Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2445 | Data di udienza: 3 Aprile 2014

* DIRITTO URBANSITICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva materiale e cartolare – Nozione – Opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia – Interpretazione funzionale – Lottizzazione cartolare – Scopo edificatorio – Indizi – Sufficienza – Lottizzazione abusiva cartolare – Ipotesi di esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 5 Maggio 2014
Numero: 2445
Data di udienza: 3 Aprile 2014
Presidente: Nunziata
Estensore: Bruno


Premassima

* DIRITTO URBANSITICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva materiale e cartolare – Nozione – Opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia – Interpretazione funzionale – Lottizzazione cartolare – Scopo edificatorio – Indizi – Sufficienza – Lottizzazione abusiva cartolare – Ipotesi di esclusione.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 maggio 2014, n. 2445


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva materiale e cartolare – Nozione.

 Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre nel caso di realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, la ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. La formulazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, quindi, di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.


Pres. f.f. Nunziata, Est. Bruno – V.L. (avv. Abate) c. Comune di Giugliano in Campania (avv.ti Russo e Ciminno)


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva – Opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia – Interpretazione funzionale.

Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni, ex art. 30 d.P.R. .n. 380/2001 deve essere interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 9859).


Pres. f.f. Nunziata, Est. Bruno – V.L. (avv. Abate) c. Comune di Giugliano in Campania (avv.ti Russo e Ciminno)

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione cartolare – Scopo edificatorio – Indizi – Sufficienza.

In tema di frazionamento cartolare, sebbene l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2004; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 novembre 2009, n. 10872). In particolare, basta che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell’attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2013, n. 3534; 13 maggio 2011, n. 2937; 3 agosto 2010, n. 5170).


Pres. f.f. Nunziata, Est. Bruno – V.L. (avv. Abate) c. Comune di Giugliano in Campania (avv.ti Russo e Ciminno)

 

DIRITTO URBANISTICO  – Art. 30 d.P.R. n. 380/2001 – Lottizzazione abusiva cartolare – Ipotesi di esclusione.

La lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del d.P.R. n. 380 del 2001, solamente per i casi concernenti le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù, mentre, al di fuori delle predette ipotesi, tutti gli altri frazionamenti di terreni agricoli integrano comunque una lottizzazione abusiva e non possono essere invocati come causa di esclusione dell’abuso lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 3534/13 cit.), sussistendo sempre una fattispecie di lottizzazione abusiva laddove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, inizialmente prevista dall’art. 28, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e poi confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa (cfr. C.d.S., sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4947).

Pres. f.f. Nunziata, Est. Bruno – V.L. (avv. Abate) c. Comune di Giugliano in Campania (avv.ti Russo e Ciminno)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ - 5 maggio 2014, n. 2445

SENTENZA

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 5 maggio 2014, n. 2445

N. 02445/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2009, proposto da Vito Liccardo, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolina Abate, con domicilio ex lege (art. 25 c.p.a.) presso la Segreteria di questo T.A.R.;


contro

il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Russo e Antonio Cimmino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via Cesario Console, n.3;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 158/08 del 20/10/2008 del Dirigente del Servizio Controllo Edilizia Privata del Comune di Giugliano in Campania, con la quale, assunta l’esistenza di una lottizzazione abusiva, è stata intimata l’immediata sospensione delle opere in corso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Brunella Bruno e udito l’avv. Giuseppe Russo per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame Vito Liccardo, nella dedotta qualità di proprietario dell’appezzamento di terreno sito in Giugliano in Campania, località Lago Patria, via San Francesco a Patria, distinto in catasto al foglio 55, particelle n. 2979 e n. 2980, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 158 del 20 ottobre 2008, prot. 45868, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha disposto «l’immediata sospensione di ogni opera edilizia e di lottizzazione sui suoli riportati in catasto al foglio 55 derivati dalle originarie p.lle 173, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203», la demolizione dei fabbricati ivi realizzati e il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atto tra vivi, sul presupposto che il frazionamento realizzato sulla porzione di territorio implicasse una lottizzazione abusiva.

Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione e memoria difensiva.

All’udienza pubblica del 3 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, nonché difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

2. Nella fattispecie in esame la Sezione ritiene di non aver motivi per discostarsi dal proprio precedente (sentenza n. 4762 del 24.10.2013,) in cui già venne delibata la legittimità dell’ordinanza n. 158/08 del 20 ottobre 2008, prot. n. 45868, con la quale il Comune di Giugliano in Campania aveva ordinato a sessantanove soggetti, in qualità di proprietari, acquirenti o venditori dei suoli corrispondenti alle diverse particelle catastali ivi specificate del foglio di mappa n. 55, ovvero committenti o autori delle opere abusive ivi realizzate, l’immediata sospensione della lottizzazione abusiva asseritamente posta in essere sulla suddetta porzione di territorio, che ricade sotto il profilo urbanistico in zona E/1 agricola normale del vigente piano regolatore.

2.1 L’autorità emanante ha rilevato che tutta l’area ivi individuata – originariamente costituita dalle particelle nn. 173, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 del foglio di mappa n. 55, conferite con rogito del 20 ottobre 1991 rep. 183316 per notaio Giusti Raffaele alla società Acroterra s.r.l. – ha costituito oggetto di successivi frazionamenti e di una serie di atti di trasferimento della titolarità, con esecuzione di manufatti edilizi abusivi, che avrebbero comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni a scopo edificatorio, integrando così la fattispecie sanzionata dall’articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ha osservato, infatti, l’amministrazione che il frazionamento delle consistenze originarie è avvenuto in lotti che per la loro consistenza e per la qualità professionale sia del venditore (la Acroterra s.r.l.) che degli acquirenti concretizzano la violazione dell’art. 30 del d.P.R. 380/01, rilevando inoltre che «sulle particelle 2977, 3044, 2836 insistono fabbricati edificati in assenza dei prescritti permessi a costruire mentre sulla particella 2828 al volo aerofotogrammetrico del novembre 2003 non esistono fabbricati a differenza di quanto riportato nella visura catastale in cui si descrive un Ente Urbano».

Il ricorrente, individuato nell’elenco dei destinatari del suddetto provvedimento, ha contestato l’impugnata misura repressiva per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, lo sviamento rispetto allo schema tipico della potestà sanzionatoria previsto dall’art. 30 del d.P.R. n. 380/01, la sua dedotta buona fede ed estraneità all’attività lottizzatoria, il difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’omessa allegazione di elementi certi, precisi ed univoci idonei a dimostrare l’intento di asservire per la prima volta all’edificazione un’area non urbanizzata.

3. In linea con il citato precedente, nonché con la sentenza di questa Sezione n. 2185 del 17 aprile 2014 che ha definito analogo giudizio proposto dagli altri comproprietari delle medesime particelle, ai fini del rigetto del ricorso, va osservato che l’art. 30 del d.P.R. 380/2001, su cui si fonda l’ordinanza impugnata, distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

La prima, cd. lottizzazione materiale (o reale), ricorre «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione».

La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea «quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».

3.1 Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, la lottizzazione abusiva materiale ricorre quindi nel caso di realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica e edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente da leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione, mentre la lottizzazione abusiva formale o cartolare si verifica quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri equipollenti) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, la ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione a uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari dei diritti sugli stessi. La formulazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001 consente, quindi, di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opera in concreto idonea a stravolgere l’assetto del territorio preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, pertanto, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un nuovo e non previsto carico urbanistico.

Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere, dunque, interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione, al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio e uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard compatibile con le esigenze di finanza pubblica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 9859).

3.2 Per quanto concerne il frazionamento cartolare si è poi precisato che, sebbene l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 380 comporti la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, è tuttavia sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche solo da alcuni degli indizi o, anche da un solo indizio (cfr. C.d.S., sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2004; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 novembre 2009, n. 10872).

In particolare, basta che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell’attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell’intento lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, 1° luglio 2013, n. 3534; 13 maggio 2011, n. 2937; 3 agosto 2010, n. 5170).

Al riguardo, si è osservato che la lottizzazione abusiva cartolare può essere esclusa, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del d.P.R. n. 380 del 2001, solamente per i casi concernenti le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù, mentre, al di fuori delle predette ipotesi, tutti gli altri frazionamenti di terreni agricoli integrano comunque una lottizzazione abusiva e non possono essere invocati come causa di esclusione dell’abuso lottizzatorio (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 3534/13 cit.), sussistendo sempre una fattispecie di lottizzazione abusiva laddove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, inizialmente prevista dall’art. 28, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e poi confermata da tutta la legislazione statale e regionale in tema di pianificazione attuativa (cfr. C.d.S., sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4947).

3.3 Venendo al caso di specie, dall’esame degli atti di causa risulta evidente che nella fattispecie concreta sanzionata dal Comune di Giugliano in Campania è stata realizzata una vasta lottizzazione abusiva sia cartolare che materiale, caratterizzata dal compimento, nel corso degli anni, del frazionamento di alcuni fondi in più lotti e dalla compravendita di questi ultimi, nonché dalla realizzazione di attività materiali indubbiamente idonee ad attuare una trasformazione urbanistica ed edilizia dell’area, in violazione delle prescrizioni del P.R.G. che ne prevedevano la destinazione agricola. Come risulta dagli accertamenti compiuti dal Comune, richiamati nel provvedimento impugnato, dodici particelle del foglio n. 55 con destinazione E1 agricola, conferite nel 1991 dai proprietari alla società Acroterra s.r.l. dagli stessi costituita, sono state fatte oggetto, dal 1996 al 2008, di un’intensa e sistematica attività di frazionamento in lotti di superficie sempre minore (in larga parte inferiore ai mq 10.000 previsti dal PRG come area minima di intervento in zona E1 agricola normale, talora di dimensioni talmente ridotte da non superare i mq 1500) e di alienazione in favore di un numero di acquirenti pari a diverse decine; inoltre, su alcuni di questi lotti sono stati realizzati interventi edilizi in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.

Queste circostanze di fatto, non contestate né smentite dalla documentazione depositata in giudizio, ove considerate unitariamente anche nel loro sviluppo cronologico, palesano un evidente disegno lottizzatorio abusivo in forma negoziale, che si manifesta nel fatto che alla suddivisione dell’area in lotti di dimensioni spesso non compatibili con la destinazione agricola dei terreni stessi è seguita la stipula di atti di trasferimento della loro proprietà a terzi; il che, a ben vedere, si ricollega a monte col fatto che la società conferitaria dei lotti originari ha ad oggetto sociale non lo svolgimento di attività agricola, bensì, come si legge nella visura camerale agli atti di causa, «la compravendita e la gestione di proprietà fondiarie, pertanto la società potrà comprare, vendere, amministrare, affittare proprietà fondiarie proprie».

3.4 In presenza dei predetti elementi integranti la fattispecie della lottizzazione abusiva, sono infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, che in ogni caso sarebbero destinate a recedere davanti al carattere doveroso e vincolato della potestà esercitata, come pure è infondata la censura di asserita estraneità all’attività lottizzatoria e la buona fede nell’acquisto.

In particolare, il ricorrente insiste sul fatto che, essendo la superficie del fondo in proprietà superiore al lotto minimo di intervento previsto dal PRG e priva di qualsivoglia opera edilizia, non potrebbe essergli ascritta alcuna attività lottizzatoria, anche perché il suo acquisto si sarebbe perfezionato molti anni dopo i primi frazionamenti relativi al foglio 55, allorché l’intera superficie era pressoché urbanizzata.

A fronte di tali doglianze il Comune ha correttamente rilevato nelle proprie difese (sulla scorta di quanto emerge dal contratto di compravendita prodotto in giudizio) che il ricorrente, comproprietario del bene insieme ad altri soggetti, non risulta essere imprenditore agricolo – cioè, munito della qualità soggettiva pertinente all’utilizzazione agricola del fondo – e che l’atto di acquisto individua le diverse quote ideali di ciascun comproprietario, il che conduce a ritenere, sul piano logico-indiziario, che l’operazione immobiliare fosse anch’essa preordinata ad un’ulteriore suddivisione dell’area in lotti più piccoli con finalità non agricola, anche in considerazione del fatto che l’acquisto, avvenuto direttamente dalla Acroterra, è stato effettuato in un’epoca in cui, per ammissione dello stesso ricorrente, l’attività di trasformazione del territorio era molto avanzata e compromesso, ormai, l’uso agricolo del suolo.

3.5 Sotto distinto profilo non sussiste neanche l’illegittimità dell’atto per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, ove si consideri che le circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento non sono state contestate dal ricorrente, né questi ha dimostrato la concreta utilità della sua partecipazione procedimentale, essendosi limitato a sostenere, del tutto genericamente, che, se avesse ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento, avrebbe fornito elementi utili in relazione alla propria posizione; va aggiunto che le stesse tesi difensive spese nel merito nella presente sede, in contraddittorio con l’amministrazione resistente, si sono dimostrate infondate, alla luce di quanto si è in precedenza detto, palesando in tal modo che il contenuto dell’atto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Si può perciò concludere che nella vicenda in esame la comunicazione dell’avvio del procedimento sarebbe stata oggettivamente superflua, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies della Legge n.241/1990.

3.6 Infine, è destituita di fondamento pure la deduzione con la quale si sostiene che l’amministrazione, nell’ordinare la sospensione di ogni opera edilizia e della lottizzazione ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001, non avrebbe potuto disporre anche nei confronti dell’odierno ricorrente la demolizione dei manufatti abusivi, in quanto le particelle in proprietà non risulterebbero comprese nell’elenco delle particelle interessate da abusi edilizi.

Difatti, poiché il provvedimento impugnato ha natura di atto plurimo, indirizzato a tutti i soggetti coinvolti nella lottizzazione, è chiaro che l’ordine di demolizione ivi contenuto deve intendersi riferito soltanto a coloro che hanno eseguito opere edilizie sul loro fondo.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Giugliano in Campania, delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente FF
Francesco Guarracino, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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