* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Arricchimento senza causa – Azione ex art. 2041 c.c. – Onere della prova – Utilitas conseguita dalla P.A. – Riconoscimento da parte degli organi qualificati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico – Non è richiesto – Fattispecie: opere di urbanizzazione realizzate in misura superiore al dovuto e utilizzazione mediata da parte del Comune.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2017
Numero: 1287
Data di udienza: 25 Gennaio 2017
Presidente: Caso
Estensore: Liguori
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Arricchimento senza causa – Azione ex art. 2041 c.c. – Onere della prova – Utilitas conseguita dalla P.A. – Riconoscimento da parte degli organi qualificati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico – Non è richiesto – Fattispecie: opere di urbanizzazione realizzate in misura superiore al dovuto e utilizzazione mediata da parte del Comune.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 6 marzo 2017, n. 1287
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Arricchimento senza causa – Azione ex art. 2041 c.c. – Onere della prova – Utilitas conseguita dalla P.A. – Riconoscimento da parte degli organi qualificati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico – Non è richiesto – Fattispecie: opere di urbanizzazione realizzate in misura superiore al dovuto e utilizzazione mediata da parte del Comune.
Posto che il riconoscimento dell’utilità da parte della P.A. non costituisce un requisito dell’azione di arricchimento senza causa, il depauperato che agisce ai sensi dall’art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. ha l’onere di provare, solamente, il fatto oggettivo dell’arricchimento (cioè l’esecuzione dell’opera o la fornitura del servizio), senza che la p.a. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, poiché l’utilitas può emergere dalla mera utilizzazione, ed essere oggetto di valutazione da parte del giudice indipendentemente dall’intervento di un riconoscimento (esplicito o implicito) proveniente dagli organi formalmente qualificati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico (così Cass. SS.UU. n. 10798 del 26.5.2015; nella specie, erano state realizzare direttamente opere di urbanizzazione primaria in misura superiore al dovuto, e tali opere siano state utilizzate da parte del Comune, ancorché in modo mediato, avendo l’ente autorizzato terze persone ad allacciare le proprie costruzioni alle reti fognaria e idrica così realizzate)
Pres. Caso, Est. Liguori – F.G. e altri (avv. Fucci) c. Comune di Sant’Agata de’ Goti (avv. Truncellito)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 6 marzo 2017, n. 1287SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 6 marzo 2017, n. 1287
Pubblicato il 06/03/2017
N. 01287/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2011, proposto da:
Fucci Giovanni, Suppa Giuseppe, Suppa Alfonso, Cice Silvana Pietra, rappresentati e difesi dall’avv. Fabiana Fucci, unitamente alla quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Toledo n. 323, presso lo studio dell’avv. Silvano Tozzi;
contro
Comune di Sant’Agata de’ Goti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Truncellito, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Napoli, al viale Della Costituzione – Is. F3;
per la condanna
del Comune di S. Agata dei Goti al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di rimborso per l’avvenuta realizzazione diretta di opere di urbanizzazione in misura superiore al dovuto, della somma di €15.218,25 (pari a £29.466.639), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del 19.2.1998 fino al soddisfo;
in via subordinata, per la declaratoria dell’essere il Comune convenuto tenuto ad indennizzare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 2041 c.c., entro i limiti dell’arricchimento derivatogli o della correlativa diminuzione patrimoniale a costoro causata in conseguenza dall’avvenuta realizzazione diretta da parte loro di opere di urbanizzazione di valore maggiore di quanto dovuto; nonché per la condanna del medesimo ente territoriale al pagamento in favore dei ricorrenti, per il detto titolo, della somma di €15.218,25 (pari a £29.466.639) o di quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 19.2.1998 fino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agata de’ Goti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato tra il 16 e il 31 dicembre 2010 e depositato il 12 gennaio 2011, Fucci Giovanni, Suppa Giuseppe, Suppa Alfonso e Cice Silvana Pietra hanno esposto:
– che, con citazione del 30.6.1998, avevano convenuto il Comune di S. Agata De’ Goti dinanzi al Tribunale di Benevento – Sezione staccata di Airola, onde sentirlo dichiarare tenuto al pagamento in loro favore della somma di £29.466.639 oltre accessori di legge, ovvero, in via subordinata, alla corresponsione dell’indennizzo loro spettante, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in ragione dell’importo anticipato per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria del comparto C1E, per la cui edificazione avevano ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 107/1993;
– che il convenuto Comune, con deliberazione di G.M. n. 31 del 20.1.1994 li aveva autorizzati appunto a realizzare in proprio parte delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, fissando però quale tetto massimo di spesa il limite del dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria (50% degli oneri complessivi, al netto del costo di costruzione), nel contempo disponendo il versamento in denaro della residua parte dei detti oneri, per un importo di 11.798.367;
– che le opere di urbanizzazione primaria necessarie erano state quindi realizzate, con una spesa di complessiva di £41.265.006, per cui, detratto l’importo di £11.798.367, essi erano rimasti creditori del Comune di S. Agata De’ Goti della somma di £29.466.639;
– che, dopo la costituzione del Comune intimato e l’espletamento di una CTU, il Tribunale, con sentenza n. 64/2005, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per spettare questa al giudice amministrativo, compensando le spese di giudizio;
– che, in sede di gravame avverso tale pronunzia, la Corte d’Appello di Napoli – III Sezione Civile, con sentenza n. 3248/2009, aveva respinto l’appello da essi proposto, condannandoli anche alle spese del giudizio di secondo grado;
– che, ai sensi dell’art. 11 co. 2 cpa era loro intenzione riproporre al T.A.R. Campania-Napoli le domande precedentemente articolate innanzi al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle stesse;
– che, all’uopo, era da ribadirsi l’inesistenza di una valida disciplina convenzionale con il Comune di S. Agata De’ Goti (non essendo, in realtà, intercorso con questo alcun accordo scritto, né essendovi stata alcuna dichiarazione unilaterale d’obbligo nei suoi confronti) in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria correlate all’avvenuto rilascio in favore di essi ricorrenti della concessione edilizia n. 107 del 1993 (finalizzata alla costruzione di un complesso di villette a schiera);
– che essi ricorrenti avevano avviato i lavori per l’esecuzione delle opere in questione nella consapevolezza che non si fossero perfezionate le condizioni di cui all’atto deliberativo d’indirizzo del Comune (delibera di G.M. 31/1994), per cui doveva dirsi insussistente qualsiasi rapporto pattizio con questo;
– che comunque, in caso di ravvisata infondatezza della domanda principale volta a conseguire il pagamento e/o la restituzione delle somme sborsate per realizzare un surplus di opere di urbanizzazione (e tanto per inesistenza di un rapporto obbligatorio con il Comune e per conseguente assenza di una obbligazione restitutoria), non potrebbe non essere fondata la subordinata richiesta di indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
– che sarebbe destituita di fondamento la tesi del Comune in ordine ad una pretesa mancanza di conformità tra le opere realizzate e quelle di cui all’originario progetto di lottizzazione (poiché confutata dalle risultanze dell’espletata istruttoria, ovvero dalle allegazioni documentali e dalle conclusioni del CTU, e stante l’accertata irrealizzabilità dell’originario progetto, come dimostrato dalla circostanza che il Comune di S. Agata De’ Goti con delibera di G.C. n. 36 del 15.2.1999 aveva modificato e integrato le originarie previsioni progettuali di lottizzazione del comparto in conformità a quanto medio tempore eseguito e realizzato appunto da essi ricorrenti);
– che, peraltro, la pretesa mancanza di conformità tra le opere realizzate e quelle di cui al progetto originario sarebbe assolutamente irrilevante nell’occasione in questione, non essendo basata su un rapporto di natura convenzionale la pretesa economica avanzata in sede giudiziale;
– che, in ogni caso, sarebbe fondata la subordinata domanda articolata ai sensi dell’art. 2041 c.c., sussistendone i presupposti, e, in particolare, essendo evincibili più indici di riconoscimento della pubblica utilità delle opere realizzate;
– che il CTU, individuando i costi sostenuti dagli attori, avrebbe ben definito i parametri attraverso i quali – scomputato quanto a carico degli stessi – determinare l’indennizzo loro spettante ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
– che l’azionata pretesa economica troverebbe la propria giustificazione causale nel fatto storico dell’avvenuta realizzazione – a spese di essi ricorrenti – delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria e rete idrica) asservite al comparto C1E, a tutto vantaggio della collettività.
Tanto esposto, i ricorrenti hanno chiesto condannarsi il Comune di S. Agata dei Goti al pagamento in loro favore, a titolo di rimborso per l’avvenuta realizzazione diretta di opere di urbanizzazione in misura superiore al dovuto, della somma di €15.218,25 (pari a £29.466.639), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data del 19.2.1998 fino al soddisfo; o, in via subordinata, dichiararsi essere il Comune convenuto tenuto ad indennizzarli, ai sensi dell’art. 2041 c.c., entro i limiti dell’arricchimento ad esso derivato o della correlativa diminuzione patrimoniale ad essi causata in conseguenza dall’avvenuta realizzazione diretta da parte loro di maggiori opere di urbanizzazione; nonché per la condanna del medesimo ente territoriale al pagamento in loro favore, per il detto titolo, della somma di €15.218,25 (pari a £29.466.639) o di quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa, in ogni caso maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 19.2.1998 fino al soddisfo.
In data 16 febbraio 2011 si è costituito in giudizio il Comune di S. Agata De’ Goti, contestando l’ammissibilità delle domande proposte, e, comunque, la loro fondatezza, in particolare eccependo una compensatio lucri cum damno.
In data 4 agosto 2014 i ricorrenti hanno presentato una memoria.
Con ordinanza n. 406/2015 del 22 gennaio 2015, questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo, tesa ad accertare, previa indagine sulle opere assentite, nonché tenendo presenti tutti i rilievi formulati in giudizio, quale fosse l’importo dovuto dai ricorrenti al Comune di S. Agata De’ Goti a titolo oneri concessori (e, segnatamente, per contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione), in relazione al rilascio del permesso di costruire n. 107/1993.
Detta verificazione è stata affidata al Dirigente pro tempore del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli (via De Gasperi n° 28 – Napoli), con facoltà di delega a idoneo Funzionario del medesimo Ufficio, e la relazione conclusionale è stata depositata – con notevole e non giustificato ritardo – soltanto in data 28 ottobre 2016.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La presente controversia è incentrata sulla domanda con cui Fucci Giovanni, Suppa Giuseppe, Suppa Alfonso e Cice Silvana Pietra chiedono al Comune di S. Agata De’ Goti la restituzione di quanto da essi sborsato in più del dovuto per l’avvenuta realizzazione diretta da parte loro delle opere necessarie per l’urbanizzazione primaria del comparto C1E, a seguito del rilascio in loro favore della concessione edilizia n. 107/1993 (finalizzata ad assentire la costruzione di un complesso di villette a schiera).
In particolare, i ricorrenti, sull’assunto di aver sostenuto per la detta causale una spesa complessiva di £41.265.006 e di aver anche versato al Comune £11.798.367, pretendono di aver diritto al rimborso di £29.466.639 (pari a €15.218,25, e derivanti dalla differenza tra le £41.265.006 che essi asseriscono spese, e le £11.798.367 costituenti l’importo che il Comune di S. Agata De’ Goti aveva fissato, con la delibera di G.C. n. 31/1994, come limite massimo delle opere realizzabili direttamente), quale somma indebitamente corrisposta al Comune, o, comunque, in via subordinata, in applicazione della norma sull’arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c..
Ciò posto, va preliminarmente osservato che le controversie – quale la presente – attinenti alla determinazione e liquidazione degli oneri concessori sono riconducibili a quegli aspetti dell’uso del territorio costituenti prerogativa della P.A., e per questo riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A., nel rispetto dell’indirizzo legislativo previsto in origine dall’art. 16 L. 10/1977, confermato poi dall’art. 34 Decr. Leg.vo 80/1998 (come sostituito dalla L. 205/2000), rimodulato in seguito dall’intervento correttivo della Corte Cost. n. 204/2004, e da ultimo fissato dall’art. 133 co. 1 lett. f) cpa (alla stregua del quale sono devolute appunto alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio” – cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 2960 del 10.6.2014; TAR Campania-Napoli n. 2170 del 16.4.2014, TAR Liguria n. 552 del 28.3.2013; TAR Campania-Salerno n. 1676 del 24.9.2012; TAR Campania-Napoli n. 2136 del 9.5.2012). Nel caso di specie, in effetti, viene in applicazione l’art. 16 L. 10/1977, posto che – come già rilevato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 3248/2009 – il Decr. Leg.vo 31.3.1998 n. 80 è entrato in vigore il 1° luglio 1998, ovvero il giorno seguente rispetto alla proposizione, innanzi al Tribunale di Benevento-sezione distaccata di Airola, della originaria domanda giudiziale (qui oggetto di tempestiva riassunzione, dopo che il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione).
Altresì, va rilevato che al suddetto ambito di giurisdizione esclusiva va ricondotta anche la domanda di arricchimento senza causa proposta in questa sede in linea subordinata dai ricorrenti, in quanto la pretesa così azionata trova titolo diretto e immediato (e non mera occasione) nel rapporto insorto a seguito del rilascio ai ricorrenti della concessione edilizia n. 107/1993 (cfr. sul punto Cass. SS.UU. n. 14895 del 22.10.2002; Cass. SS.UU. n. 10189 del 15.10.1998).
A quest’ultimo proposito, va altresì evidenziato come il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa non impedisca che essa possa esercitarsi in concorrenza o in pendenza dell’azione cd. “primaria” (così Cass. Civ. sez. III, n. 6570 del 29.3.2005), ovvero in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale, ma soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, oppure qualora la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall’interessato (così Cass. Civ. sez. III, n. 25449 del 18.12.2015; Cass. Civ. sez. III, n. 18502 del 2.8.2013).
Orbene, nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale sono in questione l’entità di una obbligazione legale (cioè quella relativa agli oneri concessori da corrispondere in relazione al rilascio di una concessione edilizia), e la conseguente pretesa al rimborso di somme spese in eccedenza in occasione della realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, per cui le posizioni delle parti risultano paritetiche e hanno consistenza di diritti soggettivi (cfr. TAR Sicilia-Palermo n. 1888 del 16.10.2013; TAR Sicilia-Catania n. 461 del 14.2.2013; TAR Campania-Salerno n. 1676 del 24.9.2012; TAR Piemonte n. 970 del 3.8.2012).
In particolare, va tuttavia sottolineato che i ricorrenti non fanno riferimento ad alcun titolo pattizio o di altro genere per giustificare la loro pretesa in via diretta al detto rimborso, poiché si limitano ad allegare la circostanza di mero fatto di avere realizzato opere in più rispetto all’importo autorizzato dal Comune di Sant’Agata de’ Goti: la domanda principale di rimborso, non essendovi stata alcuna indebita corresponsione di somme da potersi ripetere, risulta perciò priva di sostegno giuridico, con la conseguenza che deve essere disattesa.
Sulla base dei medesimi fatti va poi esaminata la fondatezza dell’azione ex art. 2041 cc esperita in via subordinata.
A quest’ultimo proposito, va preliminarmente precisato che il giudizio originariamente proposto innanzi al giudice ordinario, dopo le pronunce declinatorie della giurisdizione opposte in primo e secondo grado da questo, è stato tempestivamente riassunto dagli interessati davanti a questo TAR, ai sensi dell’art. 11 cpa, (ovvero entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli, avvenuto il 2.11.2010, attesa la sua precedente notifica in data 2.10.2010), con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, nonché possibilità di utilizzare come argomenti di prova “le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione”.
Nel merito, rileva il Collegio che il verificatore, ing. Carmine Crispino, ha confermato che, per il rilascio della concessione edilizia n. 107/1993 (volta alla “costruzione di n° 8 case a schiera da adibire a civile abitazione” nell’ambito del Piano di Lottizzazione C1/E – lotti 6B e 8B, nel Comune di Sant’Agata De’ Goti) gli oneri di urbanizzazione dovuti dai richiedenti ammontavano a complessive £23.596.734 (in conformità a quanto già stabilito con relazione dell’Ufficio Urbanistico comunale, a mezzo di relazione a firma dell’arch. Maria Rosaria Iadevaia recante il protocollo n. 14694 del 15.12.1993); e che “le opere eseguite e certificate dalla direzione dei lavori, in variante al progetto assentito, come da computo metrico allegato sono di importo pari a £ 41.328.416, più somme a disposizione e oneri”.
Risulta, altresì, documentalmente che, con deliberazione n. 31 del 20.1.1994, la Giunta Comunale di Sant’Agata De’ Goti aveva parzialmente accolto l’istanza degli odierni ricorrenti volta ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria (in primo luogo la rete fognaria, e poi quella idrica), autorizzando la detta esecuzione diretta nella misura del 50% del dovuto (pari a £11.798.367), salva rimanendo la corresponsione in denaro del restante 50% prima del rilascio del titolo concessorio.
Dalla CTU effettuata su disposizione del Tribunale di Benevento dall’ing. Antonio Mataluni, nonché dal suo successivo supplemento d’indagine, emerge poi che gli odierni ricorrenti hanno in realtà realizzato direttamente le intere reti fognaria e idrica, per una spesa complessiva di £42.060.902 (pari ad euro 21.722,64); che tali opere erano indispensabili per consentire l’edificazione nel comparto di lottizzazione C1E; che però le dette reti sono state realizzate secondo un tracciato diverso da quello originariamente “previsto dalla Tav. m. 6 ambito C1E”; che il Comune di Sant’Agata de’ Goti ha comunque consentito ai titolari di ulteriori edificazioni in zona di servirsi delle opere così realizzate, per cui “l’utilità conseguita dal Comune per la realizzazione della rete fognaria e idrica realizzata dai proprietari dei lotti 6B e 8B” è consistita nel ricevere gli oneri di urbanizzazione da altri cittadini richiedenti concessioni edilizie, e di farli allacciare alla stessa rete; che il Comune di Sant’Agata De’ Goti ha eseguito sulla via Panoramica (ove sono ubicati i lotti 6B e 8B del comparto C1E) “lavori di sistemazione e ripristino funzionale della strada”, senza però alcuna interferenza tra la rete di scarico per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla sede stradale e le opere di urbanizzazione realizzate precedentemente.
Tali emergenze tecnico-fattuali non sono state oggetto di alcuna specifica o efficace contestazione ad opera dell’intimato Comune di Sant’Agata De’ Goti, per cui ben possono essere utilizzate per la definizione della questione riguardante l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2041 cc, secondo quanto prospettato dai ricorrenti.
All’uopo, va osservato che nella vicenda risultano decisivi, sotto il profilo giuridico, i dati di fatto costituiti dalla realizzazione, ad opera degli odierni ricorrenti, di opere di urbanizzazione primaria eccedenti l’importo stabilito nella ricordata deliberazione di Giunta Comunale n. 31/1994; nonché dall’avvenuto loro utilizzo da parte dell’intimato Comune, ancorché in modo mediato (indipendentemente dalle modifiche apportate al tracciato rispetto a quanto in precedenza progettato), visto che terze persone sono state comunque autorizzate dallo stesso Comune ad allacciare le proprie costruzioni alle reti fognaria e idrica così realizzate (come riferito dal CTU Mataluni e documentato da certificazione sul punto prot. n. 8541 del 6.6.2003, a firma del responsabile del procedimento del Comune di Sant’Agata De’ Goti, geom. Alfonso De Rosa). Difatti, posto che il riconoscimento dell’utilità da parte della P.A. non costituisce un requisito dell’azione di arricchimento senza causa, il depauperato che agisce ai sensi dall’art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. ha l’onere di provare, solamente, il fatto oggettivo dell’arricchimento (cioè l’esecuzione dell’opera o la fornitura del servizio), senza che la p.a. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, poiché l’utilitas può emergere dalla mera utilizzazione, ed essere oggetto di valutazione da parte del giudice indipendentemente dall’intervento di un riconoscimento (esplicito o implicito) proveniente dagli organi formalmente qualificati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico (così Cass. SS.UU. n. 10798 del 26.5.2015).
Ecco allora che, per le esposte ragioni, la proposta domanda ex art. 2041 cc risulta fondata, rimanendo da stabilire soltanto il quantum dell’indennizzo spettante ai ricorrenti, ovviamente nei limiti della minor somma tra lo speso e il migliorato (secondo quanto statuito dall’articolo in commento).
Anche su quest’ultimo punto soccorrono le risultanze della CTU svolta innanzi al G.O., confermate dalla verificazione operata in questa sede, per cui può essere preso quale dato di partenza l’importo dei lavori eseguiti, come affermato dai ricorrenti (contabilizzato dal direttore dei lavori in £41.328.416, assimilabile a quello addirittura leggermente superiore accertato dal CTU Mataluni in £42.060.902), e da esso va detratto l’importo di £11.798.367 per opere di spettanza degli stessi alla stregua della delibera di Giunta Comunale n. 31/1994: si perviene così a un importo di £29.530.049 (pari a euro 15.251,00), costituente la somma spesa nell’occasione in eccedenza dai ricorrenti. Proprio su tale importo può quindi, a giudizio del Collegio, essere dimensionato l’indennizzo dovuto dal Comune intimato agli odierni ricorrenti, atteso che le opere realizzate sono andate integralmente a vantaggio della collettività, come dimostrato dalla circostanza – già prima evidenziata – che l’ente territoriale ne ha autorizzato l’utilizzo da parte di terzi senza riserva alcuna.
L’indennizzo in parola, però, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario, di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta, e ciò anche quando sia correlato ad attività o prestazioni del creditore che abbiano comportato un risparmio di spesa per l’obbligato (così Cass. Civ. n. 21292 del 10.10.2007; Cass. Civ. n. 7997 del 26.8.1997; Cass. Civ. n. 990 del 27.1.1995; nonché, in senso conforme, Cass. Civ. n. 1884 dell’11.2.2002; Cass. Civ. n. 6570 del 17.7.1997), per cui, esclusa la sussistenza dei presupposti per operare la compensatio lucri cum damno invocata dal Comune di Santagata De’ Goti, la suddetta andrà maggiorata, in conformità a quanto chiesto dai ricorrenti, da rivalutazione monetaria; e sulla somma rivalutata, anno per anno, andranno computati gli interessi in misura legale, a titolo compensativo, a partire dalla data della domanda originariamente proposta innanzi al G.O. (ovvero dal 30.6.1998) fino al concreto soddisfo (sul punto cfr. Cass. Civ. 15 giugno 2016 n. 12288; Cass. Civ. 10 giugno 2016 n. 11899; Cass. Civ. 29 febbraio 2016 n. 3894).
Pertanto, la proposta domanda ex art. 2041 cc va accolta nei sensi sopra esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Anche le spese della effettuata verificazione, vanno poste a carico del soccombente Comune, e le stesse, tenuto conto dell’ingiustificato ritardo nel deposito, vengono liquidate, sulla base della nota presentata dal tecnico, in complessivi euro 1.500,00 (comprensivi degli esborsi allegati), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Fucci Giovanni, Suppa Giuseppe, Suppa Alfonso, Cice Silvana Pietra, disattesa la domanda principale, accoglie la domanda ex art. 2041 cc avanzata in via subordinata, e, per l’effetto condanna il Comune di Sant’Agata de Goti alla corresponsione in favore dei ricorrenti di un indennizzo da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva.
Condanna, altresì, il Comune convenuto alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato, nonché dell’anticipo corrisposto al verificatore.
Condanna il Comune di Sant’Agata de’ Goti anche al pagamento in favore dell’ing. Carmine Crispino delle spese della effettuata verificazione, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, dai quali andrà detratto l’anticipo a lui già corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Michelangelo Maria Liguori
IL PRESIDENTE
Italo Caso
IL SEGRETARIO