dal rilascio non (fosse) pervenuta agli atti di ufficio la dovuta comunicazione di inizio e fine lavori”, aveva dichiarato la Decadenza del Permesso di Costruire in sanatoria n. 88/2013 in precedenza rilasciato;
– che, sul predetto immobile, come sanato, i proprietari in data 08/09/2014 avevano stipulato un contratto di locazione con la Wind Telecomunicazioni S.p.A., consentendo a questa di installare ivi di una stazione radio per telecomunicazioni, e che agli stessi, con nota prot n. 4684 del 30/04/2015 notificata in data 08/05/2015, era stato comunicato dapprima l’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 teso all’annullamento d’ufficio ed in autotutela, del titolo abilitativo (D.I.A.) inerente l’installazione di una antenna, e poi l’adozione del provvedimento prot. n. 7099 del 25/06/2015 di annullamento del titolo abilitativo (sull’assunto, tra l’altro, della non conformità urbanistica dell’opera per intervenuta decadenza appunto del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 88/2013).
Tanto esposto, i ricorrenti hanno impugnato il citato provvedimento con cui il Comune di Trentola Ducenta aveva dichiarato la decadenza del Permesso di Costruire in Sanatoria n. 88/2013, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 COMMA 2 DPR n. 380/01 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL.REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ¬ DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI: l’art. 15, comma 2, D.P.R. 380/2001 non sarebbe applicabile ai permessi di costruire rilasciati ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 (c.d. “Permesso di costruire in sanatoria”), quale quello oggetto del caso di specie; già dall’inquadramento sistematico dell’art. 15 e dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 (il primo inserito nel Titolo I inerente i “Titoli abilitativi” del Capo II rubricato “Permesso di Costruire” ed il secondo nel Titolo IV della “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni” del Capo II dedicato alle “Sanzioni” del D.P.R. 380/2001), discenderebbe l’illegittimità del provvedimento con cui si è dichiarata la decadenza del Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001; peraltro, essendo il cd. “Permesso di costruire in sanatoria” un procedimento teso a regolarizzare dal punto di vista urbanistico-edilizio opere già eseguite, senza necessità di porre in essere alcuna altra opera o attività, ne deriverebbe l’inoperatività degli obblighi prescritti dall’art. 15 co. 2 DPR 380/2001, di comunicare l’inizio e la fine dei lavori; infatti, quella prevista dall’art. 36 DPR 380/2001 sarebbe una procedura di regolarizzazione urbanistica ed edilizia preordinata a sanare opere solo formalmente abusive, poiché conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile all’area su ci sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria), ancorché eseguite senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio; l’autorità amministrativa competente, in tal caso, rinuncerebbe ad agire legalmente contro i responsabili di azioni illegali e normalizzerebbe situazioni irregolari sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, in tal modo consentendo la conservazione delle opere abusive (realizzate in assenza di titolo abilitativo o in difformità da questo, ma delle quali verrebbe così eliminata l’abusività), e l’integrazione di queste nel contesto urbanistico programmato, con effetto ex nunc (operando tale sanatoria solo dal momento del rilascio del relativo provvedimento); diversamente, il permesso di costruire ordinario sarebbe un’autorizzazione della P.A., che nell’occasione esplicherebbe poteri autoritativi, finalizzata a rimuovere il limite legale sussistente all’esercizio di un’attività privata e ad acclararne la conformità alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente, nonché l’assenza di contrasti con quella adottata, delle opere progettate, ragioni per le quali l’atto sarebbe condizionato nell’efficacia temporale ai c.d. termini decadenziali di inizio e fine lavori; nel caso di specie, invece, il Comune di Trentola Ducenta avrebbe dichiarato la decadenza del permesso di costruire n. 88/2013 per violazione dell’art. 15 DPR 380/2001 e del connesso art. 15 del Regolamento Edilizio comunale, sebbene il titolo in questione fosse stato rilasciato in sanatoria per un’opera già completamente realizzata e conforme alla strumentazione urbanistica vigente; perfettamente calzante sarebbe la sentenza n. 2593/2012 del 30/05/2012 del T.A.R. Campania di Napoli, che in un caso esattamente identico a quello qui in esame, avrebbe statuito che “La norma in esame, nel prevedere testualmente che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e che quello di ultimazione non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori, presuppone logicamente che il proprio ambito di applicazione sia limitato, come esattamente dedotto dei ricorrenti, ai soli permessi di costruire per le nuove ostruzioni e non certamente per quelli ‘rilasciati a sanatoria in relazione a manufatti realizzati senza titolo”, in tal modo correttamente diversificando le discipline dei diversi titoli edilizi; non implicando il P.d.C. in sanatoria ex art.36 del D.P.R. 380/01 alcuna dichiarazione di avvio dei lavori, promanando, l’autorizzata sanatoria direttamente dall’attestazione della doppia conformità, sarebbe evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, integranti una ipotesi di eccesso di potere della P.A.; in ogni caso, avendo i ricorrenti regolarmente richiesto ed ottenuto il P.d.C. n. 88/2013 in sanatoria, la dichiarata decadenza di questo non potrebbe comportare la demolizione delle opere realizzate, ma, al più, la necessità di chiedere un nuovo permesso per la esecuzione di ulteriori opere; il provvedimento di decadenza della concessione edilizia avrebbe carattere dichiarativo, e il verificarsi ope legis dei suoi effetti (a causa del semplice decorso dei termini stabiliti per l’inizio e per il completamento dei lavori), comporterebbe l’abusività delle opere solo per quanto realizzato “successivamente” alla intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza; in sostanza, la decadenza del titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori avrebbe efficacia ex nunc e non ex tunc, per cui le opere edilizie realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio non potrebbero essere ritenute abusive; nel caso di specie, pertanto, la P.A. resistente avrebbe dovuto dichiarare la decadenza solo ed esclusivamente per le opere successivamente realizzate alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori, come invece non avvenuto;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 241/1990 E S.M. e I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.15 COMMA 2 DEL D.P.R. n. 380/2001 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 D.P.R 380/2001 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE PER GENERICITA’ E ERRONEA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO: sotto altro aspetto, sebbene subordinato a quanto esposto con il primo motivo articolato, il provvedimento con cui è stata dichiarata la decadenza del Permesso di Costruire in sanatoria n.88/20013 sarebbe illegittimo per violazione della normativa indicata in epigrafe, in quanto, l’affermazione generica che “a seguito di apposito sopralluogo tecnico al protocollo comunale n.4/ UTC del 13.4.2015 si è riscontrata la presenza di opere non conformi al permesso di costruire in sanatoria n.88/2013” non costituirebbe un presupposto valido a determinare appunto la decadenza; quanto contestato, laddove costituisse motivo di decadenza del permesso, comporterebbe l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001, in base al quale la decadenza – comunque non applicabile alle fattispecie del permesso in sanatoria – si verificherebbe soltanto nelle ipotesi in cui non siano osservati i termini di un anno e tre anni, rispettivamente per l’inizio e la fine dei lavori di cui al permesso; laddove fosse stata effettivamente riscontrata, in base ad adeguato accertamento tecnico, la presenza di opere non conformi al rilasciato permesso, l’amministrazione avrebbe potuto adottare i consueti rimedi previsti dal codice in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, se del caso applicando la previsione di cui all’art. 34 del D.P.R. 380/2001; la mancata indicazione delle opere che non risulterebbero conformi al permesso in sanatoria, farebbe venir meno quel rigore motivazionale che incombe in capo alla P.A.; l’atto gravato risulterebbe quindi illegittimo per aperta violazione dei principi propri del procedimento amministrativo introdotti dalla Legge n.241/90 e s.m., e per i quali l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, corredato da una motivazione congrua, sufficiente e puntuale delle ragioni sottese alla determinazione finale; nel caso di specie il Comune di Trentola Ducenta si sarebbe limitato a dichiarare la decadenza del permesso a costruire in sanatoria sulla scorta di un’affermazione palesemente generica.
In data 28 agosto 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Trentola Ducenta, ed ha contestato la fondatezza del proposto ricorso, in particolare, sostenendo che il permesso di costruire n. 88/2013 non avrebbe riguardato una ordinaria sanatoria di opere abusive, bensì sarebbe stato un più complesso provvedimento, poiché autorizzativo anche dell’esecuzione dei lavori necessari a rendere l’immobile conforme alla disciplina urbanistica, o comunque impositivo di prescrizioni necessarie per la sanatoria: appunto tale diversa natura avrebbe consentito di applicare all’atto la disciplina decadenziale di cui all’art. 15 DPR 380/2001.
Con atto per motivi aggiunti notificato il 3/7 ottobre 2015 e depositato il successivo 14 ottobre, Cavallaccio Salvatore, Cavallaccio Antonio, Cavallaccio Armando e Cavallaccio Mario hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, anche la sopravvenuta ordinanza n. 26 del 6.7.2015, con la quale il responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta, sul presupposto dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire in sanatoria n. 88/2013 e della conseguente abusività delle opere con esso assentite, ha ingiunto ai ricorrenti di demolire queste ultime nel termine di gg. 90 dalla notifica dell’atto.
Nell’occasione, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere – travisamento – carenza assoluta dei presupposti – difetto di motivazione: il Comune di Trentola Ducenta, senza esternare in maniera compiuta e puntuale le ragioni per le quali aveva ritenuto di adottare l’ulteriore provvedimento sanzionatorio, si sarebbe limitato sic et simpliciter a disporre la demolizione delle opere; non sarebbe stato all’uopo sufficiente il mero richiamo alla dichiarata decadenza del permesso di costruire in sanatoria n. 88/2013; quanto meno avrebbero dovuto essere indicate le realizzazioni ritenute abusive e specificate le ragioni dell’assoggettamento ad un particolare regime sanzionatorio;
II) illegittimità derivata dai vizi già dedotti avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza del permesso di costruire in sanatoria n. 88/2013: il sopravvenuto provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento declaratorio della decadenza del permesso di costruire n. 88/2013, alla stregua dei vizi lamentati con il ricorso introduttivo.
In data 30 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Trentola Ducenta onde resistere anche alla nuova impugnazione introdotta con ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 1922/2015 del 5 novembre 2015, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del solo provvedimento demolitorio impugnato.
Il 18 giugno 2016 parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Questione centrale da dirimere nel presente giudizio è quella relativa alla assoggettabilità, o meno, del permesso di costruire n. 88/2013, rilasciato ai ricorrenti, alla disciplina di cui all’art. 15 co. 1 e 2 DPR 380/2001 (“1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.”), atteso che il Comune di Trentola Ducenta, con il provvedimento impugnato a mezzo del ricorso introduttivo, ha dichiarato la decadenza di detto titolo edilizio applicando appunto la citata disposizione (nonché richiamando anche quella analoga posta dall’art. 15 del Regolamento Edilizio comunale, ma avente evidentemente rango secondario), sulla base dei seguenti assunti: “-che ad un anno dal rilascio non è pervenuta agli atti di ufficio la dovuta comunicazione di inizio e fine lavori; -che a seguito di apposito sopralluogo tecnico al protocollo comunale n. 4/U.T.C. del 13.4.2015 si è riscontrata la presenza di opere non conformi al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 88/2013; -che la decadenza disciplinata dall’art. 15 del R.E.C. discende automaticamente dalla circostanza obiettiva del mancato inizio dei lavori e quindi è un effetto dell’inerzia dell’interessato”.
A fronte di tale operato, i ricorrenti sostengono che, trattandosi di un permesso di costruire in sanatoria, ovvero volto a legalizzare opere ormai realizzate, non avrebbe alcun senso o funzione applicare una disposizione riguardante specificamente lavori assentiti con titolo edilizio ordinario e ancora da farsi; tanto più che in tal senso deporrebbe anche la collocazione sistematica della norma (visto che l’art. 15 è inserito nel Titolo II, inerente i “Titoli abilitativi”, al Capo II, rubricato “Permesso di Costruire”; mentre l’art. 36 è inquadrato nel Titolo IV, intitolato alla “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni”, al Capo II, dedicato alle “Sanzioni”, del D.P.R. 380/2001).
Di contro, il Comune di Trentola Ducenta, nelle proprie difese, sostiene la legittimità dell’operato del proprio Ufficio Urbanistica, deducendo che, in realtà, il Permesso di Costruire n. 88/2013 non sarebbe stato rilasciato secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 36 DPR 380/2001, bensì si sarebbe trattato di un più complesso provvedimento, autorizzante anche l’esecuzione di lavori necessari a rendere l’immobile conforme alla disciplina urbanistica, o comunque impositivo di prescrizioni necessarie per il conseguimento della sanatoria (ed all’uopo fa riferimento agli esiti di un sopralluogo effettuato in data 13.4.2015, evidenzianti la sussistenza di più difformità rispetto appunto al permesso di costruire n. 88/2013).
La tesi difensiva del Comune non può essere condivisa.
Invero, va premesso che il presupposto espressamente richiesto dall’art. 36 DPR 380/2001 per potersi conseguire il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza il previo rilascio del necessario titolo edilizio, è che “l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda” (cd. “doppia conformità”); ed infatti in giurisprudenza è stato univocamente chiarito come la norma sia diretta a sanare opere solo formalmente abusive e non sia suscettibile di applicazione analogica né di una interpretazione riduttiva, per cui non basterebbe, per poterne fruire, la sola conformità delle opere alla strumentazione urbanistica vigente all’epoca di proposizione dell’istanza di accertamento (cfr. TAR Calabria-Reggio Calabria n. 861 del 25.8.2015; TAR Campania-Napoli n. 4717 dell’8.10.2015; TAR Campania-Napoli n. 2004 dell’8.4.2015; TAR Campania-Napoli n. 1690 del 20.3.2014; TAR Campania-Napoli n. 3153 del 3.7.2012; TAR Campania-Napoli n. 17398 del 10.9.2010).
Corollario di tanto è che il permesso di costruire in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché altrimenti, in contrasto appunto con l’art. 36 DPR 380/2001, postulerebbe non già la “doppia conformità” delle opere abusive richiesta dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all’esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì – eventualmente – solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni (cfr. TAR Liguria n. 45 del 15.1.2016; TAR Liguria n. 1003 del 16.12.2015; TAR Liguria n. 995 del 3.12.2015; TAR Campania-Napoli n. 1527 del 12.3.2015; TAR Campania-Salerno n. 1017 del 28.5.2014; TAR Campania-Salerno n. 1034 del 2.5.2013; TAR Lazio-Latina n. 1004 del 20.12.2012; TAR Lombardia-Milano n. 7311 del 22.11.2010).
Ulteriore e ovvia conseguenza del descritto quadro giuridico è, altresì, l’inapplicabilità della normativa posta dall’art. 15 DPR 380/2001 in tema di termini per l’inizio e il completamento dei lavori assentiti con permesso di costruire, nonché delle conseguenze del loro mancato rispetto (proprio perché, per definizione, non può esservi alcun lavoro ulteriore a farsi).
Quanto alla concreta fattispecie in esame, va detto che è indiscutibile che il permesso di costruire n. 88/2013, a differenza di quanto sostenuto dal Comune di Trentola Ducenta, sia stato rilasciato “in sanatoria”, ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, sia perché è con riferimento a tale norma che la relativa richiesta è stata presentata in data 5.6.2013, con il prot. n. 6945 (cfr. copia dell’istanza e allegata relazione tecnica); sia perché quest’ultima riguardava opere già realizzate e interessate da una precedente ordinanza demolitoria (la n. 1 del 17.1.2013, come riportato nell’ordinanza di demolizione oggetto di gravame a mezzo dei motivi aggiunti); sia perché tanto appare riconosciuto nello stesso Permesso di Costruire, oltre che nei successivi atti del Comune di Trentola Ducenta (e, in particolare in quelli in questa sede impugnati).
Orbene, pur non essendo ben chiaro se con il rilascio del permesso di costruire in parola fossero state anche imposte particolari ed essenziali prescrizioni riguardanti ulteriori attività edilizie da porsi in essere ad opera degli interessati, ovvero di quali prescrizioni in concreto si trattasse, per quel che qui interessa va detto che l’eventuale apposizione di prescrizioni, per un verso, stante il principio di tipicità degli atti amministrativi, non avrebbe potuto snaturare il provvedimento adottato (così che, al massimo, avrebbe potuto trattarsi di imposizioni del tutto secondarie e accessorie); e, per altro verso, che la loro presenza avrebbe potuto eventualmente incidere sulla legittimità del titolo (determinando la sussistenza di un vizio suscettibile di determinare l’esercizio dei poteri di autotutela), ma non certo costituire il presupposto per applicarsi l’art. 15 DPR 380/2001 al di fuori della sua portata. In altre parole, o per le opere di cui era stata chiesta la sanatoria era sussistente, al momento del rilascio del Permesso di Costruire n. 88/2013, la cd. “doppia conformità”, per cui, a prescindere dall’apposizione di eventuali prescrizioni (di carattere necessariamente solo accessorio e marginale), la P.A. non avrebbe potuto intervenire utilizzando la decadenza prevista dall’art. 15 DPR 380/2001 al fine di sanzionare il mancato rispetto appunto delle prescrizioni; oppure la cd. “doppia conformità” non era riscontrabile, per essere le prescrizioni apposte essenziali e decisive proprio per la sanatoria, ed allora la P.A., senza poter intervenire applicando la citata decadenza ex art. 15 DPR 380/2001, al più avrebbe potuto, in presenza dei presupposti di legge, annullare il titolo, poiché erroneamente rilasciato senza che vi fosse la cd. “doppia conformità”: in entrambe le ipotesi, come si vede, in ogni caso non vi sarebbe stato spazio per dichiarare una decadenza del titolo edilizio in applicazione dell’art. 15 cit., per mancata esecuzione di lavori oggetto di “prescrizioni”.
La determinazione n. 8 – n. 294 d’ordine reg. gen. del 29.4.2015 dell’Ufficio Urbanistica della Città di Trentola Ducenta, avente ad oggetto la decadenza della validità del permesso di costruire in sanatoria n. 88/2013, è pertanto illegittima secondo quanto lamentato dai ricorrenti in ricorso introduttivo; e per tale ragione la stessa va annullata.
L’acclarata illegittimità della determinazione n. 8 – n. 294 d’ordine reg. gen. del 29.4.2015 dell’Ufficio Urbanistica della Città di Trentola Ducenta riverbera, poi, effetti decisivi quanto all’impugnazione – interposta a mezzo dei motivi aggiunti – dell’ordinanza demolitoria n. 26 del 6.7.2015 sopravvenuta in corso di giudizio, con cui il responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere qualificate come abusive.
Invero, l’unico presupposto su cui è fondata l’ingiunzione di demolizione suddetta (come evincibile dal suo testo) è proprio l’intervenuta decadenza del permesso di costruire in sanatoria n. 88/2013, in conseguenza del cui venir meno il Comune di Trentola Ducenta ha ritenuto abusive le opere per il tramite dello stesso in precedenza assentite: è chiaro, perciò, che, in via derivata, in conseguenza dell’illegittimità (e del disposto annullamento giurisdizionale) dell’unico atto presupposto, deriva l’illegittimità anche dell’ordinanza demolitoria in parola, per cui anche di essa va disposto l’annullamento.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La peculiarità della vicenda induce a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite, ma con obbligo dell’Amministrazione comunale di rifusione ai ricorrenti di quanto dagli stessi versato a titolo di “contributo unificato”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cavallaccio Salvatore, Cavallaccio Antonio, Cavallaccio Armando e Cavallaccio Mario, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso introduttivo, annulla la determinazione n. 8 – n. 294 d’ordine reg. gen. del 29.4.2015 dell’Ufficio Urbanistica della Città di Trentola Ducenta;
2) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annulla l’ordinanza demolitoria n. 26 del 6.7.2015, a firma del responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Trentola Ducenta;
3) compensa le spese di giudizio tra le parti costituite, ma con obbligo dell’Amministrazione comunale di rifusione ai ricorrenti di quanto dagli stessi versato a titolo di “contributo unificato”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere
L’ESTENSORE
Michelangelo Maria Liguori
IL PRESIDENTE
Italo Caso
IL SEGRETARIO