Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 2623 |
Data di udienza: 24 Maggio 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Tettoia di rilevanti dimensioni – Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Piccola tettoia aperta sui lati e realizzata con materiali leggeri – Mera funzione di riparo dell’appartamento – Non configura nuova costruzione – Ordinanza di demolizione – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 4 Giugno 2012
Numero: 2623
Data di udienza: 24 Maggio 2012
Presidente: D’Alessandro
Estensore: Russo
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Tettoia di rilevanti dimensioni – Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Piccola tettoia aperta sui lati e realizzata con materiali leggeri – Mera funzione di riparo dell’appartamento – Non configura nuova costruzione – Ordinanza di demolizione – Illegittimità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2623
DIRITTO URBANISTICO – Abusi edilizi – Tettoia di rilevanti dimensioni – Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Piccola tettoia aperta sui lati e realizzata con materiali leggeri – Mera funzione di riparo dell’appartamento – Non configura nuova costruzione – Ordinanza di demolizione – Illegittimità.
In tema di abusi edilizi, la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni, la cui struttura sia tale da comportare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, integra una nuova costruzione, per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001; pertanto, l’ordine di demolizione di una piccola tettoia, aperta sui lati e realizzata con materiali leggeri, che si appoggia su pilastrini in legno ed è ancorata con delle viti, con funzione di riparo e protezione dell’appartamento, deve essere annullata, non essendo tale tettoia idonea a configurare una “nuova costruzione”.
Pres. D’Alessandro, Est. Russo – R.R. (avv. Liccardo) c. Comune di Melito di Napoli
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2623
SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^– 4 giugno 2012, n. 2623
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05784/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5784 del 2011, proposto da:
Raffaele Russo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Liccardo, con domicilio eletto in Napoli, alla via G. Vitagliano n.14;
contro
Comune di Melito di Napoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
DELL’ORDINANZA N.30 DEL 28/06/2011 RECANTE INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
vista l’ordinanza n.2003 pronunciata nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011.
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del 24 maggio 2012 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in epigrafe, notificato il 19 ottobre 2011 e depositato il 18 novembre seguente, il sig. Raffaele Russo ha impugnato l’ordinanza n.30 del 28 giugno 2011 con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Melito di Napoli gli ha ingiunto la demolizione di una tettoia realizzata nella parte retrostante dell’appartamento (di proprietà della moglie Maria Nasto) sito alla via S. Di Giacomo n.17, scala B.
A sostegno dell’azione di annullamento della misura sanzionatoria ha formulato tre motivi, coi quali ha censurato il provvedimento impugnato per violazione dell’art.31 del D.P.R. n.380 del 2001 e per eccesso di potere sotto diversi profili.
Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale, sospendendo l’efficacia dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Il Comune di Melito non si è costituito in giudizio.
Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato, palesandosi meritevole di accoglimento la prima censura dedotta, con cui si assume la violazione dell’art.31 del D.P.R. n.380 del 2001, in relazione alla natura delle opere realizzate, non assoggettabili al regime del permesso di costruire.
Infatti, l’apposizione della piccola tettoia in questione (ha una superficie di appena 4 mq.), aperta sui lati e realizzata con materiali leggeri (poggia su pilastrini in legno ed è ancorata con delle viti), con funzione di riparo e protezione dell’appartamento, non è idonea a configurare una “nuova costruzione”. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che solo nel caso di realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni, la cui struttura sia tale da comportare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, integra una nuova costruzione, per la quale occorre munirsi preventivamente del permesso di costruire, ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.380/2001. In tale prospettiva si è anche chiarito (cfr., Consiglio di Stato, Sezione V, 23 marzo 2000 n.1600 ; T.A.R. Lazio, Sezione II ter, 6 settembre 2000 n.6900; T.A.R. Campania, Sezione II, 24 gennaio 2008 n.402 e Sezione IV, 3 gennaio 2002 n.50; T.A.R. Lazio, Latina, 4 luglio 2006 n.428; T.A.R. Toscana, Sezione III, 27 novembre 2006 n.6052; T.A.R. Emilia Romagna, Sezione II, 11 ottobre 2007 n.2286) che la nozione urbanistica di pertinenza non coincide con quella più ampia fornita dall’art.817 del cod. civ., dovendo essere perimetrata in modo compatibile con i principi della materia e riferita, quindi, alle sole opere edilizie minori, che abbiano scarso o nullo peso dal punto di vista dell’ingombro e del carico edilizio ed urbanistico. Ciò, per l’appunto, si verifica nel caso in esame, in quanto la tettoia realizzata, per le ridotte dimensioni e per i materiali utilizzati, non comporta uno stabile incremento di superficie e non ha un autonomo valore di mercato rispetto all’immobile principale cui accede, per cui è da escludere la sua idoneità ad alterare significativamente lo stato dei luoghi (cfr. T.A.R. Veneto, Sezione II, 19 settembre 2003 n.4856; T.A.R. Campania, Sezione II, 24 gennaio 2008 n.402 e 21 maggio 2009 n.2828).
Va aggiunto, in punto di diritto, che nell’ambito delle opere qualificabili pertinenziali, il D.P.R. n. 380/2001, all’art. 3, comma 1, lettera e. 6), le qualifica quali “interventi di nuova costruzione”– come tali subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1 – solo nelle ipotesi in cui “le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree” le qualifichino come tali ovvero allorquando “comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”.
Le suddette ipotesi, con tutta evidenza, non ricorrono nel caso di specie.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per accogliere il ricorso, restando assorbite le ulteriori censure dedotte coi restanti motivi; per l’effetto, va annullata l’ordinanza di demolizione impugnata.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)