* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Abuso edilizio – Soggetto pubblico proprietario dell’area o dell’immobile (fattispecie: IACP) – Notifica dell’ordinanza di demolizione – Deroga alla disciplina di cui all’art. 31.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2013
Numero: 1350
Data di udienza: 21 Febbraio 2013
Presidente: D'Alessandro
Estensore: Blanda
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Abuso edilizio – Soggetto pubblico proprietario dell’area o dell’immobile (fattispecie: IACP) – Notifica dell’ordinanza di demolizione – Deroga alla disciplina di cui all’art. 31.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 7 marzo 2013, n. 1350
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 35 d.P.R. n. 380/2001 – Abuso edilizio – Soggetto pubblico proprietario dell’area o dell’immobile (fattispecie: IACP) – Notifica dell’ordinanza di demolizione – Deroga alla disciplina di cui all’art. 31.
La disciplina di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla natura pubblica del soggetto che è proprietario dell’area o dell’immobile sul quale è stato realizzato un abuso edilizio, dispone, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001, che l’ordine di demolizione sia notificato esclusivamente al responsabile dell’abuso e non anche nei confronti dell’ente pubblico proprietario. E’ pur sempre vero che sull’ente pubblico proprietario, come nel caso di specie lo I.A.C.P., incombe uno specifico obbligo di vigilanza e di attivazione al fine di evitare che vengano perpetrati illeciti nell’uso dei beni pubblici gestiti (segnalando tempestivamente agli organi preposti alla vigilanza sull’attività edilizia gli abusi commessi), ma esso, alla stregua delle richiamate disposizioni non può essere individuato come soggetto passivo di una disposizione sanzionatoria come l’ordine di demolizione, la cui esecuzione è affidata esclusivamente al responsabile dell’abuso edilizio e, in caso di inottemperanza, alla stessa amministrazione comunale che poi si rivarrà sul responsabile.
Pres. D’Alessandro, Est. Blanda – I.A.C.P. (avv.ti Fontana e Manganelli) c. Comune di Mugnano di Napoli (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 7 marzo 2013, n. 1350SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 2^ – 7 marzo 2013, n. 1350
N. 01350/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03102/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2012, proposto da:
I.A.C.P. della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Fontana e Anna Antonietta Manganelli, con domicilio eletto presso in Napoli, via D.Morelli, n. 75;
contro
Il Comune di Mugnano di Napoli;
nei confronti di
Giovanni Panico;
per l’annullamento
della ordinanza prot. 6609 del 23/04/2012 n. 10/2012 del dirigente del IV settore del Comune di Mugnano di Napoli, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Mugnano di Napoli ha adottato l’ordinanza prot. 6609 del 23/04/2012 n. 10/2012 con la quale ha ingiunto all’Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Napoli di provvedere alla demolizione delle opere abusive realizzate da Panico Giovanni, consistenti nel frazionamento, in assenza di atti autorizzativi, dell’unità immobiliare detenuta in due distinte unità, oltre alla chiusura di un terrazzino per ricavarne un nuovo vano.
L’istituto autonomo, dopo aver premesso che l’immobile oggetto dell’ordine demolizione rientra nel patrimonio immobiliare dello I.A.C.P, che è un ente pubblico privo del potere ripristinatorio e sanzionatorio nei confronti degli abusi edilizi realizzati su beni di sua proprietà, ha impugnato il suddetto provvedimento di demolizione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 35 del d.p.r. 380 / 2001; e violazione dell’articolo 97 della costituzione.
il comune avrebbe adottato l’ordine di demolizione nei confronti dell’istituto ricorrente in violazione dell’articolo 35 del d.p.r. 380/2001 che pone a carico del comune ogni attività finalizzate al ripristino della legalità nella gestione urbanistica del territorio;
2) Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Irragionevolezza manifesta.
Il Comune, ai sensi del menzionato articolo 35 del d.p.r. 380/2001, avrebbe dovuto ordinare la demolizione alla responsabile dell’abuso, e poi in caso di inottemperanza eseguire il proprio la demolizione ponendone le spese a carico del responsabile;
Violazione degli articoli 3 e 7 della legge 241/1990.
Per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Mugnano di Napoli non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 1286 assunta nella camera di consiglio del 13 settembre 2012 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla udienza pubblica del 21 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art. 35 del d.P.R. 380/2001, in relazione ad abusi edilizi commessi sul suolo o altro patrimonio dello Stato o degli Enti pubblici prevede che “qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”. Il secondo comma dispone che “la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso”.
La richiamata disciplina, proprio in relazione alla natura pubblica del soggetto che è proprietario dell’area o dell’immobile sul quale è stato realizzato un abuso edilizio, dispone, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001, che l’ordine di demolizione sia notificato esclusivamente al responsabile dell’abuso e non anche nei confronti dell’ente pubblico proprietario.
E’ pur sempre vero che sull’ente pubblico proprietario, come nel caso di specie lo I.A.C.P., incombe uno specifico obbligo di vigilanza e di attivazione al fine di evitare che vengano perpetrati illeciti nell’uso dei beni pubblici gestiti (segnalando tempestivamente agli organi preposti alla vigilanza sull’attività edilizia gli abusi commessi), ma esso, alla stregua delle richiamate disposizioni non può essere individuato come soggetto passivo di una disposizione sanzionatoria come l’ordine di demolizione, la cui esecuzione è affidata esclusivamente al responsabile dell’abuso edilizio e, in caso di inottemperanza, alla stessa amministrazione comunale che poi si rivarrà sul responsabile.
Ne consegue che nel caso di specie il Comune di Mugnano di Napoli avrebbe dovuto ordinare la demolizione esclusivamente nei confronti di Panico Giovanni, quale assegnatario dell’alloggio di edilizia popolare e committente dei lavori di frazionamento.
Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui individua tra i destinatari dello stesso anche lo I.A.C.P.-.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Mugnano di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Carlo D’Alessandro, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)