Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale
Numero: 2728 | Data di udienza: 23 Maggio 2012
* DIRITTO DEMANIALE – Concessione di un bene demaniale marittimo – Discrezionalità amministrativa – Interesse pubblico – Comparazione – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2012
Numero: 2728
Data di udienza: 23 Maggio 2012
Presidente: Pagano
Estensore: Santini
Premassima
* DIRITTO DEMANIALE – Concessione di un bene demaniale marittimo – Discrezionalità amministrativa – Interesse pubblico – Comparazione – Necessità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2728
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Concessione di un bene demaniale marittimo – Discrezionalità amministrativa – Interesse pubblico – Comparazione – Necessità.
A fronte di una domanda di concessione di un bene demaniale, è rimessa al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti nel caso singolo più proficuo e conforme all’interesse della collettività e la scelta dell’amministrazione stessa di concedere spazi di arenile deve essere effettuata considerando sempre il superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione delle persone (v. artt. 30 e 36 c. nav.).
Pres. Pagano, Est. Santini – F.T. (avv. Iacono) c. Comune di Ischia (avv. Di Meglio).
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2728SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2728
N. 02728/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Telese, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Iacono, con domicilio eletto presso Antonio Iacono in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Il Comune di Ischia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania/Napoli, p.zza Municipio;
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del tar campania napoli sez. vii n.4130/2011
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con provvedimento in data 21 settembre 2009 il dirigente dell’UTC del Comune di Ischia, con riferimento alla richiesta di concessione demaniale avanzata dall’odierno ricorrente ed avente ad oggetto l’installazione di pontili galleggianti per l’attracco da diporto, ne determinava la sospensione “nelle more della definitiva approvazione del regolamento demaniale marittimo e del piano di utilizzo delle aree demaniali”.
Tale determinazione veniva impugnata dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 4130 del 7 luglio 2011, accoglieva il gravame affermando che l’istanza dovesse essere valutata sulla base della normativa vigente al momento della decisione e non di quella ancora in itinere.
Stante l’inerzia del Comune veniva notificata diffida ad adempiere sulla base dei principi contenuti nella richiamata sentenza.
L’amministrazione comunale adottava allora preavviso di diniego fondato sia sulla approvazione medio tempore intervenuta del regolamento comunale di zonizzazione delle aree demaniali (il quale non contemplerebbe il rilascio di concessioni come quelle richieste dall’odierno ricorrente), sia sul contrasto tra il progetto presentato e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali dell’area di interesse.
Veniva allora interposto gravame per chiedere l’esatta esecuzione della richiamata sentenza n. 4130 del 2011.
2.- Resisteva l’amministrazione comunale.
Nelle more del giudizio veniva adottato provvedimento definitivo di rigetto basato in sostanza sulle seguenti motivazioni: a) il regolamento comunale di gestione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 15 dicembre 2009 non prevede il rilascio di concessioni demaniali come quelle di specie; b) lo specchio acqueo che si intenderebbe sfruttare con il progetto presentato “ha una naturale e consolidata attitudine ad essere posta direttamente al servizio della collettività, per uso pubblico della balneazione”.
Tale atto formava oggetto di motivi aggiunti “in aggiunta … del ricorso” già presentato.
In particolare si lamentava il fatto che l’amministrazione avrebbe violato il principio del tempus regit actum, avendo provveduto in base ad un regolamento entrato in vigore successivamente al provvedimento originariamente impugnato.
Resisteva anche contro tale atto di motivi aggiunti l’amministrazione comunale intimata, la quale sollevava in via preliminare eccezione di inammissibilità/improcedibilità del gravame in quanto l’amministrazione non era rimasta inerte dinanzi alla sentenza di questa sezione ma aveva piuttosto provveduto nel senso sopra indicato: di qui l’esigenza di impugnare eventualmente tale provvedimento con ricorso ordinario autonomo e non mediante il meccanismo processuale dell’ottemperanza.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
3.- Il gravame è infondato.
4.- Il ricorso per l’ottemperanza è stato presentato per asserita violazione ed erronea applicazione della richiamata sentenza di questo TAR: va invece osservato come l’amministrazione comunale si sia correttamente attenuta al dictum giudiziale di questa sezione, dando applicazione alla normativa medio tempore intervenuta in materia di assegnazione di aree demaniali marittime.
Si consideri inoltre che il provvedimento da ultimo adottato (ed impugnato infine con atto di motivi aggiunti in questa sede di gravame) si basa altresì sulla considerazione secondo cui la sottrazione dell’area da un regime di riserva di utilizzazione scaturisce dall’esigenza di garantire tale “destinazione al godimento della collettività”. (sul rilievo delle c.d. sopravvenienze, cfr., CdS V, 31 gennaio 2012 nr. 472 e CdS IV, 6422/2002).
Pertanto, nel caso di specie non sarebbe stato proponibile il ricorso per ottemperanza ma soltanto quello generale di annullamento, e ciò sia per la sostanziale conformità del provvedimento al giudicato (provvedimento che si è espresso sulla base della normativa vigente al momento della decisione conclusivamente assunta), sia sulla base delle considerazioni complessivamente svolte dall’amministrazione, in sede di riesame, con riguardo alle esigenze legate al pubblico uso dell’area dequa.
Ora, anche a voler ritenere i motivi aggiunti alla stregua di atto idoneo a determinare la c.d. conversione del rito – meccanismo questo generalmente ammesso dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1306; Consiglio Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 131) – da esecuzione del giudicato a impugnatorio ordinario (del resto si consideri la tempestività dell’impugnazione, la notifica a tutti gli interessati e la formulazione utilizzata: “in aggiunta … del ricorso”), si osserva in ogni caso come non vengano mosse specifiche e puntuali censure con riferimento alle ragioni su cui si basa il provvedimento di rigetto (contrarietà rispetto al regolamento comunale di gestione delle aree demaniali e riserva di utilizzo dell’area stessa in favore della collettività).
Su quest’ultimo aspetto si rammenta peraltro che, per giurisprudenza costante, ai sensi degli artt. 30 e 36 cod. nav. “è rimessa al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti nel caso singolo più proficuo e conforme all’interesse della collettività” e che “la scelta dell’amministrazione stessa di concedere spazi di arenile va effettuata considerando sempre il superiore interesse pubblico a garantire la libera balneazione” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7765). Ebbene su tali aspetti parte ricorrente non ha evidenziato valutazioni manifestamente irrazionali o contraddittorie della PA oppure elementi di fatto palesemente erronei o travisati.
Di qui l’infondatezza del ricorso anche nell’ipotesi in cui si acceda alla conversione del rito.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato per tutte le considerazioni sopra svolte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, da quantificarsi nella complessiva somme di euro 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 10 e 23 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)