Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1864 | Data di udienza: 7 Marzo 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Art. 15 d.P.R.  n. 380/2001 – Decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori –  Provvedimento pronunciante la decadenza – Carattere meramente dichiarativo –  Sospensione del termine di durata del titolo – Formale istanza di proroga e provvedimento espresso dell’amministrazione – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2013
Numero: 1864
Data di udienza: 7 Marzo 2013
Presidente: Romano
Estensore: Palmarini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Art. 15 d.P.R.  n. 380/2001 – Decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori –  Provvedimento pronunciante la decadenza – Carattere meramente dichiarativo –  Sospensione del termine di durata del titolo – Formale istanza di proroga e provvedimento espresso dell’amministrazione – Necessità.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 3^ – 8 aprile 2013, n. 1864


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Art. 15 d.P.R.  n. 380/2001 – Decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori –  Provvedimento pronunciante la decadenza – Carattere meramente dichiarativo –  Sospensione del termine di durata del titolo – Formale istanza di proroga e provvedimento espresso dell’amministrazione – Necessità.

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno. Il suddetto termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Ciò nondimeno, decorso il termine, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita (cfr. comma 2). La richiamata disposizione mira ad assicurare la certezza temporale dell’attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, anche al fine di garantire un efficiente controllo sulla conformità dell’intervento edilizio a suo tempo autorizzato con il relativo titolo (T.A.R. Liguria, Genova, 8 gennaio 2013, n. 34). L’unanime giurisprudenza ha affermato che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio lavori opera di diritto e il provvedimento pronunciante la decadenza ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l’infruttuoso decorso del termine fissato dalla legge (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2012, n. 2915). L’eventuale sospensione del termine di durata di un titolo edilizio non può inoltre realizzarsi in via automatica, essendo a tal fine necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento motivato dell’amministrazione che accerti l’impossibilità del rispetto del termine per “factum principis”, ovvero per l’insorgenza di una causa di forza maggiore.


Pres. Romano, Est. Palmarini – U.P. (avv. Lemmo) c. Comune di Somma Vesuviana (avv. Tufano)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 3^ - 8 aprile 2013, n. 1864

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 3^ – 8 aprile 2013, n. 1864


N. 01864/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05391/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2012, proposto da:
Umberto Perillo, in qualità di rappresentante legale della Agrinvest s.r.l., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo dall’Avvocato Gian Luca Lemmo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Parco Margherita n. 31;

contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del rappresentante legale p. t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di costituzione dall’Avvocato Saverio Tufano, con il quale domicilia in Napoli presso la segreteria del T.A.R. Campania;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Somma Vesuviana in ordine alla diffida del 30 ottobre 2012 relativa alla richiesta di proroga del permesso di costruire n. 96/04 del 23.2.2007;

per la declaratoria

dell’obbligo del Comune di Somma Vesuviana di pronunciarsi sulla domanda e di adottare la proroga richiesta

nonché per la nomina

di un Commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 10 dicembre 2012 e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Somma Vesuviana in ordine alla propria istanza di proroga del termine annuale di inizio lavori relativamente al permesso di costruire n. 96/04 rilasciato in data 23.2.2007 per la realizzazione di un deposito agricolo sul fondo di proprietà.

Espone, il ricorrente che successivamente al rilascio del titolo edilizio, in data 1° ottobre 2007, il terreno veniva sottoposto a sequestro giudiziario da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per pretesi abusi edilizi inerenti altro manufatto sito sullo stesso fondo. Tale evenienza non gli consentiva di rispettare il termine annuale di inizio dei lavori, scaduto in data 22 febbraio 2008. Successivamente, in data 14 marzo 2011, l’area veniva dissequestrata e l’interessato inoltrava in data 13 ottobre 2011 (prot. 21713) al Comune una richiesta (la quale seguiva una domanda dello stesso tenore presentata in data 28 febbraio 2008), di proroga del termine in questione di due anni.

Essendo rimasto inerte l’ente locale, il ricorrente ha adito il T.A.R. per ottenere una pronuncia che dichiari l’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione.

A sostegno della pretesa deduce la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Somma Vesuviana.

Alla camera di consiglio del 7 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Lo stesso ricorrente rappresenta in fatto che il termine annuale per l’inizio dei lavori di realizzazione del deposito di cui al permesso di costruire n. 96/2004 è scaduto in data 22 febbraio 2008. Solo in data successiva (e, segnatamente, una prima volta il 28 febbraio 2008 e, una seconda, il 13 ottobre 2011), l’interessato si è attivato per richiedere la proroga del termine. Domanda sulla quale con l’odierno gravame chiede l’accertamento dell’illegittima inerzia del Comune.

E’ necessario premettere, che ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato “efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire”, il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno. Il suddetto termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Ciò nondimeno, decorso il termine, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita (cfr. comma 2). La richiamata disposizione mira ad assicurare la certezza temporale dell’attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, anche al fine di garantire un efficiente controllo sulla conformità dell’intervento edilizio a suo tempo autorizzato con il relativo titolo (T.A.R. Liguria, Genova, 8 gennaio 2013, n. 34). L’unanime giurisprudenza ha affermato che la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio lavori opera di diritto e il provvedimento pronunciante la decadenza ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l’infruttuoso decorso del termine fissato dalla legge (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2012, n. 2915). In materia è stato poi sostenuto che l’eventuale sospensione del termine di durata di un titolo edilizio non può realizzarsi in via automatica, essendo a tal fine necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento motivato dell’amministrazione che accerti l’impossibilità del rispetto del termine per “factum principis”, ovvero per l’insorgenza di una causa di forza maggiore.

Tornando al caso che occupa, si deve quindi ritenere, da una parte, che l’intervenuto sequestro dell’area non ha determinato ex se la sospensione del termine annuale assegnato per la realizzazione dei lavori, dall’altra, che il permesso di costruire, in assenza di una formale richiesta di proroga (entro la scadenza del termine) è ormai decaduto. E ciò per il solo fatto del verificarsi del presupposto previsto dalla legge, costituito dal mancato inizio dell’attività edificatoria nel periodo assegnato. Dunque, la richiesta di proroga è intervenuta allorquando il permesso di costruire aveva ormai esaurito i suoi effetti.

Chiariti i contorni della questione, deve affermarsi che nessuna inerzia può imputarsi al Comune avverso la quale si possa invocare la tutela offerta dallo strumento processuale di cui all’art. 117 c.p.a. Il silenzio-rifiuto disciplinato dall’ordinamento, infatti, è istituto riconducibile a inadempienza dell’amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere, che può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell’amministrazione stessa, e in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento; al di là dell’obbligo normativamente imposto alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, siccome previsto dagli artt. 2 e 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione è parimenti tenuta a pronunciarsi laddove ragioni di giustizia ed equità le impongono l’adozione di un provvedimento, nonché tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali che esse siano (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, 12 novembre 2012, n. 1863).

Nella fattispecie, per espressa previsione normativa, l’amministrazione, di fronte a una richiesta di proroga di un titolo non più sussistente, non potrebbe fare altro che prendere atto dell’intervenuta decadenza con un provvedimento di natura dichiarativa. In altri termini, allo scadere del termine di inizio lavori, l’amministrazione non dispone più del potere dilatorio previsto dalla legge e il cui esercizio è invece invocato con l’istanza de qua al di fuori dell’alveo normativo.

Deve, pertanto, concludersi che l’istanza in questione è inidonea a fondare un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione comunale e la domanda di accertamento giudiziale dell’inerzia colpevole della stessa deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 5391/2012), lo respinge.

Condanna Umberto Perillo a rifondere al Comune di Somma Vesuviana le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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