Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali
Numero: 2717 | Data di udienza:
* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Salute delle persone – Pprincipio di precauzione – Preventiva adozione di misure – DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico – Diniego di sanatoria – Motivazione succinta – Ammissibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 7
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2012
Numero: 2717
Data di udienza:
Presidente: Pagano
Estensore: Santini
Premassima
* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Salute delle persone – Pprincipio di precauzione – Preventiva adozione di misure – DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico – Diniego di sanatoria – Motivazione succinta – Ammissibilità.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2717
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Salute delle persone – Pprincipio di precauzione – Preventiva adozione di misure – DIRITTO URBANISTICO – Abuso edilizio – Duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico – Diniego di sanatoria – Motivazione succinta – Ammissibilità.
Dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi; pertanto, in presenza di area sottoposta a duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico, è ammissibile anche una motivazione succinta del diniego di sanatoria e della connessa incompatibilità dell’opera edilizia, soprattutto ove si consideri che ci si trova pur sempre dinanzi ad un comportamento illecito del privato che ha perpetrato, per l’appunto, un abuso edilizio. (Cfr. Corte giustizia C.E., Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77).
Pres. Pagano, Est. Santini – M.P.E. (avv.ti Buonocore ed altro) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.ti G. e S. Violante).
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Abuso edilizio – Vincoli paesaggistici – Diniego di sanatoria – Motivazione succinta – Ammissibilità.
In tema di vincoli paesaggistici, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della P.A. l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost.
Pres. Pagano, Est. Santini – M.P.E. (avv.ti Buonocore ed altro) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.ti G. e S. Violante).
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2717SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII, 7 giugno 2012, n. 2717
N. 02717/2012 REG.PROV.COLL.
N. 08274/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8274 del 1999, proposto da:
Esposito Maria Pasqua, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Buonocore e Immacolata Garofano, con domicilio eletto presso Immacolata Garofano in Napoli, Segreteria Tar;
contro
Il Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Violante e Silio Aedo Violante, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Tino di Camaino 6;
per l’annullamento del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 403 del 30.06.1999;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di una abitazione sita in Castellammare di Stabia alla via Acton n. 49.
In data 2 febbraio 1995 veniva presentata istanza di condono, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, relativa ad un terrazzo realizzato al primo piano di detta abitazione.
L’istanza veniva rigettata “in quanto l’immobile è ubicato in un sito interessato da dissesto idrogeologico ed inoltre si configura un notevole impatto ambientale in quanto si inserisce in un ambiente ad alto valore paesaggistico”.
Tale determinazione veniva impugnata con il ricorso in esame per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per plurime violazioni di legge, considerato che, nella prospettiva di parte ricorrente, il balcone rappresenterebbe un vincolo di natura pertinenziale.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale per resistere al gravame.
In occasione della udienza pubblica del 19 aprile 2012 parte ricorrente depositava diversi documenti tra cui una relazione tecnica attestante lo stato dei luoghi. Le parti rassegnavano poi le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, va innanzitutto dichiarata inammissibile per tardività la produzione documentale avvenuta in data 19 aprile 2012, e ciò per la violazione dell’art. 73, comma 1, il quale contiene termini a tal fine ritenuti perentori.
Nel merito osserva il collegio che, quanto alla ritenuta pertinenza dell’opera in questione, secondo la giurisprudenza non rientra in tale concetto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito nella l. 25 maggio 1982 n. 94 relativa all’autorizzazione gratuita, il balcone o sporto rispetto al fabbricato, poiché esso costituisce parte essenziale dell’edificio mentre la pertinenza, di cui all’art. 817 c.c., presuppone l’esistenza di più “cose”, che abbiano ciascuna una propria individualità, poste tra loro in rapporto di subordinazione funzionale, sicché l’una, quella subordinata, sia posta a servizio durevole o ad ornamento dell’altra e possa formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (Cass. penale, sez. III, 1° luglio 1986).
In altre parole “la realizzazione di un balcone con conseguente modifica del prospetto del fabbricato cui accede costituisce opera di ristrutturazione edilizia esterna; intervento che esige, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, il titolo abilitativo del permesso a costruire, congiuntamente, nelle aree soggette a disciplina vincolistica, all’autorizzazione paesistica” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 26 giugno 2009, n. 3526).
In questi termini va respinta la prima censura.
Quanto invece al difetto di motivazione si ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5232) secondo cui, in caso di vincoli paesaggistici, “non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n. 1587)”.
Sotto diversa angolazione, ossia sulla situazione di dissesto idrogeologico, si rammenta inoltre che, secondo la giurisprudenza comunitaria, “dal principio di precauzione discende che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi” (Corte giustizia C.E., Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77).
In sintesi, allorché si sia in presenza di area sottoposta a duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico, è ammissibile anche una motivazione succinta del diniego di sanatoria e della connessa incompatibilità dell’opera come quella qui oggetto di gravame. E ciò soprattutto ove si consideri che ci si trova pur sempre dinanzi ad un comportamento illecito del privato che ha perpetrato, per l’appunto, un abuso edilizio.
Nel caso di specie la motivazione resa dalla amministrazione comunale intimata è dunque pertinente e idonea a giustificare il diniego, tenuto anche conto del fatto che le censure sono state formulate in maniera del tutto generica, senza ossia specificare le ragioni e gli elementi, sulla base del principio dell’onere della prova, per cui l’intervento realizzato risulterebbe al contrario compatibile sia con le prescrizioni in tema di paesaggio sia con quelle in tema di dissesto idrogeologico.
Anche tale specifica censura non può dunque trovare ingresso.
Per tali ragioni il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, da quantificare nella somma complessiva di euro 1.000 (mille), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)